Sentenza n. 131/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico
della legge 18 marzo 1959, n. 132 ("Norme per la pubblicità sui
fabbricati, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle FF.SS."),
promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1977 dal T.A.R. per il Lazio
sul ricorso proposto da Randaccio Vittorio contro Comune di Roma ed
altro, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Ferrovie dello Stato e
del Comune di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Giunta municipale di Roma, con deliberazione in data 11 luglio
1974, determinava l'adozione del Regolamento per l'applicazione del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, relativo all'imposta sulla pubblicità
ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.
In tale regolamento, all'art. 5, era stabilita, tra l'altro, una
preventiva autorizzazione da parte del Comune quando la pubblicità,
ancorché effettuata su beni demaniali o patrimoniali
dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sia rivolta
all'esterno delle sedi ferroviarie sì da rendersi visibile dalle vie e
piazze comunali.
Sulla base di tale regolamento, il Comune di Roma ingiungeva ad un
privato - la Ditta ALPI - di rimuovere manufatti pubblicitari
installati su beni dell'Amministrazione ferroviaria, senza la previa
autorizzazione comunale, ancorché visibili all'esterno della sede
ferroviaria.
La ditta ALPI ricorreva dinanzi al T.A.R. del Lazio impugnando tale
provvedimento e il regolamento comunale del quale faceva applicazione,
deducendo - tra l'altro - la loro illegittimità per violazione
dell'articolo unico della l. 18 marzo 1959, n. 132.
Nel giudizio si costituiva il Comune di Roma, sostenendo che la
legge n. 132 del 1959 non esentava dall'autorizzazione comunale la
pubblicità posta all'esterno delle sedi ferroviarie, e che essa,
comunque, ove ciò disponesse, doveva ritenersi abrogata dall'art. 59,
lett. h) del d.P.R. n. 639 del 1972.
Ove si ritenesse diversamente, il comune deduceva la illegittimità
costituzionale della l. n. 132 del 1959 per contrasto con gli artt. 3,
5, 43, 97 e 128 Cost..
Con ordinanza 16 marzo 1977 il TAR del Lazio sollevava la suddetta
questione di legittimità costituzionale dopo averne affermato la
rilevanza, in quanto la legge n. 132 del 1959, avrebbe, in effetti,
riservato allo Stato il potere autorizzatorio relativamente alla
pubblicità sui beni dell'Amministrazione ferroviaria, ancorché
visibile da aree comunali e non essendo stata tale legge abrogata dal
d.P.R. n. 639 del 1972, riguardante unicamente la disciplina
tributaria e non anche il detto potere autorizzatorio.
La questione sarebbe non manifestamente infondata in riferimento
agli artt. 5 e 128 Cost., perché la predetta riserva statale - in una
materia che, riguardando l'assetto, il decoro del territorio ed, in
generale, l'urbanistica e la polizia urbana, rientra tra le funzioni
istituzionali del Comune - viene, di fatto ad impedire l'adozione da
parte dei comuni di una regolamentazione uniforme per l'intero
territorio comunale. E ciò tanto più se si tien conto che la riserva
statale riguarda l'esercizio della pubblicità non solo sui beni
demaniali, ma anche su quelli rientranti nel patrimonio
dell'Amministrazione ferroviaria.
La riserva allo Stato del potere di autorizzare la pubblicità sui
beni patrimoniali dell'Amministrazione ferroviaria, secondo il giudice
a quo, sarebbe anche contrastante con gli artt. 3 e 97 Cost.. Ciò in
quanto la diversità di trattamento per la pubblicità sui predetti
beni a favore unicamente dell'Amministrazione ferroviaria, non
troverebbe giustificazione su logiche esigenze obiettive, e
determinerebbe una situazione di privilegio, senza alcuna logica
giustificazione, unicamente per i concessionari della predetta Azienda,
sottratti al potere autorizzatorio del Comune in base alla semplice
circostanza della diversità dell'appartenenza dei beni su cui la
pubblicità è allocata. Detta riserva, inoltre, impedirebbe
all'Autorità comunale di svolgere, nello specifico settore di
competenza, una globale ed uniforme azione amministrativa, in contrasto
con le esigenze di buon andamento della p.a., garantite dall'art. 97
della Costituzione.
Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Premesso che la legge impugnata è ancora in vigore, come è stato
ritenuto dal TAR, nelle note depositate l'Avvocatura dello Stato
sostiene che sussistono interessi generali, i quali giustificano
l'attribuzione allo Stato delle competenze riservatagli dalla l. n. 132
del 1959.
Inoltre, non apparirebbe conferente il richiamo dell'art. 3 Cost.,
in quanto da un lato il principio di eguaglianza giuridica dei
cittadini non sarebbe applicabile ai fini della determinazione delle
competenze di organizzazioni statali e di enti pubblici, e d'altro
canto l'ordinanza di rimessione non avrebbe tenuto conto della
situazione differenziata dei beni affidati all'Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato in regime di particolare autonomia, in relazione
al servizio pubblico dalla stessa Amministrazione gestito.
Infine, ingiustificato sarebbe il richiamo dell'art. 97, giacché
deve escludersi che il solo fatto della attribuzione allo Stato di
pubbliche funzioni possa nuocere al buon andamento ed alla
imparzialità della amministrazione.
Per le stesse ragioni l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, costituitasi, ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Si è costituito pure - ma fuori termine - il Comune di Roma,
chiedendo che la questione sia ritenuta fondata ed, in via
pregiudiziale, insistendo nel sostenere la tempestività della sua
costituzione, non avendo i termini previsti dall'art. 25 della l. n.
87 del 1953 e dall'art. 3 delle norme integrative carattere perentorio. Considerato in diritto :
1. - Va pregiudizialmente dichiarata inammissibile la costituzione
del Comune di Roma, avvenuta dopo la decorrenza dei termini previsti
dagli artt. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle Norme integrative per
i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Detti termini, infatti,
come già affermato da questa Corte, hanno carattere perentorio e il
loro decorso determina l'inammissibilità della costituzione successiva
alla loro scadenza (ord. 14 maggio 1958; 3 giugno 1970; 29 ottobre
1975; 16 gennaio 1980).
2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 18 marzo 1959, n. 132 ("Norme per la
pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di
pertinenza delle FF.SS.") il quale riserva allo Stato il diritto di
esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati
alla Amministrazione delle FF.SS., anche quando sia visibile e
percettibile da aree di strade pubbliche, aggiungendo che tale
pubblicità è esercitata dalla Azienda autonoma delle FF.SS.
direttamente o mediante concessione.
Ad avviso del giudice a quo la norma potrebbe essere in contrasto:
a) con gli artt. 5 e 128 Cost., poiché la riserva, la quale opera
in una materia che riguarda l'assetto del territorio e, in generale, la
urbanistica e la polizia urbana, rientrerebbe fra le funzioni
istituzionali dei Comuni e, quindi, impedirebbe a questi di adottare
una regolamentazione uniforme per tutto il territorio comunale;
b) con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la riserva a favore della
Azienda ferroviaria non troverebbe giustificazione e determinerebbe per
essa una situazione di privilegio sottraendola al potere autorizzatorio
del Comune.
3. - La legge n. 132 del 1959, intervenuta a conclusione di una
notevole serie di provvedimenti legislativi i quali hanno sempre
adottato disposizioni particolari a proposito delle pubblicità che
possano interessare la Azienda autonoma delle FF.SS. (l. 22 maggio
1933, n. 608; R.D. 9 maggio 1935, n. 1149; l. 10 agosto 1950, n. 785)
trova un suo preciso fondamento nella necessità di garantire la
sicurezza dell'esercizio ferroviario e, attraverso questo, la
incolumità di coloro che fruiscono del servizio stesso, che ben
potrebbe essere turbato da pubblicità le quali per la loro forma o per
il loro contenuto potrebbero agevolmente creare confusioni nella
condotta dei convogli ferroviari e, quindi, provocare incidenti e
disagi anche di grave rilievo.
Queste norme, d'altro canto, trovano riscontro in altre analoghe
poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale, come
risulta evidente dal disposto dell'art. 11 del T.U. 15 giugno 1959, n.
393 ("T.U. delle norme sulla circolazione stradale") nel quale si è
avuto cura di precisare la sottoposizione all'intervento di determinate
autorità pubbliche (in genere l'ente proprietario della strada) la
opposizione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che per
forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione
con i segnali stradali ovvero renderne difficile la comprensione.
La ratio di tutte le disposizioni citate appare identica e consiste
nella necessità di garantire il massimo di sicurezza alla circolazione
su strada, ordinaria o ferrata.
Ed è poi ovvio che il giudizio, essenzialmente tecnico, sulla
compatibilità dei mezzi pubblicitari di ogni genere con la regolare
condotta dell'esercizio ferroviario sia espresso dalla Azienda
ferroviaria, così come, per le strade ordinarie, viene espresso
dall'ente proprietario della strada, vale a dire dal soggetto al quale
compete adottare in concreto le misure occorrenti per la regolarità e
per la sicurezza della circolazione.
Ciò posto e precisato altresì che la sollevata questione non
riguarda il regime tributario della pubblicità in parola (non essendo
dubbio che anche la pubblicità ferroviaria sia assoggettabile
all'imposta comunale, come è stato chiarito in sede amministrativa),
non sussistono, ad avviso della Corte, le denunciate violazioni della
Costituzione.
Quanto alla violazione delle competenze comunali, anche a
prescindere dal considerare che, l'art. 5 Cost. afferma soltanto il
carattere tendenziale del decentramento, sta di fatto che in ogni caso
non si ha la violazione dell'art. 128.
Infatti la legge n. 132 del 1959 è intesa a tutelare, come si è
detto, interessi pubblici di particolare rilievo strettamente connessi
ad attribuzioni proprie della Amministrazione statale e, quindi, solo
da questa valutabili.
Certamente non mancano rapporti di interferenze con le competenze
comunali in tema di pubblicità ma al riguardo la giurisprudenza
amministrativa ha riconosciuto che in base all'art. 28, ultimo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale sulle pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni") occorre sempre il consenso del
Comune e quindi un provvedimento autorizzatorio di questo ente anche
per la affissione di mezzi pubblicitari da parte delle FF.SS. o dei
suoi concessionari. Risulta, quindi, inesatto il presupposto dal quale
parte il giudice a quo e cioè che la riserva allo Stato comporti la
non assoggettabilità della pubblicità ad autorizzazione comunale: il
regime attuale, invece, consente la possibilità di tutelare
adeguatamente i vari interessi pubblici che si affacciano nella
materia.
Cade, inoltre, anche la censura fondata sull'art. 97 così come
prospettata nella ordinanza di rimessione, dato che rimane in vita la
autorizzazione comunale e al Comune, contrariamente a quanto si opina
nella ordinanza stessa, rimane il potere di adottare una disciplina
uniforme per tutto il territorio comunale che comprenda anche le
pubblicità in parola.
Va, infine, escluso che la norma impugnata sia in contrasto con
l'art. 3 Cost., risultando la disciplina da essa dettata, in base a
quanto sopra osservato, giustificata dalla necessità di tutela
d'interessi generali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 18 marzo 1959, n. 132 ("Norme per la
pubblicità sui fabbricati, impianti e materiale rotabile di pertinenza
delle FF.SS."), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 5, 97 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte