Sentenza n. 131/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 641/1961
- art. 2legge 641/1961
- art. 15d.P.R. 639/1972
citata
- art. 27d.P.R. 639/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 5
luglio 1961, n. 641 (disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla
pubblicità affine), e del d.l. C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417
(disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 giugno 1971 dal pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra Postal Enzo e il Comune di Trento,
iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;
2) ordinanza emessa l'8 luglio 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Baraghini Marcello e il Comune di
Roma, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;
3) ordinanza emessa il 12 gennaio 1972 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Bacchetti Claudio e il Comune di Roma,
iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.
Visti gli atti di Costituzione di Baraghini Marcello, di Bacchetti
Claudio e del Comune di Roma e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
uditi l'avv. Mauro Mellini, per Baraghini e Baechetti, l'avv.
Renato Zampini, per il Comune di Roma, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Del Greco, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa per trasgressione al
regolamento comunale sulle pubbliche affissioni, il pretore di Trento
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 2, secondo e terzo comma, e 28 della legge 5 luglio 1961, n. 641
- nelle parti in cui assoggettano ad imposta anche la pubblicità non
avente scopo commerciale effettuata a diretta cura degli interessati -,
in riferimento agli articoli 3, 21 e 53 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che ai sensi della legge impugnata ogni
attività avente per scopo la comunicazione al pubblico che si trovi
nelle pubbliche vie o piazze, con mezzi visivi od acustici, costituisce
pubblicità, variamente tassabile, ricadendo in tale disciplina non
solo la pubblicità commerciale, ma anche quella concernente le
manifestazioni del pensiero nel campo politico, scientifico, religioso,
culturale. Conseguentemente il Postal, attore in opposizione nel
giudizio di merito, che aveva distribuito manifestini contro
l'inquinamento atmosferico, avrebbe dovuto previamente pagare al Comune
l'imposta sulla pubblicità affine.
Nel merito l'ordinanza di rimessione rileva che la sottoposizione
delle attività di pubblica diffusione del pensiero al previo pagamento
della imposta comunale, costituisce un ostacolo fortemente limitativo
del diritto, spettante ad ognuno, "di manifestare liberamente il
proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione" (art. 21 Cost.), che appare in contrasto anche con il
principio della capacità contributiva, giacché la necessaria
correlazione tra questa e l'imposta sarebbe individuabile nella
pubblicità commerciale, attesa la finalità lucrativa della stessa, ma
non in quella puramente ideologica (art. 53, primo comma, Cost.).
Infine l'art. 28 della legge 5 luglio 1961, n. 641, prevedendo
talune esenzioni od agevolazioni tributarie, realizzerebbe un
trattamento differenziato ingiustificato rispetto alla generalità
degli altri casi, e comunque in contrasto con i compiti assegnati al
legislatore dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 7 dicembre 1971, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'imposta sulla pubblicità
affine, di cui alla legge n. 641 del 1961, ha natura di imposta
indiretta e come tale il riferimento alla capacità contributiva dei
soggetti opera indirettamente per fattori indicativi (es.: imposta sui
trasferimenti), a volte compenetrati al fatto stesso generatore
d'imposta (es.: imposta sui consumi). Nella specie il tributo,
comunque modesto nel suo ammontare, viene commisurato, come risulta
dalle dettagliatissime tariffe, al mezzo di pubblicità adoperato,
assunto quale indice di una diversa capacità contributiva.
Inoltre, prosegue la difesa dello Stato, il tributo non è volto ad
incidere sulla manifestazione del pensiero in quanto tale bensì sulla
condizione economica di coloro che, adoperando determinati mezzi, fanno
uso della pubblicità come strumento di diffusione del pensiero.
Infine l'impugnato articolo 28 stabilisce esenzioni e riduzioni
chiaramente ispirate ad una diversità oggettiva di situazioni, "prima
facie" evidenti.
Pertanto non si avrebbe violazione alcuna degli invocati artt. 53,
21 e 3 della Costituzione.
2. - Nel corso di un giudizio civile, della stessa natura di quello
sopraindicato, il pretore di Roma, con ordinanza 8 luglio 1971,
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale della
legge 5 luglio 1961, n. 641, e del d.l. C.P.S. 8 novembre 1947, n.
1417 - nelle parti in cui assoggettano ad imposta le manifestazioni del
pensiero effettuate, senza fini di lucro, nelle forme della c.d.
pubblicità affine -, in riferimento agli artt. 21, primo comma, e 53
della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione argomenta a favore dell'illegittimità
delle norme denunziate in termini non dissimili da quelli del pretore
di Trento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in
giudizio, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata, svolgendo
gli stessi motivi fatti valere nel giudizio conseguente all'ordinanza
del pretore di Trento.
Si sono altresì costituiti in giudizio il Comune di Roma, con atto
depositato il 10 novembre 1971, e Marcello Baraghini, rappresentato e
difeso dall'avv. Mauro Mellini, con atto depositato il 2 agosto 1971,
istando, il primo, per una pronuncia di infondatezza della questione,
ed il secondo per la dichiarazione di illegittimità delle norme
impugnate.
La difesa del Comune premette che la legge n. 641 del 1961 sulla
pubblicità trova applicazione soltanto per quelle forme di pubblicità
che non siano una mera propaganda astratta, da cui non derivi
un'utilità diretta o indiretta per coloro che la promuovono. L'imposta
non inciderebbe quindi sulla libertà di espressione del pensiero ma
soltanto sulle particolari modalità di diffusione; inoltre essendo
corrisposta in occasione di un servizio reso dal Comune e commisurata
ai singoli atti da cui sorge l'obbligazione tributaria, non potrebbe
avere, come tutti i tributi divisibili, un diretto rapporto con la
capacità contributiva e con il criterio di progressività stabiliti
dall'art. 53 della Costituzione (sentenza Corte cost. n. 30 del 1964).
La difesa del Baraghini si riporta, sostanzialmente, alle
argomentazioni svolte dal giudice a quo.
3. - Nel corso di un altro giudizio civile, della stessa natura di
quelli sopra indicati, il pretore di Roma, con ordinanza del 12 gennaio
1972, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
della legge 5 luglio 1961, n. 641, e del d.l. C.P.S. 8 novembre 1947,
n. 1417 - nelle parti in cui assoggettano ad imposta la manifestazione
del pensiero in materia politica sociale e culturale, effettuate nella
forma della "pubblicità affine" -, in riferimento agli artt. 3, 21 e
53, prima parte, della Costituzione.
Rileva il pretore che le norme applicabili appaiono in contrasto
con l'art. 53 della Costituzione, perché, colpendo anche la propaganda
meramente ideologica, non sarebbero minimamente rapportabili ad
attività di produzione o dispendita del reddito; l'assoggettare ad
imposta le più elementari forme di divulgazione del pensiero, come il
portare in giro cartelli e distribuire volantini, eventualmente scritti
a mano, costituirebbe un ostacolo a volte insormontabile per i non
abbienti, e comunque un'illegittima limitazione del diritto
costituzionale "di manifestare liberamente il proprio pensiero". La
disciplina tributaria della pubblicità affine violerebbe infine il
principio d'eguaglianza perché l'art. 28 della legge n. 641 del 1961,
favorirebbe la manifestazione del pensiero in materia religiosa.
Si sono costituiti in questa sede il Comune di Roma, con atto
dell'8 maggio 1972, e Claudio Bacchetti, rappresentato e difeso
dall'avv. Mauro Mellini, con atto depositato il 4 marzo 1972,
chiedendo, il primo, la dichiarazione d'infondatezza della questione
proposta, ed istando il secondo per il relativo accoglimento.
L'Avvocatura comunale svolge sostanzialmente lo stesso ordine di
argomentazioni riportate sopra sub. 2.
La difesa del Bacchetti si riporta alle considerazioni proprie
dell'ordinanza di rimessione.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle proprie
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze in epigrafe indicate sollevano,
sostanzialmene, la medesima questione, sicché i conseguenti giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Alla Corte costituzionale sono state denunciate la legge 5
luglio 1961, n. 641, ed il d.l. C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, nelle
parti in cui assoggettano ad imposta le manifestazioni del pensiero
effettuate a diretta cura degli interessati senza fini di lucro, nelle
forme della c.d. pubblicità affine, in riferimento agli artt. 53 e
21, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che la
sottoposizione a tributo della propaganda ideologica violi i principi
della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione
tributaria, e costituisca un limite illegittimo al diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, con ogni mezzo di
diffusione. È altresì denunciato l'art. 28 della citata legge 641 del
1961 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la eventualità
che il regime di esenzioni e di riduzioni di tariffe da esso previsto
crei un sistema ingiustificatamente discriminatorio e privilegiato per
talune forme di manifestazioni del pensiero.
Nel dispositivo delle ordinanze di rimessione del pretore di Roma
non sono indicati nominativamente gli articoli di legge impugnati, ma
dalla descrizione dei fatti risulta che la norma impugnata è (oltre il
citato art. 28) l'art. 15, nel significato risultante dal riferimento
all'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641.
Così individuati i termini del giudizio, occorre riconoscere che
la questione prospettata è fondata.
È indubbio, infatti, che la Costituzione garantisce sia la
manifestazione del pensiero sia la divulgazione del pensiero
dichiarato. È pur vero che tale libertà non esclude possano essere
disciplinate dal legislatore le modalità di esercizio del diritto, per
il necessario contemperamento con altri interessi costituzionalmente
rilevanti, come già più volte riconosciuto da questa Corte (sentenze
n. 129 del 1970; n. 1 del 1956; n. 48 del 1964). Ma detta disciplina
non può essere mai tale da rendere più difficile, e per taluni casi
limite anche impossibile, l'espressione del pensiero.
Nella specie la norma denunciata colpisce anche quelle forme di
propaganda meramente ideologica effettuata, senza fini di lucro, a cura
diretta dell'interessato, come l'esporre un cartello, o il distribuire
personalmente manifestini, nelle quali non è dato ravvisare alcuna
manifestazione di reddito o di spesa che giustifichi l'imposizione
stessa.
Sussiste pertanto il prospettato contrasto con gli artt. 21 e 53,
primo comma, della Costituzione.
L'impugnato art. 15 della legge 641 del 1961 va quindi dichiarato
illegittimo nella parte in cui assoggetta ad imposta le forme di
pubblicità meramente ideologica effettuate, a cura diretta degli
interessati, senza motivi di lucro.
Restano così assorbite le ulteriori censure prospettate, anche in
relazione all'art. 28 della legge 641 del 1961, essendo venute meno le
disparità concretamente considerate nelle ordinanze di rimessione.
Deve infine rilevarsi che, essendo stato abrogato, a decorrere dal
1 gennaio 1973, l'impugnato art. 15 della legge 641 del 1961, ed
essendo entrato in vigore, in suo luogo, l'art. 15 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 639, va dichiarata in via conseguenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale di tale ultima norma, limitatamente alla parte in cui
assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica,
effettuata, a cura diretta degli interessati, senza motivi di lucro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della
legge 5 luglio 1961, n. 641, in relazione all'art. 2, secondo e terzo
comma, della stessa legge, nella parte in cui assoggetta ad imposta
anche le forme di propaganda ideologica effettuata, senza fini di
lucro, a diretta cura degli interessati;
2) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, numero 87,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 639, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad
imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata a cura
diretta degli interessati senza motivi di lucro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte