Sentenza n. 131/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3r.d. 457/1896
- art. 3r.d.l. 334/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo
comma, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457 (regolamento sul personale
dei laboratori chimici delle gabelle) e dell'art. 3, secondo comma, del
r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 (istituzione di un'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro
lavorazione), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dal
tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Lodigiani
Sandro, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Lodigiani Sandro,
imputato del reato previsto dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n.
474, per aver sottratto al pagamento dell'imposta di fabbricazione kg.
18.323 di benzina speciale, il tribunale di Bergamo ha sollevato, con
ordinanza del 18 marzo 1970, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939,
n. 334, e dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n.
457, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Precisa il tribunale, in punto di fatto, che il rinvio a giudizio
dell'imputato è stato disposto sulla scorta della sola prova
costituita dall'analisi del prodotto eseguita dal laboratorio chimico
compartimentale delle dogane ed imposte indirette di Milano.
Secondo l'ordinanza, quando gli organi di vigilanza e controllo
hanno motivo di ritenere che un prodotto sia stato sottratto
all'imposta, procedono all'accertamento della qualità facendone
effettuare l'analisi dai laboratori chimici compartamentali. Ciò dà
luogo ad un giudizio penale, ove si accerti una qualità difforme da
quella dichiarata; giudizio nel quale il risultato dell'analisi
rappresenta l'unica prova del reato. Per conseguenza nessun ricorso in
via amministrativa può essere esperito avverso l'analisi, né l'organo
che deve comunicare l'accertamento all'autorità giudiziaria è
obbligato a tener conto di una eventuale istanza di revisione
dell'analisi avanzata dall'interessato. L'accertamento è pertanto
eseguito senza alcun contraddittorio, mentre l'inquisito, sulla base di
esso, è sempre rinviato a giudizio.
In considerazione di ciò, il tribunale ritiene che le disposizioni
impugnate violino il principio del diritto alla difesa enunciato
dall'art. 24 della Costituzione quanto meno nelle parti in cui non
riconoscono all'interessato il diritto di richiedere la revisione delle
analisi con l'obbligo, per l'organo procedente, di osservare le
disposizioni previste dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice
di procedura penale relative alla nomina del difensore, agli atti cui
lo stesso può assistere, all'avviso al medesimo delle operazioni che
il giudice deve effettuare, al deposito degli atti cui il difensore ha
diritto di assistere.
Si aggiunge, infine, nell'ordinanza che la raccolta della prova
mediante l'accertamento demandato ai laboratori chimici compartimentali
delle dogane rientra nelle funzioni di polizia giudiziaria, in quelle
funzioni cioè che l'art. 223, comma primo, del codice di procedura
penale considera come relative alle funzioni dell'organo procedente;
conseguirebbe da ciò che anche tale accertamento dovrebbe essere
effettuato con l'osservanza delle norme poste a tutela della difesa.
Nel presente giudizio la parte privata non si è costituita. È,
invece, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato deduzioni in cancelleria in data 15 settembre 1970.
Osserva preliminarmente l'Avvocatura che delle due eccezioni di
incostituzionalità sollevate con l'ordinanza di rimessione va
dichiarata inammissibile quella avente ad oggetto l'art. 3, comma
primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457 (che approva il regolamento
sul personale dei laboratori chimici delle gabelle), trattandosi di
norma contenuta in un atto avente natura regolamentare, sia sotto
l'aspetto formale che sostanziale.
In ordine alla eccezione di incostituzionalità formulata nei
riguardi dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n.
334, la difesa erariale osserva che dalla stessa ordinanza del
tribunale risulta come le doglianze prospettate non sono rivolte alla
disposizione indicata, bensì ad una prassi che si ritiene seguita
dalla Finanza nell'applicazione della norma in questione.
Secondo l'art. 3 del r.d.l. n. 334 del 1939, le controversie sulla
qualificazione dei prodotti sono definite seguendo la procedura
stabilita per la risoluzione delle controversie per l'applicazione dei
dazi doganali. La procedura in questione, dettata dal t.u. approvato
col r.d. 9 aprile 1911, n. 330, offre al contribuente ampie garanzie
del suo diritto di difesa, sia in via amministrativa che
giurisdizionale.
Ricorda, infine, l'Avvocatura che il giudice ordinario può sempre
conoscere della controversia sulla qualificazione dei prodotti quando
la controversia stessa non tocchi il potere discrezionale
dell'autorità amministrativa e conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale proposta dal
tribunale di Bergamo nei riguardi dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21
settembre 1896, n. 457, deve essere dichiarata inammissibile poiché
ha per oggetto una disposizione contenuta in un atto privo di forza di
legge e quindi non soggetto a controllo di costituzionalità. La norma
impugnata è infatti contenuta in un regio decreto - emanato su
proposta del Ministro per le finanze, udito il parere del Consiglio di
Stato e del Consiglio dei ministri - che ha natura regolamentare e che
come "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle"
è qualificato nel suo stesso titolo.
2. - Del pari inammissibile, ma per difetto di rilevanza ai fini
della decisione della causa dibattuta dinanzi al tribunale, deve essere
dichiarata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 (convertito in legge
2 giugno 1939, n. 739), sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Erroneo è infatti il presupposto dal quale il giudice a quo muove
nel sollevare detta questione e cioè che nel caso sottoposto al suo
giudizio - in cui occorre statuire in ordine al reato di sottrazione al
pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali previsto e
punito dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (che modifica
l'art. 23 del citato r.d. n. 334 del 1939) - trovi applicazione la
norma denunciata la quale, ai fini della definizione delle controversie
sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di
fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle
controversie sull'applicazione dei dazi doganali.
Tale procedura, già disciplinata dal t.u. approvato con r.d. 9
aprile 1911, n. 330, ed ora dal decreto legislativo 18 febbraio 1971,
n. 18, è un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per
addivenire all'accertamento dell'obbligazione tributaria in
contraddittorio fra il contribuente e l'Amministrazione. Il presupposto
di tale procedimento è la divergenza manifestatasi tra contribuente e
ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da
assoggettare all'imposta; allorché infatti il proprietario ritiene che
la classificazione richiesta dall'ufficio non sia rispondente alla
natura della merce presentata alla verifica e sostiene per contro che
essa, per le sue caratteristiche, debba essere compresa sotto una
diversa denominazione della tariffa doganale, può promuovere la
controversia per la qualificazione.
Secondo le disposizioni contenute nel t.u. del 1911, il
contribuente poteva chiedere che la controversia fosse decisa dalla
Camera di commercio, la quale di regola sentiva una commissione di
periti da essa nominata. Qualora il contribuente non avesse chiesto il
giudizio della Camera di commercio ovvero la dogana o il contribuente
non ritenessero di accettare il giudizio emesso dalla Camera, la
decisione veniva emessa dal Ministro per le finanze, il quale
normalmente sentiva il parere del Collegio consultivo dei periti
doganali.
Secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 18 del
1971, la controversia è invece decisa in prima istanza dal capo del
Compartimento doganale previo parere del Collegio consultivo
compartimentale dei periti doganali e, in seconda istanza, dal Ministro
per le finanze, previo parere del Collegio consultivo centrale dei
periti doganali. Con la decisione del Ministro l'accertamento si
intende definito.
Alla stregua di siffatta disciplina è quindi evidente che il
procedimento di cui trattasi può promuoversi quando la merce oggetto
di accertamento si trovi sugli spazi doganali e che non possa quindi
sollevarsi controversia di qualità per merce già ritirata dalla
dogana.
Queste precisazioni valgono a chiarire le modalità e il momento di
applicazione di siffatta procedura in tema di risoluzione delle
controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare ad
imposta di fabbricazione. Poiché oggetto di questa imposta è la
fabbricazione del prodotto, l'accertamento della qualità e quantità
di esso e la conseguente liquidazione del tributo avvengono di regola
una volta ultimato il processo di produzione e prima che il prodotto
esca dallo stabilimento o dai depositi per essere immesso al consumo.
Ora è chiaro che anche nel caso in esame le controversie sulla
qualificazione assolvono il compito di comporre amministrativamente
dissidi tra produttore e uffici fiscali, ineriscono alla fase di
accertamento del tributo e riguardano merce ancora presente nel luogo
di produzione.
La controversia di qualificazione del prodotto non può essere
sollevata in un momento diverso da quello attinente alla fase di
accertamento.
Nel caso sottoposto all'esame del tribunale, in cui occorre
pronunciare sulla sussistenza o meno di una frode fiscale, ossia sulla
evasione dell'imposta di fabbricazione su un prodotto già uscito dal
luogo di produzione e immesso al consumo, non può quindi in alcun modo
trovare applicazione la disposizione denunciata.
La questione proposta non ha pertanto carattere di pregiudizialità
rispetto alla definizione del giudizio di merito e deve quindi essere
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457,
contenente il "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle
gabelle", proposta dall'ordinanza del tribunale di Bergamo in
riferimento all'art. 24 della Costituzione;
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28
febbraio 1939, n. 334, concernente l'istituzione di un'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione,
sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte