Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1981 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164,

ultimo comma, del codice penale, così come modificato dall'art. 12

della legge 7 giugno 1974, n. 220, recante "Conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente

provvedimenti urgenti sulla giustizia penale", promossi dal pretore di

Roma con ordinanze emesse il 18 novembre 1976, il 14 ed il 29 novembre

1979, iscritte rispettivamente al n. 753 del registro ordinanze 1976 e

ai nn. 36 e 219 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1977, n. 85 del 26

marzo 1980 e n. 152 del 4 giugno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che tutte le ordinanze sollevano questione di

costituzionalità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nel

suo testo attuale, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dubitando sia giustificato il divieto di concedere

ulteriori volte la sospensione condizionale della pena a chi è stato

già condannato due volte a pene mitissime e ricollegare in tal modo il

limite di applicabilità del beneficio non solo all'entità complessiva

delle pene irrogate ma anche al numero delle condanne riportate.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti in quanto

prospettano una identica questione;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata con sentenza n.

133 del 18 luglio 1980 la questione ora in esame;

che nelle ordinanze introduttive del presente giudizio non vengono

prospettati argomenti nuovi tali da modificare la precedente decisione.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, così

come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220,

sollevata, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

dal pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte