Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, numero 2

(recte: comma 2), della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni

per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici

onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali

ordinari), in relazione all'art. 292 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 dal Tribunale di

Roma nel procedimento civile D'Ortenzi Giuseppe contro Artipoli

Andrea, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 novembre

2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101,

secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, numero 2 (recte: comma 2),

della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione

del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati

e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), - in

relazione al disposto dell'art. 292 del codice di procedura civile -

nella parte in cui non prevede la notificazione (recte:

comunicazione) al convenuto contumace del provvedimento che dispone

la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di

conciliazione;

che, secondo il giudice a quo stante la mancata previsione,

nella elencazione tassativa degli atti da comunicare al contumace,

contenuta nell'art. 292 del codice di procedura civile, del

provvedimento di cui alla norma censurata, quest'ultima dovrebbe

essere interpretata come riguardante le sole "parti costituite";

che, così interpretata, la norma risulterebbe, tuttavia,

lesiva sia del principio del giusto processo sancito dall'art. 111

della Costituzione che di quello, ad esso connesso, di legalità di

cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, non potendo il

giudice esperire il previsto tentativo di conciliazione a causa della

mancata comunicazione al contumace del provvedimento di convocazione

delle parti;

che sarebbe, altresì, violato l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione essendo il contumace privato, per effetto della

mancata comunicazione di cui sopra, del potere di avvalersi di un

mezzo processuale il cui esperimento potrebbe consentire una

definizione immediata del contenzioso;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della

questione;

che, in particolare, la difesa pubblica osserva che

correttamente l'art. 292 del codice di procedura civile non prevede

l'obbligo di notificare (recte: comunicare) al contumace l'ordinanza

con cui è disposto il tentativo di conciliazione, dato che le

garanzie apprestate al contumace concernono solamente o atti

suscettibili di mutare l'ambito del processo, quali domande nuove o

riconvenzionali, ovvero atti istruttori che possano concretamente

influire sul convincimento del giudice o sulla decisione della causa

(interrogatorio o giuramento);

che, secondo l'interveniente, il contumace (tale per sua

scelta) potrebbe comunque, attraverso un accesso alla Cancelleria del

giudice procedente, conoscere la data fissata per l'esperimento del

tentativo di conciliazione, obbligatoriamente previsto dall'art. 13,

comma 2, della legge n. 279 del 1997;

che, comunque, il tentativo di conciliazione non sarebbe un

mezzo di difesa della parte processuale, essendo, invece, finalizzato

alla soddisfazione del generale interesse alla composizione delle

liti ed allo smaltimento del contenzioso arretrato.

Considerato che la questione di costituzionalità sollevata dal

Tribunale di Roma riguarda l'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio

1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile

pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle

sezioni stralcio nei tribunali ordinari), nella parte in cui - nei

giudizi civili di competenza delle sezioni stralcio, già rimessi al

collegio ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura civile alla

data di entrata in funzione delle medesime, ma non ancora assunti in

decisione - non consentirebbe la notificazione (recte: comunicazione)

al convenuto contumace del provvedimento con il quale il giudice

istruttore designato per la prosecuzione del giudizio convoca le

parti dinanzi a sé per l'esperimento del tentativo di conciliazione;

che il giudice a quo ritiene che la norma censurata sia

ostativa della possibilità di procedere alla comunicazione al

contumace del provvedimento di convocazione delle parti per

l'esperimento del tentativo di conciliazione;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dinanzi ad

una scelta interpretativa suscettibile di determinare un contrasto

fra la norma censurata e la Costituzione, l'interprete deve cercarne

una diversa che eviti il supposto conflitto (cfr. sentenza n. 242 del

1999; ordinanze n. 3 del 2002 e n. 158 del 2000), dato che le leggi

non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile

darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile

darne di costituzionali (cfr., fra le molte, sentenza n. 200 del

1999);

che, ad avviso del rimettente, una interpretazione della

norma censurata nel senso che la convocazione delle parti per

l'esperimento del tentativo di conciliazione debba essere comunicata

anche al contumace, pur conforme a Costituzione oltre che alla

lettera della norma, sarebbe tuttavia preclusa dalla mancata

inclusione di tale atto nell'elencazione tassativa di quelli che, a

norma dell'art. 292 del codice di procedura civile, devono essere

comunicati al contumace;

che il supposto impedimento alla suddetta interpretazione è,

invece, inesistente in quanto l'art. 292 del codice di procedura

civile, attesa la sua anteriorità alla norma censurata, non avrebbe

potuto evidentemente riferirsi a quest'ultima;

che risulta, invece, del tutto conforme ai principi che

regolano la successione delle leggi nel tempo ritenere l'art. 292

cod. proc. civ. tacitamente modificato dalla norma impugnata con la

previsione di un ulteriore atto da comunicare al contumace,

rappresentato dal provvedimento di convocazione delle parti per

l'esperimento del tentativo di conciliazione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 89, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge

22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del

contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e

istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari),

sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo

comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Roma,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte