Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e

delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), in

relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1988 dal Pretore di La

Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della

Costituzione, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.

SO.FI.CO. e Perini Centoni Maura ed altro, iscritta al n. 514 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza in data 19

gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 1 e

2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consentono

la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti

corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni

credito vantato nei confronti del personale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha

già deciso questione sostanzialmente identica dichiarando

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del

predetto d.P.R. n. 180 del 1950: "nella parte in cui non prevede la

pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un

quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale";

che quindi tale decisione assorbe, nel merito, ogni riferimento

all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente;

che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio

1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle

pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) sollevata

dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, già

dichiarata fondata con sentenza n. 818 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte