Sentenza n. 131/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 104d.P.R. 130/1969
- art. 128d.P.R. 130/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 104 e 128 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato
giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), promossi con due
ordinanze emesse il 17 novembre 1972 dal Consiglio di Stato - sezione V
- sui ricorsi di Sedda Maria contro gli Spedali riuniti di Livorno,
iscritte ai nn. 204 e 205 del registro ordinanze 1973 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973 e
n. 198 del 14 agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione di Sedda Maria;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Roberto Lucifredi, per Sedda Maria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze di contenuto pressoché identico emesse il
17 novembre 1972, nel corso di altrettanti procedimenti promossi su
ricorso della sig.na Sedda Maria contro gli Spedali riuniti di Livorno,
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione V - ha
sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 76, 3, 4
e 97 della Costituzione, degli artt. 104 e 128 della legge delegata
emanata, in materia di stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri, con d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, "nella parte in cui tali
norme escludono che in via transitoria i posti della carriera direttiva
nel personale amministrativo degli ospedali possano essere assegnati
mediante concorsi (e in particolare mediante concorsi interni) al
personale di detta carriera fornito dei requisiti previsti dalla
normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del suddetto d.P.R.
e ancorché sprovvisto del requisito del diploma di laurea prescritto
dal medesimo decreto presidenziale.
Vi sarebbe, infatti, secondo l'ordinanza, violazione della legge di
delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, e specificamente del principio
direttivo ivi fissato all'art. 42, cpv., secondo il quale "in ogni
caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche
acquisite dal personale già in servizio", posto che tale principio
sarebbe stato inteso dallo stesso legislatore delegato nel senso più
ampio, come comprensivo cioè anche delle possibilità di progressione
in carriera già maturate, per quanto riguarda la disciplina
transitoria relativa alle varie carriere diverse da quella direttiva.
Per analoghe considerazioni l'omesso riconoscimento a questi fini di
posizioni acquisite nel corso di precedenti anni di servizio dovrebbe,
inoltre, ritenersi lesivo del diritto costituzionale al lavoro secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, nell'ambito
dell'organizzazione prevista dalla legge. Ma soprattutto il trattamento
sfavorevole che ne risulta per il personale della carriera direttiva
rispetto a quello delle carriere inferiori ed allo stesso personale
sanitario degli ospedali sarebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza, in quanto non sorretto da idonea giustificazione. Un
ultimo profilo concerne poi la inosservanza dei principi di
imparzialità e di buon andamento della attività amministrativa, nella
misura in cui la deviazione da tali principi possa direttamente
imputarsi alle norme censurate anziché a comportamenti concretamente
posti in essere dall'Amministrazione nell'esercizio dei suoi usuali
poteri di auto-organizzazione.
2. - La ricorrente, costituitasi con deduzioni depositate il 4
giugno, svolge con ulteriori argomenti i profili di illegittimità già
prospettati nell'ordinanza di rinvio e conclude chiedendo una pronuncia
di incostituzionalità delle norme denunciate.
Alla pubblica udienza, la difesa della parte privata ha insistito
nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le due ordinanze del Consiglio di Stato
hanno ad oggetto un'unica questione e vanno perciò decisi
congiuntamente.
2. - Le ordinanze denunciano il combinato disposto degli artt. 104
e 128 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, emanato in base a delega
contenuta nella legge di riforma ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132,
nella parte in cui escludono che, in linea transitoria, i posti della
carriera direttiva del personale amministrativo degli ospedali possano
venire assegnati mediante concorsi (in particolare, concorsi interni)
agli impiegati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
anteriore, ancorché sfornito del titolo di studio (diploma di laurea)
ora prescritto dal detto decreto presidenziale. Poiché dal titolo di
studio si prescinde per il personale della carriera esecutiva, mentre
per quello amministrativo di tutte le carriere, salvo che della
carriera direttiva, sono istituiti appositi concorsi interni riservati,
risulterebbero violati l'art. 76, in relazione all'art. 3, nonché
(marginalmente e nello sfondo) gli artt. 4 e 97 della Costituzione.
3. - La questione, nei termini, testé riassunti, in cui viene
proposta, non è fondata.
È da rilevare preliminarmente che la materia dei titoli di studio
necessari per l'accesso alle varie carriere del personale
amministrativo dei nuovi enti ospedalieri risulta regolata per intero,
anche quanto al loro assetto definitivo, dal decreto presidenziale del
1969, che, con riferimento al solo personale della carriera esecutiva,
si limita peraltro a rinviare ai singoli regolamenti degli enti
medesimi (artt. 109 e 124). E dunque, poiché la legge di delega non si
occupa espressamente dell'argomento né contiene in proposito
disposizioni aventi più limitato riguardo a speciali regimi da
adottare in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento, la
particolare disciplina dettata, in linea transitoria, dal decreto
presidenziale, derogando al requisito del titolo di studio per il
personale della carriera esecutiva, non può dirsi contrastare con la
legge medesima e quindi con l'art. 76 della Costituzione.
Né l'obbligo di estendere quella deroga alle altre categorie del
personale amministrativo potrebbe trarsi dall'ultimo comma dell'art. 42
della legge, prescrivente il riconoscimento "in ogni caso" delle
"posizioni giuridiche ed economiche" del personale già in servizio,
non rientrando tra queste, secondo costante giurisprudenza, le mere
aspettative dei pubblici dipendenti, quali possono essere, come nel
caso, le più o meno fondate speranze che gli stessi, in base ai
precedenti ordinamenti, fossero autorizzati a nutrire quanto ai futuri
sviluppi delle rispettive carriere. Che tale sia il proprio significato
tecnico della formula usata nell'art. 42 e di quella, strettamente
analoga, dell'art. 59 (con riguardo alla particolare ipotesi del
trasferimento agli enti ospedalieri del personale precedentemente
addetto ad ospedali di enti pubblici perseguenti anche finalità
diverse dall'assistenza ospedaliera), è confermato, d'altronde, dalla
circostanza che, quando, nella più recente legislazione, si è voluto
assicurare agli impiegati anche il mantenimento delle semplici
possibilità di carriera ad essi derivanti dalle norme anteriori, lo si
è detto espressamente, adoperando locuzioni dalle quali risulta senza
possibilità di dubbio trattarsi di un di più rispetto alle posizioni
qualificanti ormai il loro stato giuridico ed economico. Così, ad
esempio, l'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, contenente la
delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello
Stato, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, nella lett. i, stabilisce che le norme transitorie garantiscano
ai funzionari già in servizio, oltre alla "conservazione dei
trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite", anche
"le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e
dalle attuali dotazioni organiche".
La deroga al titolo di studio, in favore del solo personale della
carriera esecutiva, non contrasta, d'altro lato, con il principio di
eguaglianza, stante la radicale diversità di mansioni tra detto
personale (costituito, a norma dell'art. 39 della legge, "dai
portantini, dal personale di cucina, pulizia, custodia e degli altri
servizi similari" e collocato al livello iniziale dell'organizzazione
amministrativa degli enti ospedalieri) e quello delle altre carriere, e
segnatamente, per quanto ora interessa, di quella direttiva; ed in
considerazione altresì del fatto che, nei riguardi del primo, l'art.
128, primo comma, del decreto presidenziale non ha di mira promozioni o
progressioni di carriera, ma l'immissione nei ruoli degli enti medesimi
che è cosa diversa. Né argomenti in contrario senso sono desumibili
dalla disposizione dell'art. 126 del decreto in oggetto, che ammette i
sanitari di ruolo o dichiarati idonei a partecipare direttamente ai
concorsi di assunzione presso ospedali di categoria pari od inferiore
prescindendo dal requisito della speciale idoneità (secondo le
ipotesi: nazionale o regionale), prescritto, di norma, dall'art. 43
della legge per l'accesso a detti concorsi: sia perché l'analogia tra
titolo di studio e conseguita idoneità (che è titolo, per dir così,
ulteriore ed aggiuntivo) è alquanto remota, sia perché la
disposizione ora menzionata è rivolta ad attuare un esplicito
principio direttivo, contenuto nel medesimo art. 43 e che non trova
riscontro, come si è osservato, in alcun'altra disposizione della
legge n. 132.
4. - Anche quanto al secondo profilo di illegittimità
costituzionale, per il diverso trattamento fatto per l'accesso ai posti
della carriera direttiva rispetto a quelli delle altre carriere,
profilo che le ordinanze prospettano per inciso e quasi in linea
subordinata (probabilmente perché, di per sé sola, la questione
sarebbe stata, nella specie, irrilevante), valgono considerazioni
analoghe a quelle sopra esposte, sia in ordine alla assenza nella legge
di delega di specifici principi e criteri direttivi sull'argomento dei
concorsi (aperti ovvero interni o riservati); sia quanto al proprio
significato tecnico dell'ultimo comma dell'art. 42 (così come
dell'art. 59, a sua volta anch'esso rammentato).
In altri termini, stabilendo, in sede di prima attuazione del nuovo
ordinamento, che i posti di ruolo disponibili nelle varie carriere
amministrative (ad eccezione di quella direttiva) siano assegnati
attraverso concorsi interni, il legislatore delegato non tanto ha
inteso dare attuazione a principi della legge di delega, cui fosse
vincolato a conformarsi, quanto semplicemente si è avvalso di una
facoltà discrezionale, nel quadro dei principi generali sul pubblico
impiego richiamati dall'art. 42, n. 2, della legge stessa ed in armonia
con criteri abitualmente seguiti nella prassi legislativa ed
amministrativa nei casi di trasferimento di personale ad enti di nuova
creazione o di riordinamento dell'assetto organizzativo di enti già
operanti. Ciò che risulta confermato ulteriormente dallo stesso art.
128, secondo comma, del decreto presidenziale, che, per le "modalità"
di espletamento dei concorsi interni, richiama, oltre alle disposizioni
in esso contenute, quelle stabilite "nei regolamenti dei singoli enti";
e non - come avrebbe fatto, ove si fosse trattato di riconoscere
aspettative di carriera - le modalità già previste dai regolamenti
degli ospedali, in vigore anteriormente alla istituzione degli enti
ospedalieri.
Così stando le cose, è chiaro che, a maggior ragione ancora, il
legislatore delegato non aveva alcun obbligo di estendere la
facilitazione della riserva di concorsi interni, disposta per l'accesso
ai posti delle carriere inferiori, alla diversa ipotesi dell'accesso a
posti della carriera direttiva.
Nemmeno è configurabile violazione dell'art. 3 Cost., sia perché
la qualità delle attribuzioni esplicate dai funzionari della carriera
direttiva impone che la selezione ne avvenga nei modi più rigorosi,
nel preminente interesse dell'amministrazione; sia perché, allorché,
come nel caso degli enti ospedalieri, i posti direttivi da coprire
sono, per la struttura stessa degli enti, in numero estremamente
limitato (quando pure non si riducano ad uno solo) ed altrettanto e
corrispondentemente limitato è il numero dei possibili aspiranti (fino
a ridursi a quel solo funzionario che già ne esercitasse, a titolo di
incarico, le funzioni), un concorso interno finirebbe per non assolvere
più alle ben note esigenze di scelta e valutazione comparativa entro
un'ampia cerchia di candidati, che stanno alla base dell'istituto del
pubblico concorso.
5. - Quanto si è venuto dicendo fin qui persuade al tempo stesso
che il combinato disposto degli artt. 104 e 128 del d.P.R. n. 130 del
1969, laddove, in sede di prima attuazione dell'ordinamento degli enti
ospedalieri, tiene fermi, per la carriera direttiva del personale
amministrativo, il requisito del titolo di studio e la prescrizione del
pubblico concorso, non contrasta nemmeno con l'art. 97 Cost. (tendendo,
anzi, nella formazione dei ruoli organici secondo le varie necessità
del servizio, a dare soddisfazione all'esigenza del buon andamento
della amministrazione), né con il principio, risultante per implicito
dal secondo comma dell'art. 4 Cost., della libera scelta del lavoro,
che deve ritenersi inconferente nella specie e che, del resto, le
ordinanze richiamano solo marginalmente e dubitativamente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 104 e 128 del d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 130 (sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata in
riferimento agli artt. 76, 3, 97 e 4 della Costituzione, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte