Sentenza n. 130/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del disegno
di legge n. 999, approvato il 13 marzo 1986 dall'Assemblea regionale
siciliana recante "Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni
per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20
marzo 1951, n. 29 e successive modifiche", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 20
marzo 1986, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al
n. 6 del registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'avvocato Silvio De Fina per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 20 marzo 1986 il Commissario dello
Stato per la Regione Sicilia ha impugnato l'art. 19, in riferimento
all'art. 51, primo comma, Cost., della legge approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 13 marzo 1986 (promulgata con il n. 20 in
data 22 aprile 1986 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale regionale)
recante "Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le
unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29, e successive modifiche", nella parte in cui, sostituendo il n.
4 dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo
modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 6,
prevede l'ineleggibilità a (anziché l'incompatibilità con la
carica di) deputati regionali degli assessori di comuni con
popolazione superiore a quarantamila abitanti e che siano capoluoghi
di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni
straordinarie delle province, salvo che non sia intervenuta
cessazione dalle funzioni almeno centottanta giorni prima del
compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni.
Premesso che la norma è stata dettata nell'esercizio della
potestà legislativa primaria riconosciuta alla regione Sicilia
dall'art. 3, primo comma, (ma, rectius, art. 14, lett. o) dello
Statuto speciale d'autonomia, si assume in ricorso che essa comunque
supera i limiti che, in materia di diritto elettorale passivo, sono
stati individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 171 del
1984. Anche il legislatore statale, del resto, con legge n. 154 del
1981, ha adottato criteri ampliativi in tema di elettorato passivo,
contenendo le ipotesi di ineleggibilità e correlativamente
estendendo quelle di incompatibilità, tra le quali ultime si
annovera appunto, all'art. 4, quella invece prevista come causa di
ineleggibilità dalla disposizione impugnata. E, nella specie, la
deroga al criterio adottato dal legislatore statale non sarebbe
giustificata da situazioni concernenti categorie di soggetti che, per
la Sicilia, presentino aspetti tali da considerarsi particolari ed
esclusive, se raffrontate a quelle che si riscontrano nelle altre
regioni.
2. - La Regione siciliana, costituitasi in giudizio in persona del
Presidente, ha contestato la fondatezza del ricorso, in primo luogo
rilevando che l'accesso alla carica elettiva è incondizionatamente
garantito dalla pura e semplice dismissione della carica di
provenienza entro un tempo predeterminato; in secondo luogo
rappresentando che l'unico interesse che l'opzione
dell'ineleggibilità in realtà sacrifica è quello connesso col
fatto che la preventiva dismissione della carica di provenienza
comporta (oltre al rischio di non averne più nessuna in caso di
mancata elezione) la sua perdita durante la frazione di tempo che
ancora manca alla naturale scadenza del mandato; in terzo luogo
evidenziando che l'Assemblea regionale "si è determinata a por mano
allo strumento dell'ineleggibilità in quanto ha considerato
rischioso, per la libertà e la genuinità delle elezioni in Sicilia,
il lasciare in carica per sei mesi amministratori comunali e
provinciali impegnati ad assicurarsi il seggio di deputato
regionale".
Il legislatore statale (che, peraltro, sino alla emanazione della
legge n. 154 del 1981 aveva adottato la scelta ora fatta propria
dalla Regione) e quello regionale si sono insomma divisi non sul
rispetto o la violazione dell'interesse sotteso nell'art. 51 Cost.,
ma sulla necessità o non necessità "ambientale" di dar corso e
protezione ad un interesse costituzionale poziore, qual è quello
inteso a garantire iure loci, la libertà e genuinità di un'elezione
politica e del suo risultato. Il realistico apprezzamento dello
specifico ambiente in cui le elezioni regionali siciliane sono
destinate a svolgersi - conclude la memoria - ha indotto insomma il
legislatore regionale "a non abdicare al buon senso" e ad imporre,
quindi, "la dismissione anticipata della carica ad amministratori di
enti in cui si coagula un potere utilizzato tradizionalmente come
macchina da voti". Considerato in diritto
1. - Nell'esercizio del potere, riconosciutole dallo Statuto, di
dettare la normativa elettorale relativamente agli enti territoriali,
l'Assemblea regionale siciliana ha compiutamente disciplinato
l'elezione dei propri componenti. Per quanto attiene specificamente
alle cause di ineleggibilità, dopo avere, fra l'altro, dichiarato
ineleggibili nel 1951 (art. 8, primo comma, n. 4 legge 30 marzo, n.
29) "i Sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale e
con popolazione superiore a 40.000 abitanti" e nel 1958 (art. 1,
secondo comma, legge 18 febbraio, n. 6) anche i Presidenti "delle
amministrazioni straordinarie dei soppressi enti autarchici
provinciali", ha successivamente - con l'art. 19, primo comma, della
legge 22 aprile 1986, n. 20 - esteso la suddetta ineleggibilità agli
"Assessori" dei suddetti Comuni e delle suddette "amministrazioni
straordinarie delle province".
1.1. - Avverso tale ultima innovazione ha proposto tempestivo
ricorso il Commissario dello Stato per la regione siciliana,
denunciando l'illegittimità costituzionale del precitato art. 19,
primo comma, l.r. n. 20 del 1986 in riferimento all'art. 51, primo
comma, Cost. Assumendo, infatti, come tertium comparationis la legge
statale 23 aprile 1981, n. 154 - e precisamente l'art. 4, primo
comma, che considera quanti rivestono le cariche di Sindaco,
Presidente ed Assessore di amministrazioni comunali e provinciali non
più ineleggibili, ma semplicemente incompatibili con la carica di
Consigliere regionale -, lamenta che, mentre l'art. 51 Cost.
"garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai pubblici uffici ed alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza", il legislatore
regionale siciliano riserva ai suddetti amministratori locali un
trattamento diverso e deteriore, ai fini dell'elettorato passivo,
rispetto a quello che il legislatore statale riconosce agli omologhi
amministratori delle altre regioni. Invero - osserva il ricorrente -
per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n.
171 del 1984, ma, prima ancora, sentenze nn. 129 del 1975, 45 e 129
del 1977) la potestà legislativa della regione siciliana in materia
elettorale deve rispettare i princìpi deducibili dalla legislazione
statale, cui può derogarsi solo "in presenza di situazioni..." che
siano esclusive per la Sicilia o di "motivi adeguati e ragionevoli
finalizzati alla tutela di un interesse generale". E poiché in
conseguenza della summenzionata legge statale - così conclude il
Commissario dello Stato - "di quanto si è ridotta la sfera della
ineleggibilità di tanto si è dilatata quella della
incompatibilità", "la disposizione de qua" "si discosta, dunque,
sostanzialmente dalla richiamata disciplina statuale senza che ciò
sia giustificato dalla sussistenza dei richiamati presupposti
obiettivi indicati" dalla Corte nelle ricordate sentenze.
1.2. - Al ricorso in esame ha resistito la regione siciliana, la
quale ha contestato la fondatezza delle ragioni ivi addotte, ponendo
preliminarmente in evidenza che ineleggibilità ed incompatibilità
non sacrificano il diritto costituzionale di libero accesso alle
cariche pubbliche, in quanto tale diritto è "incondizionatamente
garantito dalla dismissione della carica di provenienza" e che sino
al 1981 legislazioni statale e regionale coincidevano sul punto. Dopo
di che, ha testualmente ed energicamente sottolineato, sia nelle
deduzioni scritte, sia alla pubblica udienza, che il legislatore
regionale non ha anch'esso convertito la denunciata ineleggibilità
in incompatibilità, non certo per "discostarsi dai principi cui si
informa" il legislatore statale, ma perché, in base al "realistico
apprezzamento dello specifico ambiente" "in cui le elezioni si
celebrano" e delle "peculiarità storiche, culturali, di tradizione e
di costume" di quell'ambiente, "ha considerato rischioso, per la
libertà e la genuinità delle elezioni in Sicilia" "lasciare in
carica... amministratori comunali e provinciali", "quando... fossero
impegnati, nell'esercizio delle cariche, ad assicurarsi il favore
degli elettori" per conseguire "il seggio di deputato regionale".
2. - Questa Corte ha di recente avuto occasione di pronunciarsi su
questione sostanzialmente identica, anche se proposta, pur sempre in
riferimento al solo art. 51 Cost., ma a riguardo di altra
disposizione - art. 24, primo comma, legge regionale siciliana 14
settembre 1979, n. 212 - la quale prevede l'ineleggibilità degli
amministratori, dei sindaci e dei revisori di conti degli enti
pubblici siciliani. Con pronuncia n. 127 del 1987, infatti, essa ha
già statuito che le sentenze indicate sub
1.1. - non precludono alla
regione siciliana di stabilire - o, come nella specie, di conservare
- cause di ineleggibilità non previste - o non più previste - dalla
legislazione statale, quando trovino giustificazione in condizioni
ambientali di tale peculiarità e rilevanza, da indurre il
legislatore statale ad adottare esclusivamente per essa misure volte
ad incidere in quelle condizioni. È questa la corretta
interpretazione dell'anteriore giurisprudenza di questa Corte sul
punto: ed invero, ritenere che il potere di legiferazione del
legislatore siciliano in materia elettorale possa esplicarsi solo
mediante il fedele e puntuale ricalco di ogni singola disposizione
legislativa statale - quando, invece, esso è tenuto più
propriamente ad attenersi ai princìpi della disciplina - equivale a
svuotare tale potere della sua stessa ragione d'essere. E l'eventuale
obiezione che la denunciata ineleggibilità contraddirebbe comunque
allo spirito che ha animato il legislatore statale, allorché (con la
legge n. 154 del 1981) ne ha operato la conversione in
incompatibilità, è resistita dalla argomentazione che, in fondo,
fermo restando il comune ed accomunante principio del divieto del
cumulo di cariche pubbliche, il legislatore regionale si discosta da
quello statale per il fatto che l'uno considera quel principio causa
ostativa alla candidatura - ma pur sempre rimuovibile con le
tempestive dimissioni -, l'altro lo considera causa ostativa
all'investitura.
Nella specie, poi, è la stessa Regione a segnalare, nella
prospettazione più sopra testualmente trascritta, la
"presenza di situazioni.... esclusive per la Sicilia" e di
"motivi.... finalizzati alla tutela di un interesse generale". Le
argomentazioni ivi allegate appaiono tanto inconfutabili e
convincenti, da destituire di fondamento la censura
formulata dal Commissario dello Stato. Poggiate come sono sulle
particolari condizioni dell'ambiente - ma anche del
momento - e sulle particolari iniziative che conseguentemente a loro
riguardo il potere centrale ha determinato di
assumere, esse offrono una motivazione, che l'esperienza impedisce di
disattendere, inducendo a negare che sussista la dedotta
illegittimità. Ma vale aggiungere altresì che le suesposte
rilevazioni danno evidenza all'unilateralità dell'impugnazione: si
denuncia, infatti, l'ineguaglianza degli amministratori locali della
regione siciliana rispetto a quelli delle altre regioni e si ignora,
viceversa, l'ineguaglianza, ben più concreta, fra i primi e gli
altri candidati all'Assemblea regionale. Ed a ben vedere, la
disposizione asseritamente viziata di illegittimità costituzionale,
mirando a porre in condizioni di eguaglianza tutti gli aspiranti alla
carica elettiva di deputato regionale, appare, non già stridere, ma
pienamente armonizzarsi con l'art. 51 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, primo comma, della legge regionale siciliana 22 aprile
1986, n. 20, ("Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le
unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29 e successive modifiche") proposta in riferimento all'art. 51,
primo comma, Cost., dal Commissario dello Stato per la regione
siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte