Sentenza n. 131/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 816/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del disegno
di legge nn. 735-1113-1118, approvato il 23 aprile 1986
dall'Assemblea regionale siciliana, recante ("Norme per
l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,
n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere"), promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 30
aprile 1986, depositato in cancelleria il 5 maggio 1986 ed iscritto
al n. 15 del registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'avvocato Silvio De Fina, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Commissario dello Stato per la regione Sicilia, con
ricorso notificato il 30 aprile 1986 ha impugnato l'art. 20 del
disegno di legge regionale approvato nella seduta del 23 aprile 1986,
recante "Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge
27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e
indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure
dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per
i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere" (promulgata con
il n. 31 il 24 giugno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
regionale).
Si osserva in ricorso:
a) che la disposizione denunciata recita testualmente "la
disposizione del secondo alinea del n. 4 dell'art. 8 della legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29, come sostituito dall'art. 19 della
legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, deve intendersi nel senso che
la cessazione dalle funzioni ivi previste riguarda esclusivamente gli
assessori comunali e provinciali, mentre per i sindaci ed i
presidenti delle amministrazioni provinciali la cessazione dalle
funzioni deve aver luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della
legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente alla
sostituzione operata con l'art. 19 della legge regionale 22 aprile
1986, n. 20";
b) che l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20,
dopo aver stabilito, al primo comma, l'ineleggibilità a deputato
regionale di sindaci e assessori di taluni comuni di particolare
rilevanza nonché dei presidenti e degli assessori provinciali,
prevedeva, al secondo comma, che "nella prima applicazione delle
disposizioni del comma precedente del presente articolo la cessazione
dalle funzioni per dimissioni o altra causa ivi prevista deve aver
luogo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge" (id est: 22 aprile 1986);
c) che la previsione di tale più breve termine, rispetto a
quello di centottanta giorni stabilito in linea generale, era da
porre in correlazione alla imminente scadenza elettorale per il
rinnovo dell'Assemblea regionale (fissato per il 22 giugno 1986) e
rispondeva dunque all'evidente finalità di porre la categoria di
soggetti contemplata dalla norma in condizione di esercitare,
comunque, il diritto elettorale passivo;
d) che, in virtù dell'impugnata disposizione - solo
apparentemente interpretativa, ma in realtà innovativa -, i sindaci
ed i presidenti delle amministrazioni provinciali devono lasciare i
rispettivi incarichi almeno novanta giorni prima del compimento del
quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali ( ex art.
8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente
l'ultima modifica di cui all'art. 19, legge regionale n. 20 del
1986), e dunque in una data già decorsa al momento di entrata in
vigore della legge (22 aprile 1986), posto che il quinquennio sarebbe
scaduto il 21 giugno 1986;
e) che, non sortendo altro effetto se non quello di precludere
ai predetti soggetti la possibilità di candidarsi alle prossime
elezioni regionali, essa concretizza un'abnorme violazione dell'art.
51 Cost., che garantisce a tutti i cittadini l'accesso alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, in quanto integrante una
sostanziale modificazione della disciplina transitoria nell'imminenza
della competizione elettorale, quando ormai le relative procedure
preparatorie erano state già avviate in base alla vigente normativa
regionale.
2. - La Regione siciliana si è costituita in giudizio sostenendo
che la norma interpretativa riguarda il primo e non il secondo comma
dell'art. 19, legge regionale 22 aprile 1986, n. 20 ed instando,
quindi, per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto
1. - L'art. 8, primo comma, n. 4, della legge regionale siciliana
20 marzo 1951, n. 29 ("elezione dei deputati
all'Assemblea regionale siciliana") prevedeva l'ineleggibilità dei
Sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione
elettorale o con popolazione superiore a 40.000 abitanti, salvo che
cessassero effettivamente dalle funzioni "almeno
90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi
elettorali". Con la legge 22 aprile 1986, n. 20, il
termine di decorrenza della cessazione dalle funzioni - lasciato
invariato dalla precedente legge 18 febbraio 1958, n. 6
- è stato raddoppiato, mentre l'ineleggibilità, già estesa (con
l'art. 1, cpv., l.r. n. 6 del 1958) ai Presidenti delle
amministrazioni provinciali, veniva ulteriormente ampliata (con
l'art. 19, primo comma, l.r. n. 20 del 1986) sino a
comprendervi gli Assessori dei Comuni e delle Province. L'art. 19,
infatti, dispone (primo comma) che l'effettiva
cessazione dalle funzioni deve verificarsi "almeno 180 giorni prima
del compimento di un quinquennio dalla data della
precedente elezione regionale", aggiungendo peraltro una norma
transitoria (secondo comma), a sensi della quale
"nella prima applicazione" la suddetta cessazione dalle funzioni
"deve aver luogo entro 15 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge". Ma poco più di due mesi dopo l'emanazione di
tale legge, e precisamente nella seduta del 23 aprile
1986, l'Assemblea regionale approvava un disegno di legge - recante,
fra l'altro, "norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità
per i Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere" - col quale
rielaborava la predetta norma transitoria, disponendo all'art. 20 che
questa "deve intendersi nel senso che la cessazione dalle funzioni
ivi previste riguarda esclusivamente gli assessori comunali e
provinciali, mentre per i Sindaci ed i Presidenti delle
amministrazioni provinciali la cessazione dalle funzioni deve aver
luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 20
marzo 1951, n. 29 nel testo precedente alla sostituzione operata con
l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n.20".
1.1. - Il Commissario dello Stato per la Regione impugnava il
surriportato art. 20 per violazione dell'art. 51 Cost. A suo avviso,
infatti, dalla nuova disposizione discendeva che quei Sindaci ed i
Presidenti delle Province dovevano dimettersi "almeno 90 giorni
prima". E poiché "il quinquennio dalla data della precedente
consultazione elettorale andrà a scadere il prossimo 21 giugno 1986,
sicché è già da ora chiaramente superato il termine di novanta
giorni prima del quale i Sindaci e i Presidenti delle amministrazioni
provinciali avrebbero dovuto cessare dalle rispettive funzioni", "la
disposizione regionale de qua non ha altra conseguenza, dunque, se
non quella di precludere ai predetti soggetti la possibilità di
candidarsi alle prossime elezioni regionali". Nonostante
l'impugnativa, tuttavia, il Presidente della Regione promulgava
egualmente il disegno di legge - ivi compreso l'impugnato art. 20 -,
che diveniva così la legge 24 giugno 1986, n. 31.
2. - La questione si risolve sulla base dei dati temporali. La
legge regionale siciliana n. 20 del 1986, che ribadisce
l'ineleggibilità a deputato dell'Assemblea regionale dei Sindaci dei
Comuni capoluoghi di circoscrizione o con popolazione superiore ai
quarantamila abitanti e dei Presidenti delle amministrazioni
provinciali, dispone che la suddetta ineleggibilità può essere
fatta venir meno con la effettiva cessazione dalle suindicate cariche
"almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio
dalla precedente elezione regionale". Essendo tale legge entrata in
vigore il 22 aprile 1986, è di tutta evidenza che, anteriormente a
tale data, trovava applicazione la precedente legge n. 6 del 1958,
che aveva esteso l'ineleggibilità ai Presidenti delle
amministrazioni provinciali, novellando così la legge n. 29 del
1951. Ora, a sensi delle precitate leggi del 1951 e 1958, la
cessazione dalle funzioni doveva verificarsi "novanta giorni prima
del compimento" della legislatura. Ne consegue che i suddetti Sindaci
e Presidenti delle amministrazioni provinciali, per rimuovere la
causa di ineleggibilità in esame, avrebbero dovuto cessare dalle
loro cariche novanta giorni prima del 21 giugno 1986, non potendosi
negare la vigenza, nel mese di marzo 1986, della legge n. 6 del 1958.
Se essi non hanno provveduto a dimettersi entro tale ultima data -
cioè entro i novanta giorni prescritti, che costituiscono termine di
decadenza -, devono imputare a se stessi, non già al legislatore, la
perdita della possibilità di candidarsi alle elezioni regionali
fissate per il 22 giugno con il decreto 7 maggio di indizione dei
comizi elettorali. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che
l'art. 19 della legge 22 aprile 1986, n. 20 avrebbe disposto una
rimessione in termini a favore di quei Sindaci e Presidenti di
amministrazioni provinciali che non hanno osservato la legge che li
riguardava; ma di tale rimessione in termini, peraltro priva di
giustificazione, non si rinviene alcun indizio nella menzionata legge
n. 20 del 1986.
L'ineleggibilità di cui trattasi, già prevista sin dal 1951 e
1958 per i suddetti Sindaci e Presidenti delle amministrazioni
provinciali, è stata, viceversa, disposta per la prima volta nei
confronti degli assessori dei medesimi enti proprio con la legge 22
aprile 1986, n. 20, cioè quindici giorni prima dell'indizione dei
comizi elettorali e due mesi prima delle elezioni. Non potendosi
conseguentemente a riguardo di tali assessori far richiamo ad alcuna
legge, il legislatore siciliano ha stabilito, in via eccettiva e
transitoria, che essi potevano candidarsi per l'elezioni a deputato
regionale, cessando dalle funzioni "entro quindici giorni
dall'entrata in vigore" della legge che ne disponeva
l'ineleggibilità. Un termine doveva essere fissato solo per gli
assessori, in quanto solo allora compresi nella categoria degli
ineleggibili, e questo è il significato della locuzione "nella prima
applicazione", che non avrebbe senso, se riferita anche ai capi degli
enti territoriali in oggetto, per i quali il termine di novanta
giorni era già previsto da una legge pienamente in vigore. Non è
agevole ravvisare la ragione per cui si sarebbe dovuto applicare a
questi ultimi la norma derogatoria e transitoria, dettata a favore
degli assessori, cioè per consentire loro, "nella prima
applicazione" della legge, l'esercizio del diritto di elettorato
passivo, dal quale altrimenti sarebbero rimasti esclusi in forza
della regola generale. Inoltre, la contraria opinione risulta
inaccettabile anche perché contrastante con quella linea di rigore -
recentemente adottata dal legislatore siciliano in materia -, su cui
questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (sentenza n. 130
del 1987).
Le considerazioni che precedono portano a riconoscere la
legittimità costituzionale dell'impugnato art. 20 legge regionale n.
31 del 1986, il quale ha correttamente ricostruito la disciplina
delle ineleggibilità di che trattasi, precisando quanto era già
desumibile dall'art. 19 legge n. 20 del 1986, cioè che i Sindaci ed
i Presidenti delle amministrazioni provinciali ivi previsti dovevano
cessare dalle loro cariche in osservanza del termine stabilito con la
legge n. 6 del 1958. Non configurandosi pertanto l'"abnorme
violazione del disposto dell'art. 51 della Costituzione" denunciata
dal Commissario dello Stato, il ricorso va rigettato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31,
("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27
dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi
per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata in riferimento
all'art. 51 Cost. dal Commissario dello Stato per la regione
siciliana con ricorso 30 aprile 1986 (reg. ric. n. 15/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte