Sentenza n. 130/1976
Altra decisione · depositata il 26/05/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Lombardia, notificato il 17 febbraio 1975, depositato in cancelleria il
7 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro 1975, per conflitto
di attribuzione sorto per effetto del provvedimento 10 dicembre 1974 n.
8991/11701 della Commissione di controllo sull'amministrazione
regionale della Lombardia, con cui è stata annullata la deliberazione
della Giunta regionale del 19 novembre 1974 n. 10472, recante
l'approvazione della costituzione del Consorzio provinciale per i
servizi sociali delle vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia.
Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con provvedimento (n. 8991/11701) in data 10 dicembre 1974, la
Commissione di controllo sulla amministrazione regionale della
Lombardia ha annullato la delibera della Giunta regionale lombarda (n.
10472) del 19 novembre 1974 - recante approvazione della costituzione
del "Consorzio provinciale per i servizi sociali delle vacanze e dei
soggiorni climatici di Pavia" (ed approvazione del relativo statuto) -
in base al rilievo che la istituzione (al pari della modifica o
soppressione) di consorzi (come quello di specie) comprendenti (anche)
enti locali territoriali (e, perciò, inquadrabili tra quelli
disciplinati dagli artt. 156 ss. del t.u. comunale e provinciale)
"costituisce estrinsecazione di un potere autonomo, attinente alla
materia dell'ordinamento comunale e provinciale", come tale
riconducibile, "non alle competenze trasferite alla Regione" (anche se
nelle correlative materie l'ente è destinato ad operare), sibbene a
quelle conservate allo Stato.
2. - Avverso il provvedimento di annullamento indicato ha proposto
conflitto di attribuzione, con ricorso notificato il 17 febbraio 1975,
la Regione Lombardia.
La quale ha sostenuto che l'atto impugnato è lesivo delle proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite: in quanto - contrariamente
all'assunto dell'organo di controllo - apparterrebbe effettivamente
alla Regione (e non allo Stato) la competenza a costituire Consorzi
facoltativi fra Comuni, Province ed altri enti locali, ogni qualvolta
gli scopi del Consorzio siano riconducibili alle materie di competenza
regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
3. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con memoria successivamente depositata, la Regione ha ribadito ed
ulteriormente illustrato la propria tesi. Considerato in diritto :
1. - Il ricorso della Regione Lombardia riguarda - come in
narrativa detto - il provvedimento della Commissione di controllo, che
ha annullato la deliberazione della Giunta regionale approvativa della
costituzione del "Consorzio provinciale per i servizi sociali delle
vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia" (e del relativo statuto).
2. - Nella motivazione del provvedimento di annullamento è
sottolineata, preliminarmente, la natura di ente locale territoriale di
cinque dei sei enti consorziati (il sesto essendo un istituto di
assistenza e beneficenza); ed in relazione a tale circostanza è
formulato il rilievo che i provvedimenti di istituzione, modificazione
e soppressione dei consorzi di cui al t.u. comunale e provinciale (r.d.
3 marzo 1934 n. 383) " costituiscono, in ogni caso, estrinsecazione di
un potere autonomo attinente alla materia dell'ordinamento comunale e
provinciale", riconducibile "non alle competenze trasferite alla
Regione, bensì a quelle conservate allo Stato".
3. - In contrario si sostiene col ricorso della Regione che il
provvedimento di approvazione della costituzione del consorzio
suindicato rientra tra gli atti di esercizio delle competenze
attribuitele (ex artt. 117, 118 della Costituzione) nella materia
dell'assistenza e beneficenza pubblica.
E ciò in correlazione anche al disposto del decreto delegato n. 9
del 1972, che espressamente menziona, tra le funzioni trasferite alle
Regioni, quelle concernenti "l'assistenza estiva ed invernale in favore
dei minori" (art. 1 lett. f, del d.P.R. cit.).
Nessun fondamento avrebbe, d'altra parte, a dire della Regione, il
contrario assunto della Commissione di controllo, secondo cui i
provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione di consorzi
tra enti locali dovrebbero ricondursi ad una "supposta" materia
dell'ordinamento provinciale e comunale: "che non esiste come tale nel
testo costituzionale".
Aggiunge che la competenza della Regione a costituire consorzi
facoltativi (anche tra Comuni e Province), per il raggiungimento di
scopi relativi a materie di cui all'art. 117 della Costituzione, trova
conferma nell'ordinamento statuale: come nel caso, ad esempio, dei
"consorzi per i servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica" e
dei "consorzi di assistenza veterinaria" di cui all'art. 1 lett. i del
d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4.
Sottolinea, infine, la già avvenuta emanazione ("senza obiezioni
da parte del Governo") dileggi regionali che testualmente demandano al
Presidente della Giunta regionale di approvare la "costituzione di
consorzi tra comuni e province" destinati ad operare in materia di
competenza regionale (legge reg. Piemonte 4 giugno 1975 n. 46, art. 1;
legge reg. Umbria 3 giugno 1975 n. 40, art. 11).
4. - Il ricorso è fondato.
In considerazione del duplice elemento della natura "facoltativa"
del consorzio in questione e della inerenza dell'oggetto della sua
attività istituzionale a materia ("assistenza e beneficenza") compresa
nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione (la competenza in
ordine alla quale risulta, in particolare, trasferita alla Regione con
d.P.R. 1972 n. 9 cit.), deve riconoscersi che rientra nella competenza
della Regione l'adozione del provvedimento di approvazione della
costituzione del consorzio stesso.
Per vero, nel caso di consorzio facoltativo (sia pur tra comuni e
province) - in quanto la vicenda della relativa creazione fa perno
sull'"accordo", derivante dall'incontro e fusione delle delibere (di
spontanea adesione) dei singoli enti partecipanti - il successivo atto
approvativo (del detto accordo), quale che sia il suo più corretto
inquadramento, sotto il profilo giuridico (come controllo atipico o
come atto del procedimento formativo dell'ente), costituisce certamente
esplicazione di una funzione, comunque, amministrativa.
La quale - nel caso, poi che l'istituendo consorzio abbia scopi in
particolare riconducibili ad una delle materie indicate nell'art. 117
della Costituzione - si specifica come funzione inerente alla materia
stessa: per tale via, appunto, devoluta alla competenza della Regione.
5. - La conclusione così raggiunta non contraddice l'affermazione
- contenuta nella precedente sentenza della Corte n. 186 del 1974 -
circa la spettanza allo Stato dei "controlli sostitutivi sugli organi
di consorzi intercomunali o interprovinciali operanti nell'ambito di
materie previste dall'art. 117 della Costituzione.
La titolarità dello Stato - relativamente all'esercizio dei
controlli indicati - è stata, invero, ritenuta in considerazione del
prevalente profilo strutturale che connota tali atti, in quanto
emanazione di un potere di supremazia e di "interferenza
nell'organizzazione".
Il quale - ex art. 128 della Costituzione - resta necessariamente
riservato allo Stato, nel caso che l'organizzazione incisa sia quella
territoriale di Comuni, Province o loro proiezioni.
Nella diversa ipotesi di costituzione di consorzio facoltativo,
l'atto di approvazione dell'accordo istitutivo viene invece - per
quanto detto - in rilievo sotto un profilo eminentemente funzionale.
Onde è coerente l'affermazione della correlata competenza
regionale, per il caso che sussista (come nella specie) connessione tra
la funzione amministrativa esercitata e materia rientrante nella
previsione dell'art. 117 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione Lombardia il potere di approvare
la costituzione del "Consorzio provinciale per i servizi sociali, delle
vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia":
annulla il provvedimento (n. 8991/11701) in data 10 dicembre 1974
della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale della
Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte