Sentenza n. 131/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promossi con quattro ordinanze emesse il 27 aprile 1992 dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pescara nei
procedimenti penali a carico di Campus Pierpaolo, di Di Battista
Rodolfo, di Barp Romolo e di Pierangeli Luigi, iscritte ai nn. 442,
443, 444 e 445 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pierpaolo
Campus - imputato della contravvenzione di cui agli artt. 8, 11 e 23
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (per avere omesso di inoltrare
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la
richiesta di avviamento al lavoro di lavoratori appartenenti a
categorie protette) - il giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura circondariale di Pescara, richiesto di emettere decreto
penale di condanna, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24
della stessa legge, nella parte in cui prevede l'obbligo di
sospendere il procedimento per consentire la definizione
amministrativa della violazione, con effetto estintivo del reato,
senza che sia posto un termine per l'esaurimento della procedura
amministrativa di oblazione.
L'art. 24 della legge n. 482 del 1968 disciplina la definizione in
via amministrativa delle contravvenzioni (previste dall'art. 23) con
provvedimento del Prefetto, sentita la commissione provinciale per il
collocamento. Il mancato esperimento della fase conciliativa
comporterebbe, ad avviso del giudice rimettente, la sospensione del
procedimento penale sino all'esaurimento della fase amministrativa,
che con l'avvenuta oblazione estingue il reato. Ma se tale fase si
protrae senza termine, la indefinita sospensione del procedimento
penale farebbe dipendere l'esercizio dell'azione penale
dall'autorità amministrativa.
Il giudice rimettente afferma di essersi trovato nella condizione
di non poter accogliere la richiesta del pubblico ministero di
emissione del decreto penale di condanna, proprio in quanto non si
era ancora esaurita la procedura amministrativa prevista dalla norma
censurata, perché non era stato emesso il parere della commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio, richiesto per
l'adozione del provvedimento prefettizio.
2. - Identiche questioni sono state sollevate dallo stesso
giudice, con tre ordinanze emesse tutte il 27 aprile 1992, nel corso
di procedimenti penali a carico rispettivamente di Rodolfo Di
Battista, di Romolo Barp e di Luigi Pierangeli.
3. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,
non fondata.
L'Avvocatura osserva che la disposizione censurata non prevede
alcuna sospensione, obbligatoria o facoltativa, dell'azione penale.
La questione non investirebbe pertanto la portata precettiva della
disposizione denunciata e, sotto questo profilo, potrebbe essere
ritenuta inammissibile.
L'Avvocatura rileva che il giudice rimettente ha omesso di
verificare se il principio giurisprudenziale dell'obbligatorietà
della sospensione persista alla luce del nuovo codice di procedura
penale, che contiene, all'art. 3, una diversa e più restrittiva
disciplina della sospensione, rispetto a quella prevista dagli artt.
19 e 20 del codice precedente. La tesi della mancanza di un termine
perentorio per la definizione amministrativa della contravvenzione,
avanzata dal giudice rimettente, non terrebbe inoltre conto della
portata generale dell'art. 2, primo e terzo comma, della legge 7
agosto 1990, n. 241, che fissa in trenta giorni il termine per
l'adozione di qualsiasi provvedimento, quando leggi o regolamenti non
stabiliscano un termine diverso. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame della Corte concerne l'art. 24 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, inserito nel contesto della disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie di persone delle categorie svantaggiate:
invalidi di guerra, per servizio, del lavoro, civili, ciechi,
sordomuti, orfani e vedove di caduti, ex tubercolotici, profughi.
Tale disposizione prevede la possibilità di definire in via
amministrativa le contravvenzioni all'obbligo e alle modalità di
assunzione degli aventi diritto, delineando la relativa procedura. I
verbali di contravvenzione sono rimessi al Prefetto. Questi, sentito
il parere della commissione provinciale per il collocamento
obbligatorio, determina l'ammontare della somma dovuta dal
contravventore, il quale può effettuare il relativo versamento entro
quindici giorni dalla comunicazione. In mancanza, il verbale di
contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria entro sessanta
giorni.
Il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Pescara,
seguendo la giurisprudenza dominante, ritiene che la procedura di
definizione amministrativa delle contravvenzioni non sia di ostacolo
all'inizio ed alla prosecuzione dell'azione penale, ma che il
processo debba essere sospeso, perché l'oblazione amministrativa
produce l'estinzione del reato. Se tale procedura si protrae per un
tempo indefinito - come nei casi sottoposti al suo giudizio, nei
quali la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio non
aveva emesso il proprio parere - l'azione penale resterebbe sospesa
senza alcun termine, determinando, ad avviso del giudice rimettente,
un contrasto con l'art. 112 della Costituzione.
2. - I giudizi, avendo ad oggetto la stessa disposizione e
proponendo con la medesima motivazione una identica questione,
possono essere riuniti e vanno decisi congiuntamente.
3. - La questione prospettata attiene, ad avviso del giudice
rimettente, all'esercizio dell'azione penale, in ragione della
asserita sospensione senza termine del processo, in attesa della
conclusione del procedimento di definizione amministrativa delle
contravvenzioni in materia di collocamento obbligatorio di categorie
protette. Essendo obbligatorio il parere della commissione
provinciale per il collocamento, previsto dall'art. 24 della legge n.
482 del 1968, la omessa riunione di tale commissione e di conseguenza
la mancata determinazione da parte del Prefetto della somma dovuta
dal contravventore protrarrebbero senza limite, ad avviso del giudice
rimettente, la sospensione del processo penale.
Questa conclusione presuppone non solo, seguendo la
interpretazione giurisprudenziale dominante, che il contravventore
abbia diritto a vedere attivata la procedura di definizione
amministrativa (a tal fine l'art. 24 della legge n. 482 del 1968
espressamente prevede che i verbali di denuncia siano rimessi al
Prefetto della Provincia), ma anche che non siano legislativamente
prefissati tempi certi per la conclusione di tale procedura.
La seconda premessa, che assume indefinita la durata della
procedura amministrativa e quindi della sospensione del processo
penale, non è esatta. Le norme in materia di procedimento
amministrativo, che hanno portata generale, prevedono che
l'amministrazione (in questo caso il Prefetto) ha il dovere di
concludere ciascun tipo di procedimento nei termini disposti per
legge o per regolamento (art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Proprio l'art. 24 della legge n. 482 del 1968 determina, per la
definizione amministrativa delle contravvenzioni in materia di
assunzioni obbligatorie, una successione concatenata e vincolante di
termini per l'adozione del provvedimento prefettizio: entro 15 giorni
dalla ricezione dei verbali di contravvenzione è fissata la somma
dovuta dal contravventore; entro 15 giorni dalla comunicazione della
decisione prefettizia deve essere effettuato il pagamento; in
mancanza, entro sessanta giorni il verbale è trasmesso all'autorità
giudiziaria.
In ogni caso il procedimento penale inizia o prosegue entro i
ristrettissimi tempi così indicati. Né può essere attribuita
efficacia ostativa al mancato parere della commissione provinciale
per il collocamento, giacché, se questo organo non si pronuncia
entro il termine fissato dalla legge, il Prefetto, in base alle norme
comuni in materia di procedimento amministrativo (art. 16 della legge
n. 241 del 1990), può e deve provvedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
Non sussiste, pertanto, l'ostacolo all'esercizio dell'azione
penale prospettato dal giudice rimettente: la questione di
legittimità costituzionale è quindi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e
le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 112 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Pescara con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte