Sentenza n. 130/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo
comma, e 409, del codice di procedura penale, promossi con due
ordinanze emesse entrambe il 12 maggio 1992 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino nei
procedimenti penali a carico di Nata Lamberto e Maino Stefania,
iscritte rispettivamente ai nn. 399 e 400 del registro ordinanze 1992
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di denuncia presentata da Meda Gian Luca e
Caprioglio Paolo nei confronti di Maino Stefania, il Procuratore
della Repubblica presso la Pretura di Torino disponeva ricerche volte
ad una migliore identificazione dell'indagata; quindi, richiedeva al
Giudice per le indagini preliminari la pronuncia del decreto di
archiviazione per infondatezza della notitia criminis.
Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Torino, ritenute necessarie ulteriori indagini,
fissava, con ordinanza, il termine di tre mesi per il loro compimento
e restituiva gli atti al Pubblico ministero.
Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione il Procuratore
della Repubblica deducendo violazione degli artt. 409 e 127 del
codice di procedura penale, per essere lo stesso stato pronunciato de
plano anziché a seguito della fissazione dell'udienza in camera di
consiglio.
Con sentenza 30 marzo 1992 la Corte di cassazione annullava
l'ordinanza impugnata ordinando "la trasmissione degli atti al G.I.P.
presso la Pretura di Torino per nuovo esame".
2. - Con ordinanza del 12 maggio 1992, il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di
procedura penale, "non essendo consentito, nel procedimento
pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, dinanzi alla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero ritenga necessarie
ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione
dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del
tribunale".
Premessi alcuni rilievi volti a comprovare l'assoluta autonomia
della disciplina procedimentale avente ad oggetto l'archiviazione
pretorile, un'autonomia non attinta dalla sentenza costituzionale n.
445 del 1990, ma negata da una parte della giurisprudenza della Corte
di cassazione, il Pretore ravvisa nella linea interpretativa seguita
dalla decisione della Suprema Corte - vincolante nel giudizio a quo
(donde la rilevanza della questione) - violazione del principio di
ragionevolezza e di coerenza nonché delle prescrizioni della legge-delega.
Sotto il primo aspetto, si sottolinea come sarebbe davvero
inspiegabile che l'effetto della sentenza n. 445 del 1990 possa
essere stato quello di introdurre nel procedimento pretorile distinte
procedure a seconda che il giudice disponga ulteriori indagini ovvero
ordini di formulare l'imputazione: ipotesi non presa in esame dalla
Corte; mentre la reductio ad unitatem della procedimentalizzazione
dell'archiviazione pretorile rispetto all'archiviazione ordinaria
(anche sotto il profilo dell'oppugnabilità del provvedimento
conclusivo, una tematica, peraltro, operante nell'area estremamente
circoscritta delle violazioni formali) si risolve in
un'argomentazione tanto suggestiva quanto surrettizia. Ciò
soprattutto con riguardo all'operatività del principio di massima
semplificazione che informa tutto il procedimento pretorile, un
principio ulteriormente valorizzato dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 94 del 1992, che, pur non affrontando ex professo il tema
dell'applicabilità dell'art. 409 c.p.p. al procedimento davanti al
pretore, nel dichiarare la non fondatezza della questione di
legittimità dell'art. 156 delle norme di attuazione, nella parte in
cui non prevede, con riguardo al rito pretorile, che, in caso di
opposizione della persona offesa, sia necessaria la fissazione
dell'udienza in camera di consiglio, ha stabilito un principio dal
quale dovrebbe univocamente dedursi "che il giudice rimanga libero di
decidere de plano sulla richiesta di archiviazione medesima, tanto se
si pronunci con decreto, in caso di accoglimento di essa, tanto se -
al contrario - provveda con ordinanza all'indicazione di ulteriori
indagini ovvero all'imposizione della formulazione dell'imputazione
al pubblico ministero". E ciò senza contare l'ulteriore
compromissione del principio di coerenza e ragionevolezza (con
inevitabili riverberi sulla conformità alla legge-delega che designa
come "udienza preliminare" anche l'udienza di cui alle direttive 50 e
51) derivante dalla presenza di una procedura in contraddittorio al
fine di ordinare le ulteriori indagini da compiere, posta a raffronto
con l'assenza dell'udienza preliminare, momento "ben più importante
e rilevante" in quanto destinato a delibare l'accusa ai fini del
rinvio a giudizio dell'imputato.
Sotto il secondo profilo denuncia "sostanziale inosservanza"
dell'art. 2, n. 103, della legge-delega nel quale è stata prevista
la massima semplificazione.
3. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 35, prima
serie speciale, del 19 agosto 1992.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. E ciò, in
primo luogo, per avere la Corte di cassazione "definitivamente
identificato, nel procedimento di cui si discute, il contenuto delle
regole da applicare ai fini del compimento di nuove indagini". In
secondo luogo, per essersi denunciato un contrasto tra diverse
soluzioni interpretative e non una divergenza da parametri
costituzionali.
5. - Il 22 ottobre 1991, il Procuratore della Repubblica presso la
Pretura circondariale di Torino chiedeva al Giudice per le indagini
preliminari l'archiviazione, per infondatezza, della denuncia
presentata da D'Ambrosio Sabatino nei confronti di Nata Lamberto. A
séguito di opposizione della persona offesa, il Giudice per le
indagini preliminari, rilevata la necessità di ulteriori indagini,
le indicava con ordinanza al Pubblico ministero, fissando il termine
per il loro espletamento.
Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione avverso
tale provvedimento e la Corte di cassazione, con ordinanza del 24
marzo 1992, annullava l'impugnata pronuncia, disponendo la
trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura di Torino.
A base della statuizione della Corte di cassazione era il rilievo
che, a seguito della sentenza costituzionale, n. 445 del 1990, "vi è
piena equiparazione tra provvedimenti emessi dal G.I.P. presso il
Tribunale e quelli resi dal G.I.P. presso la Pretura, con la
conseguenza che quest'ultimo deve osservare le formalità ex art. 127
c.p.p. nel caso non ritenga di potere accogliere la richiesta di
archiviazione del P.M.".
In sede di giudizio di rinvio il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha allora
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409 del
codice di procedura penale, "non essendo consentito nel procedimento
pretorile, al giudice per le indagini preliminari, che dinanzi alla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie
ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione
dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del
tribunale".
In punto di rilevanza il giudice a quo osserva che, essendo
comunque tenuto, sulla base della statuizione della Corte di
cassazione, a fissare l'udienza in camera di consiglio, nessuna via
diversa da quella di "proporre al vaglio della Corte Costituzionale"
la detta questione gli resta percorribile al fine di impedire
l'applicabilità al procedimento pretorile del combinato disposto
degli artt. 409 e 554 del codice di procedura penale. Un combinato
disposto affetto da "incoerenza e irragionevolezza", oltre che in
contrasto con l'"art. 77 della Costituzione", donde la non manifesta
infondatezza della questione, con sostanziale richiamo all'ordinanza
pronunciata nel procedimento Maino.
6. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, del 19 agosto 1992.
7. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
svolgendo argomentazioni identiche a quelle indicate sub 4. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano un'identica questione. I
relativi giudizi, vanno, quindi, riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Torino dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale,
"non essendo consentito, nel procedimento pretorile, al giudice per
le indagini preliminari che, dinanzi alla richiesta di archiviazione
del Pubblico ministero ritenga necessarie ulteriori indagini,
indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista
per i procedimenti di competenza del tribunale". Il dubbio concerne,
dunque, un combinato disposto: più precisamente quello ricavato, sul
piano interpretativo, dall'implicito richiamo contenuto nell'art.
554, secondo comma, del codice di procedura penale all'art. 409 dello
stesso codice.
3. - Entrambe le ordinanze di rimessione sono state pronunciate a
séguito di due decisioni della Corte di cassazione che, su ricorso
del Pubblico ministero, avevano annullato con rinvio altrettanti
provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari con i quali era
stato disposto procedersi de plano, anziché adottando il rito
dell'udienza in camera di consiglio - appositamente previsto, per il
procedimento davanti al tribunale e alla corte di assise, dall'art.
409, secondo comma, del codice di procedura penale - all'indicazione
allo stesso Pubblico ministero di ulteriori indagini da compiere
sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, secondo comma, dello
stesso codice, nel testo risultante in forza della sentenza
costituzionale n. 445 del 1990.
Il rimettente, premesso di essere vincolato, quale giudice di
rinvio, alle statuizioni della Corte Suprema - donde anche la
rilevanza della questione - ravvisa nella norma così interpretata
dalla Cassazione violazione degli artt. 3 e 77 (recte: 76) della
Costituzione.
Il principio di eguaglianza risulterebbe compromesso sotto un
duplice profilo: per l'ingiustificata disparità di trattamento
rispetto a quanto stabilito dalla legge per l'ipotesi di ordine
rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, ipotesi non
coinvolta dalla sentenza n. 445 del 1990, con il conseguente
indiscutibile impiego della procedura de plano; per l'inosservanza
del criterio di ragionevolezza e coerenza, vulnerato dalla necessaria
utilizzazione nel procedimento davanti al pretore della procedura
dell'udienza in camera di consiglio, pur nell'assoluta preclusione,
connaturata al rito pretorile, dell'udienza preliminare, un momento
"ben più importante e rilevante" rispetto a quello in esame, in
quanto destinato a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio
dell'imputato.
L'art. 77 (recte: 76) della Costituzione sarebbe violato sotto il
profilo del contrasto con il principio di "massima semplificazione"al
quale deve conformarsi il processo davanti al pretore (v. art. 2, n.
103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), anche perché
l'udienza in camera di consiglio appartiene ("come ben si può
rilevare dal dettato delle direttive 50, 51 e 52 della legge-delega")
al genus "udienza preliminare", espressamente escluso, secondo le
direttive della legge-delega (art. 2, n. 103) dall'area del processo
pretorile.
4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'atto di intervento
per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha dedotto
l'inammissibilità della questione per essere il principio di diritto
enunciato dalla Cassazione non più contestabile dal giudice a quo,
vincolato, in sede di rinvio, alle statuizioni della Suprema Corte.
L'eccezione deve essere disattesa.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato (v., da ultimo,
la sentenza n. 30 del 1990) che il profilo concernente
l'interpretazione della norma alla quale il giudice di rinvio è
vincolato e il profilo concernente la legittimità costituzionale
della norma stessa si muovono su piani distinti perché, dovendo la
norma - così come interpretata - ricevere ancora applicazione nella
fase di rinvio, il precludere che nei confronti di essa vengano
prospettate questioni di legittimità costituzionale "comporterebbe
un'indubbia violazione dei precetti riguardanti la materia (artt. 1
della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del
1953), dato che questi non contengono al riguardo alcuna specifica
limitazione".
È chiaro peraltro che la rilevanza della questione, così
riaffermata, non esclude che nel caso di mancato accoglimento della
questione da parte di questa Corte il giudice del rinvio debba
uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione nella sua sentenza di annullamento (art. 627, terzo comma,
del codice di procedura penale), e ciò anche se successivamente
siano intervenuti da parte della stessa Corte di cassazione diversi
orientamenti interpretativi.
5. - È stata, ancora, dedotta dall'Avvocatura Generale dello
Stato l'inammissibilità della questione per essersi il rimettente
limitato a prospettare un mero dubbio interpretativo derivante dal
contrasto giurisprudenziale profilatosi in materia. Pure tale
eccezione va disattesa, avendo il giudice a quo denunciato precisi
vizi di legittimità costituzionale, non superabili, a suo dire, se
non attraverso una pronuncia di questa Corte, donde la necessità di
soffermarsi sulla fondatezza della questione. Il tutto a prescindere
dall'interpretazione delle norme censurate, unico essendo il petitum
perseguito dal rimettente.
6. - La questione non è, però, fondata.
Occorre premettere che le ordinanze di rimessione sono state
pronunciate in presenza di un quadro giurisprudenziale contrassegnato
da una decisa contrapposizione tra le sezioni della Corte di
cassazione circa la procedura da seguire nel caso in cui il giudice
per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta
di archiviazione per infondatezza della notitia criminis, ritenga di
indicare al pubblico ministero la necessità di ulteriori indagini.
Una parte della giurisprudenza aveva prescelto la linea
interpretativa sulla base della quale, pur in assenza di un esplicito
richiamo da parte dell'art. 554 del codice di procedura penale,
all'art. 127 dello stesso codice - un richiamo, peraltro,
assolutamente inipotizzabile derivando l'ulteriore prosecuzione delle
indagini non dal ricordato art. 554 ma quale effetto della sentenza
costituzionale n. 445 del 1990 - il giudice per le indagini
preliminari di pretura, se non ritiene di accogliere la richiesta di
archiviazione per la ravvisata necessità di ulteriori indagini,
sarebbe tenuto a provvedere utilizzando la procedura di cui all'art.
127 c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 409, quarto comma, dello
stesso codice. E ciò sul presupposto, implicitamente scaturente
proprio dalla sentenza n. 445 del 1990, che, una volta affermata
anche per il procedimento pretorile la possibilità di ordinare al
pubblico ministero il compimento di ulteriori indagini, se ne sarebbe
dovuta ricavare un'identità di disciplina procedimentale tra
l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di pretura e
l'ordinanza che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale è tenuto a pronunciare a norma dell'art. 409, quarto
comma, dello stesso codice.
Ad una diversa soluzione erano, invece, pervenute altre decisioni
della Corte di cassazione, le quali, dopo aver ravvisato
l'impossibilità di trarre dalla sentenza n. 445 del 1990
l'estensione al rito pretorile dell'art. 409, quarto comma, del
codice di procedura penale ed aver rilevato che anzi la fissazione
dell'udienza camerale, oltre a snaturare il carattere semplificato di
tale rito, non si armonizzerebbe neppure con l'art. 156 delle norme
di attuazione, approvate con il d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, hanno,
invece, statuito nel senso che il giudice per le indagini preliminari
di pretura, quando ritiene di non poter accogliere la richiesta di
archiviazione, non deve fissare alcuna udienza in camera di
consiglio, ma soltanto indicare con ordinanza al pubblico ministero
le ulteriori indagini da compiere.
7. - Quando le linee di tendenza della Corte di cassazione erano
ancora contrastanti, questa Corte, chiamata a decidere sulla
legittimità costituzionale dell'ora ricordato art. 156, secondo
comma, delle norme di attuazione, denunciato in quanto non prevede
che nel procedimento pretorile le parti siano sentite in camera di
consiglio in caso di opposizione della persona offesa dal reato, a
differenza di quanto avviene nel procedimento davanti al tribunale,
dichiarò (sentenza n. 94 del 1992) non fondata la questione,
osservando essere "perlomeno dubbio" che l'impossibilità di
utilizzare la "procedura camerale si risolva in un pregiudizio per la
persona offesa" e, richiamata la direttiva di cui all'art. 2, n. 103,
della legge-delega, si pronunciò nel senso che "non può dirsi privo
di giustificazione - e quindi fonte di disparità di trattamento tale
da violare l'art. 3 della Costituzione - che il legislatore abbia
ritenuto di attuarla evitando l'appesantimento che l'adozione della
complessa procedura camerale indubbiamente comporta".
Dunque, la Corte, nello statuire circa la legittimità della norma
allora denunciata, non ravvisò alcun contrasto con il principio di
eguaglianza in una disciplina contrassegnata dall'assenza
dell'udienza camerale di fronte ad un'opposizione della persona
offesa nell'ambito del procedimento pretorile; ma al tempo stesso
implicitamente escluse che l'uso dell'una o dell'altra procedura
comportasse l'illegittimità della relativa disciplina. In altri
termini nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza
camerale o procedura de plano) può ritenersi una scelta
costituzionalmente obbligata (cfr., analogamente, sentenza n. 123 del
1993, n. 2 del "Considerato in diritto").
D'altro canto, nel caso in esame, il richiamo del giudice a quo
all'art. 2, n. 103, è formulato in termini assolutamente generici,
oltre tutto perché il contrasto con la detta direttiva non è
misurabile se non su un piano funzionale.
8. - Anche le censure riferite al contrasto con il principio di
eguaglianza, proposte talora con oscillazioni tali da coinvolgere di
nuovo - e sempre in forza dell'art. 2, n. 103, della legge-delega -
l'art. 77 (recte: 76) della Costituzione, sono prive di fondamento. E
ciò sotto entrambi i profili prospettati dal giudice a quo.
Il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi in cui il
giudice per le indagini preliminari di pretura, ritenute necessarie
ulteriori indagini, le indichi al pubblico ministero e l'ipotesi in
cui lo stesso giudice ordini la formulazione dell'imputazione deriva,
infatti, da un accostamento che presuppone l'assimilazione o comunque
l'identità di ratio fra i moduli evocati. Un'identità, però, la
cui insussistenza è agevolmente riscontrabile solo considerando che
i due provvedimenti perseguono finalità del tutto diverse. Nell'una
ipotesi, quella di realizzare un'ulteriore attività che, in linea
teorica, potrebbe risultare non incompatibile con l'esigenza di
assicurare un sia pur rudimentale contraddittorio con il soggetto che
tali acquisizioni suppletive sarà chiamato a compiere, anche
considerando che l'indicazione al pubblico ministero di ulteriori
indagini "opera come devoluzione di un tema d'indagine che" il
titolare dell'azione penale "è chiamato a sviluppare in piena
autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le
modalità" (v. ordinanza n. 254 del 1991).
Invece, l'ordine di formulare l'imputazione derivante, com'è,
"non da carenza di indagini ma da divergenti valutazioni in ordine
alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilità in determinate figure criminose", corrisponde alla diversa esigenza che, ove
venga ravvisata la necessità di procedere, il pubblico ministero
resti vincolato alle determinazioni del giudice a garanzia del
rispetto sostanziale e non solo formale del principio di
obbligatorietà dell'azione penale (cfr. sentenze n. 88 del 1991 e n.
263 del 1991). Ne discende, allora, il carattere non arbitrario di
un'ipotetica diversità della disciplina procedimentale, conseguendo
una simile non convergenza di regolamentazione dalla diversità delle
situazioni poste a raffronto.
9. - Inoltre - venendo al secondo profilo di incoerenza e di
irragionevolezza, denunciato dal giudice a quo insieme ad un
ulteriore contrasto con l'art. 2, n. 103, della legge-delega - il
ripudio della procedura in camera di consiglio non pare essere
coessenziale al rito pretorile, in ordine al quale, mentre, per un
verso, il richiamo al principio di massima semplificazione, risulta
non sufficientemente legato alla prospettazione di una
regolamentazione caratterizzata da un vero e proprio rapporto di
incompatibilità, per un altro verso, diviene davvero esorbitante
evocare il divieto, sancito, per il procedimento pretorile, sempre
dall'art. 2, n. 103, della legge-delega, dell'udienza preliminare;
risulta, infatti, arbitrario - nonostante le originarie connotazioni
lessicali delle direttive n. 50 e n. 51 - trarre dal loro raffronto
con la direttiva n. 52 ogni possibile analogia fra l'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409 c.p.p. e l'udienza preliminare.
Mentre la prima ha per presupposto la verifica da parte del pubblico
ministero circa la insussistenza delle condizioni per l'esercizio
dell'azione penale, la seconda presuppone proprio la presenza,
rilevata dallo stesso pubblico ministero, delle condizioni per il
rinvio a giudizio della persona ormai imputata. Il tutto senza
contare che solo l'udienza preliminare e non l'udienza in camera di
consiglio è espressamente esclusa dall'area del processo pretorile
ad opera della legge-delega.
10. - Dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, le Sezioni
unite della Cassazione, chiamate a dirimere il ricordato contrasto
giurisprudenziale, lo hanno risolto nel senso che la procedura da
seguire non è quella in contraddittorio, ma quella de plano. La
sentenza delle Sezioni Unite non manca di sottolineare come questa
Corte abbia "ritenuto decostituzionalizzante non una qualsiasi
diversificazione dei riti, ma soltanto quella che si risolva in
un'effettiva violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge"; di tal che, non facendo la Corte stessa alcuno
specifico richiamo né all'udienza camerale né all'art. 127 del
codice di procedura penale, ha lasciato al giudice della nomofilachia
il compito di effettuare, in via interpretativa, la scelta fra le due
possibili soluzioni: quella della ordinanza emessa de plano e quella
dell'ordinanza emessa a conclusione della udienza camerale disposta
in corrispondenza al contenuto dell'art. 409, secondo e quarto comma,
del codice di procedura penale; con ciò accedendo alla soluzione
interpretativa voluta, sub specie di questione di legittimità
costituzionale, dall'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409 del
codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
77 (recte: 76) della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte