Sentenza n. 131/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 482/1968
- art. 20legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 20
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)
promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1978 dal tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Società Aspera e Bosco Paolo
iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 1 marzo 1978 il tribunale di Torino solleva questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 20 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui dette norme - in
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - prevedono che gli
invalidi obbligatoriamente avviati al lavoro possano essere licenziati
per sopravvenuta inidoneità, previo accertamento della perdita di ogni
capacità lavorativa o di un aggravamento di invalidità tale da
determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di
lavoro, nonché è alla sicurezza degli impianti, accertamento da
effettuarsi a cura del Collegio Medico Provinciale, organo
amministrativo nominato dal Prefetto.
Si osserva che avverso la decisione di tale collegio non sono
previsti rimedi né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale
e che il procedimento che ivi si segue non sarebbe garantito da
"adeguata pubblicità": che il lavoratore, inoltre, non avrebbe il
diritto di farsi assistere da un patrocinatore legale in grado di
esercitare un controllo sulla legittimità formale del procedimento.
Si evidenzia altresì che il sindacato di legittimità spettante al
giudice ordinario in merito al ricordato provvedimento sarebbe ridotto
ad una indagine "rivolta unicamente ad esaminare se fra i presupposti e
il dispositivo dell'atto stesso esiste una necessaria correlazione
logica" e che perciò, poiché si tratta di un giudizio che incide su
di un diritto soggettivo del lavoratore, si appaleserebbe una
disparità di trattamento con la procedura prevista dalla legge n. 604
del 1966, in tema di giusta causa legittimante la risoluzione del
rapporto di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Ancora, nell'ordinanza si sottolinea che nella specie sussisterebbe
"una sostanziale impossibilità per il lavoratore di esercitare
congruamente il proprio diritto di difesa", con conseguente violazione
dell'art. 24 della Costituzione, in quanto il fatto da cui trae origine
il licenziamento non sarebbe più valutabile nel merito da parte del
giudice ordinario in sede di impugnazione del licenziamento.
In punto di rilevanza, nell'ordinanza si afferma che la questione
sollevata risponde a tale requisito "potendo incidere direttamente
sulla legittimità del licenziamento impugnato".
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
proposta questione venga dichiarata infondata in quanto:
a) la legge n. 482 del 1968 non introduce nuove o diverse cause di
licenziamento rispetto alla disciplina ordinaria, ma limita ai casi
più gravi di evoluzione dell'invalidità la possibilità di
giustificare il recesso, in armonia con gli scopi e le finalità della
legge in questione;
b) gli artt. 10 e 20 della ricordata legge non hanno fatto che
anticipare la disciplina, poi introdotta in forza dell'art. 5 della
legge n. 300 del 1970, sottraendo al datore di lavoro l'accertamento di
fatto e demandandolo ad un organo pubblico, in grado di fornire
maggiori garanzie di obiettività e competenza;
c) il fatto che sia diverso l'organo pubblico cui è commesso
l'accertamento, rispetto all'ipotesi generale, è giustificato dalla
specialità della disciplina in questione, che richiede un più
complesso e accurato controllo e non crea quindi disparità di
trattamento;
d) l'ipotizzata violazione del diritto di difesa non sussisterebbe,
in quanto, in caso di contestazione relativamente all'obiettiva
esistenza del fatto giustificante il recesso ex art. 10 citato, permane
nel giudice il potere di accertarne la sussistenza o meno, senza
preclusioni, mentre, nella fase extra-giudiziale, il lavoratore è
facultizzato a farsi assistere da un medico di fiducia, il cui
intervento, considerata la sede tecnica in cui si attua, appare più
utile che non la partecipazione di un patrocinatore legale. Considerato in diritto :
La censura di incostituzionalità proposta dal tribunale di Torino
con l'ordinanza riassunta in narrativa avrebbe fondamento se fosse vero
quanto nell'ordinanza stessa si afferma, cioè che "a norma del
combinato disposto di cui agli artt. 10 e 20 della citata legge (n. 482
del 1968) il giudizio sulla sopravvenuta inidoneità al lavoro è
demandato al Collegio Medico Provinciale, organo amministrativo
nominato dal prefetto, ed avverso tale decisione non sono previsti
rimedi né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale".
Ma così non è.
Essendo in gioco non un interesse legittimo, ma un diritto
soggettivo del lavoratore alla tutela del suo posto di lavoro ove
esistano le condizioni previste dall'art. 20 della legge n. 482 del
1968, cioè che "la natura ed il grado dell'invalidità non possa
riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti", deve escludersi - nel
silenzio della norma - che il "referto" del collegio medico sia
sottratto al controllo di merito dell'autorità giudiziaria.
Come ha ritenuto la Corte di Cassazione, la valutazione del
collegio medico costituisce soltanto una "sorta di perizia
stragiudiziale altamente qualificata, ma liberamente valutabile" dal
giudice ordinario presso il quale è intatto il diritto di difesa del
lavoratore che il giudice a quo reputa, invece, compresso nella
procedura di accertamento della esistenza o inesistenza delle
condizioni legittimanti il licenziamento. E non sussistendo questo
pregiudizio al diritto di difesa, evidentemente non sussiste nemmeno la
denunciata pregiudizievole "disparità di trattamento" rispetto alla
tutela giurisdizionale che al lavoratore viene accordata dalla legge n.
604 del 1966.
La questione, pertanto, è infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 20 della legge 2 aprile
1968, n. 482 sollevata dal tribunale di Torino, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della costituzione, con l'ordinanza n. 278 del reg. ord.
1978 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte