Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 13 gennaio 1994 dal Pretore di Padova - sezione distaccata di

Montagnana, nel procedimento penale a carico di Pestillo Sandro ed

altri, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Padova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il Pretore

possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli

fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza

per territorio";

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione

dell'udienza preliminare nel rito pretorile comporterebbe la pratica

impossibilità di valutare compiutamente l'eccezione di incompetenza

territoriale sollevata dal difensore dell'imputato, poiché il

giudicante non conosce il contenuto del fascicolo del pubblico

ministero (contrariamente al giudice dell'udienza preliminare che ne

ha conoscenza integrale) ma deve comunque decidere allo stato degli

atti, entro il termine previsto dalla norma impugnata ("subito dopo

compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle

parti");

che siffatta disciplina, in conseguenza, si porrebbe in

contrasto:

- con l'art. 3 della Costituzione: determinando una

ingiustificata disparità di trattamento degli imputati nel rito

pretorile in raffronto a quelli avanti il Tribunale;

- con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione: "non potendo

l'imputato eccepire validamente la violazione di norme processuali";

- con l'art. 25, primo comma, della Costituzione: perché

sarebbe di fatto consentito al pubblico ministero di citare

l'imputato innanzi ad un giudice diverso da quello naturale senza che

questi possa verificare la propria competenza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza

della questione;

Considerato che, in linea generale, la questione coinvolge il

nucleo essenziale del nuovo processo penale giacché pone in

discussione proprio la separazione, tipica della scelta accusatoria,

che distingue la fase delle indagini da quella del giudizio:

separazione che il legislatore delegante prima, e quello delegato

poi, hanno inteso rimarcare al punto di distinguere lo stesso

"patrimonio delle conoscenze" del giudice a seconda del differente

stadio in cui si articola il progredire della vicenda processuale

(cfr. sent. n. 91 del 1992);

che, sotto il profilo dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, risulta manifestamente errato quanto il remittente deduce in ordine all'asserita preclusione per l'imputato di produrre

elementi probatori a sostegno dell'eccezione d'incompetenza, poiché,

al contrario, quest'ultimo ha integrale conoscenza, ai sensi

dell'art. 555, lett. g), del codice di procedura penale, del

contenuto del fascicolo del pubblico ministero, nonché facoltà di

estrarne copia, e quindi ampia possibilità di sostenere

adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere

previsto dall'art. 187, secondo comma, dello stesso codice;

che, quindi, l'evidenziata parità di mezzi difensivi tra

imputati nel rito pretorile e avanti al Tribunale rende altresì

insussistente ogni censura sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la

competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla

legge in considerazione del luogo ove il reato è stato commesso, con

finalità che attiene in modo prevalente alla economia processuale,

sì da consentire che ivi si dia luogo alla miglior concentrazione

delle attività del processo; il che spiega la minor rigidità della

detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza

funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca idoneità del

giudice alla funzione (v. sent. n. 77 del 1977; ord. n. 521 del

1991);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela

essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari,

al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga

sottratta ad ogni possibilità di arbitrio attraverso la

precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali

fissati in anticipo, e non in vista di singole controversie (v.

ancora cit. sent. n. 77 del 1977 e ord. n. 521 del 1991);

che, pertanto, la norma impugnata non contrasta in alcun modo

con il contenuto del precetto costituzionale come sopra precisato,

sia perché restano sempre chiaramente determinati in anticipo i

criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, in modo

da dare all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve

giudicare, sia perché l'imposizione di una disciplina

particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione

d'incompetenza territoriale corrisponde alla richiamata peculiare

natura di tale competenza, per cui il legislatore può legittimamente

ritenere, nella sua discrezionalità, di limitare la possibilità di

rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla

speditezza del processo (cfr. anche sentt. nn. 1 del 1965, 139 del

1971, 174 del 1975 e 77 del 1977);

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova - sezione

distaccata di Montagnana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte