Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazione della

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al

regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, ecc.) e

dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla

Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 222 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marcolungo

Egilio ed avente per oggetto un accertamento d'ufficio di redditi di

capitale non dichiarati a fini irpef e conseguente pena pecuniaria,

la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza

del 23 febbraio 1987 (reg. ord. n. 222 del 1987) sollevava, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n.

904, nonché, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dell'art.

54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

che la Commissione rilevava come ai soci delle società di cui

all'art. 2 lett. a d.P.R. n. 598 del 1973 (ossia le società per

azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, ecc.),

che percepissero utili in qualsiasi forma, l'art. 1 cit. l. n. 904

del 1977 attribuisse "un credito d'imposta pari a un terzo

(successivamente aumentato con disposizioni che qui non interessano)

dell'ammontare degli utili" rientranti nel loro reddito imponibile ai

fini irpef o irpeg; il successivo art. 2, secondo comma, stabiliva

che le relative detrazioni non spettassero in caso di omessa

indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi;

che, ciò premesso, la Commissione riteneva che la detta

omissione di indicazione, seppure poteva giustificare l'irrogazione

di una sanzione, non poteva tuttavia influire sull'ammontare delle

detrazioni, e quindi sulla determinazione dell'imposta, senza violare

il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), ossia di

proporzione fra reddito e tributo;

che il collegio rimettente considerava altresì come l'art. 54,

ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 riducesse alla metà la pena

pecuniaria prevista per le omesse o infedeli dichiarazioni dei

redditi ove il contribuente avesse rinunciato ad impugnare

l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione

tributaria di primo grado;

che in tale disposizione il collegio ravvisava un'indebita

pressione del legislatore, diretta ad indurre il contribuente a non

esercitare il proprio diritto, e quindi una violazione dell'art. 2

Cost., ossia del diritto inviolabile del cittadino "ad essere

governato da un corpus di norme fiscali equo e democratico", nonché

degli artt. 3 e 24 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle

questioni;

Considerato che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 l.

n. 904 del 1977, questa Corte ha già osservato (sent. n. 186 del

1982) come la determinazione del quantum del tributo ben possa essere

connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non

irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come

nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti, rendendosi

così manifestamente infondato il riferimento all'art. 53 Cost. (il

riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. non è neppure motivato

nell'ordinanza di rimessione);

che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 54 d.P.R. n.

600 del 1973, va osservato che l'interesse dell'Erario alla sollecita

riscossione dei tributi ben può essere perseguito facilitando il

contribuente che rinunci al contenzioso relativo, palesandosi così

inconsistente il riferimento della Commissione rimettente all'art. 3

Cost.;

che l'art. 2 Cost. non tutela affatto un preteso diritto del

cittadino all'equità fiscale (v. sent. n. 283 del 1987) così come,

non trattandosi di diritto processuale, è errato il riferimento

all'art. 24 Cost. (v. ancora sent. n. 186 del 1982);

che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n.

904, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. dalla

medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte