Sentenza n. 131/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8r.d. 50/1942
citata
- art. 20legge 585/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8 del
r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più
rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), e
dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in
materia di pensioni di guerra), promossi con ordinanze emesse il 15
gennaio e il 12 febbraio 1973 dalla Corte dei conti - sezione IV
pensioni militari - sui ricorsi di Ilacqua Antonino e di Zangirolami
Domenico, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 375 del registro
ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 15 gennaio 1973, emessa nel corso di un giudizio
relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale della
Corte dei conti (pensioni militari), accogliendo analoga istanza del
ricorrente, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50,
recante norme intese a semplificare e rendere più rapide le
istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, nella parte
in cui limita ai giudizi relativi a tali pensioni l'onere del
procuratore generale di presentare domanda di fissazione di udienza per
i ricorsi dei residenti all'estero.
La Corte dei conti, infatti, ha ritenuto che non vi fosse alcuna
razionale giustificazione di siffatta disparità di trattamento
rispetto ai giudizi relativi alle pensioni ordinarie, con conseguente
violazione del principio di eguaglianza.
Con ordinanza in data 12 febbraio 1973, emessa nel corso di un
giudizio relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale
della Corte dei conti (pensioni militari), di fronte alla richiesta del
pubblico ministero di declaratoria di abbandono del gravame, per non
avere il ricorrente presentato nel termine di legge domanda di
fissazione dell'udienza o compiuti altri atti di procedura, ha
sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della legge 28
luglio 1971, numero 585, recante nuove provvidenze in materia di
pensioni di guerra, nella parte in cui limita ai giudizi relativi a
tali pensioni l'obbligo del procuratore generale di chiedere la
fissazione dell'udienza.
Secondo la Corte dei conti, infatti, non vi è alcun razionale
motivo per escludere analoga disposizione ai giudizi per pensioni
ordinarie, dal che conseguirebbe violazione del principio di
eguaglianza.
Non essendovi stata costituzione di parti, ai sensi dell'articolo
25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, vengono ora
all'esame di questa Corte riunita in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti, data
l'analogia delle questioni che ne formano oggetto.
Sono, infatti, impugnati, entrambi in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, l'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, in quanto
dispone, limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di guerra, che
il Procuratore generale della Corte dei conti abbia l'onere di chiedere
la fissazione di udienza per i ricorsi proposti da residenti
all'estero, e l'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con il
quale, sempre limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di
guerra, il detto onere del Procuratore generale, viene esteso ai
ricorsi proposti anche da non residenti all'estero, senza che sussista
alcun razionale motivo che giustifichi, per i giudizi relativi a
pensioni ordinarie, il permanere dell'obbligo del ricorrente di
proporre domanda di fissazione dell'udienza entro un anno dal deposito
sotto pena di dichiarazione di abbandono del ricorso stesso.
2. - Entrambe le questioni sono fondate.
A differenza di quanto è disposto per altre giurisdizioni
superiori per le quali è obbligatorio il patrocinio da parte di
avvocati all'uopo abilitati, davanti alla Corte dei Conti, nei giudizi
di prima istanza relativi a pensioni sia ordinarie sia di guerra, tanto
per la proposizione dei gravami, quanto per l'assistenza nell'ulteriore
corso del giudizio, l'interessato può agire personalmente senza
ausilio di assistenza tecnica (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 1;
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 79).
Una siffatta disciplina postulerebbe, peraltro, l'impulso ufficiale
nello svolgimento del processo, dato che le relative norme processuali
richiedono per la loro osservanza cognizioni tecniche che non possono
normalmente presumersi nei diretti interessati. Di qui l'esigenza di
una modificazione del sistema, che indubbiamente per quanto attiene ai
giudizi relativi alle pensioni di guerra è stata attuata con le norme
impugnate.
Se questa è la ratio di tali norme, è di tutta evidenza che non
si spiega come quelle disposizioni non siano state estese anche ai
giudizi per le pensioni ordinarie, per i quali sussistono quelle stesse
esigenze sopra rilevate, come del resto è stato anche implicitamente
affermato con la recente sentenza n. 85.
Ne consegue che deve riconoscersi la irrazionale disparità di
trattamento che implica la violazione del principio di eguaglianza
denunziata con le ordinanze di rinvio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a
semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in
materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita alle pensioni
di guerra l'onere del Procuratore generale di fare domanda di
fissazione d'udienza per i ricorsi dei residenti all'estero;
b) dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove
provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui
limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del
Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte