Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 24legge 482/1968

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 2

aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promossi con quattro ordinanze emesse il 27 aprile 1992 dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pescara nei

procedimenti penali a carico di Campus Pierpaolo, di Di Battista

Rodolfo, di Barp Romolo e di Pierangeli Luigi, iscritte ai nn. 442,

443, 444 e 445 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pierpaolo

Campus - imputato della contravvenzione di cui agli artt. 8, 11 e 23

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (per avere omesso di inoltrare

all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la

richiesta di avviamento al lavoro di lavoratori appartenenti a

categorie protette) - il giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura circondariale di Pescara, richiesto di emettere decreto

penale di condanna, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24

della stessa legge, nella parte in cui prevede l'obbligo di

sospendere il procedimento per consentire la definizione

amministrativa della violazione, con effetto estintivo del reato,

senza che sia posto un termine per l'esaurimento della procedura

amministrativa di oblazione.

L'art. 24 della legge n. 482 del 1968 disciplina la definizione in

via amministrativa delle contravvenzioni (previste dall'art. 23) con

provvedimento del Prefetto, sentita la commissione provinciale per il

collocamento. Il mancato esperimento della fase conciliativa

comporterebbe, ad avviso del giudice rimettente, la sospensione del

procedimento penale sino all'esaurimento della fase amministrativa,

che con l'avvenuta oblazione estingue il reato. Ma se tale fase si

protrae senza termine, la indefinita sospensione del procedimento

penale farebbe dipendere l'esercizio dell'azione penale

dall'autorità amministrativa.

Il giudice rimettente afferma di essersi trovato nella condizione

di non poter accogliere la richiesta del pubblico ministero di

emissione del decreto penale di condanna, proprio in quanto non si

era ancora esaurita la procedura amministrativa prevista dalla norma

censurata, perché non era stato emesso il parere della commissione

provinciale per il collocamento obbligatorio, richiesto per

l'adozione del provvedimento prefettizio.

2. - Identiche questioni sono state sollevate dallo stesso

giudice, con tre ordinanze emesse tutte il 27 aprile 1992, nel corso

di procedimenti penali a carico rispettivamente di Rodolfo Di

Battista, di Romolo Barp e di Luigi Pierangeli.

3. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,

non fondata.

L'Avvocatura osserva che la disposizione censurata non prevede

alcuna sospensione, obbligatoria o facoltativa, dell'azione penale.

La questione non investirebbe pertanto la portata precettiva della

disposizione denunciata e, sotto questo profilo, potrebbe essere

ritenuta inammissibile.

L'Avvocatura rileva che il giudice rimettente ha omesso di

verificare se il principio giurisprudenziale dell'obbligatorietà

della sospensione persista alla luce del nuovo codice di procedura

penale, che contiene, all'art. 3, una diversa e più restrittiva

disciplina della sospensione, rispetto a quella prevista dagli artt.

19 e 20 del codice precedente. La tesi della mancanza di un termine

perentorio per la definizione amministrativa della contravvenzione,

avanzata dal giudice rimettente, non terrebbe inoltre conto della

portata generale dell'art. 2, primo e terzo comma, della legge 7

agosto 1990, n. 241, che fissa in trenta giorni il termine per

l'adozione di qualsiasi provvedimento, quando leggi o regolamenti non

stabiliscano un termine diverso. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame della Corte concerne l'art. 24 della legge 2 aprile 1968,

n. 482, inserito nel contesto della disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie di persone delle categorie svantaggiate:

invalidi di guerra, per servizio, del lavoro, civili, ciechi,

sordomuti, orfani e vedove di caduti, ex tubercolotici, profughi.

Tale disposizione prevede la possibilità di definire in via

amministrativa le contravvenzioni all'obbligo e alle modalità di

assunzione degli aventi diritto, delineando la relativa procedura. I

verbali di contravvenzione sono rimessi al Prefetto. Questi, sentito

il parere della commissione provinciale per il collocamento

obbligatorio, determina l'ammontare della somma dovuta dal

contravventore, il quale può effettuare il relativo versamento entro

quindici giorni dalla comunicazione. In mancanza, il verbale di

contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria entro sessanta

giorni.

Il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Pescara,

seguendo la giurisprudenza dominante, ritiene che la procedura di

definizione amministrativa delle contravvenzioni non sia di ostacolo

all'inizio ed alla prosecuzione dell'azione penale, ma che il

processo debba essere sospeso, perché l'oblazione amministrativa

produce l'estinzione del reato. Se tale procedura si protrae per un

tempo indefinito - come nei casi sottoposti al suo giudizio, nei

quali la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio non

aveva emesso il proprio parere - l'azione penale resterebbe sospesa

senza alcun termine, determinando, ad avviso del giudice rimettente,

un contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto la stessa disposizione e

proponendo con la medesima motivazione una identica questione,

possono essere riuniti e vanno decisi congiuntamente.

3. - La questione prospettata attiene, ad avviso del giudice

rimettente, all'esercizio dell'azione penale, in ragione della

asserita sospensione senza termine del processo, in attesa della

conclusione del procedimento di definizione amministrativa delle

contravvenzioni in materia di collocamento obbligatorio di categorie

protette. Essendo obbligatorio il parere della commissione

provinciale per il collocamento, previsto dall'art. 24 della legge n.

482 del 1968, la omessa riunione di tale commissione e di conseguenza

la mancata determinazione da parte del Prefetto della somma dovuta

dal contravventore protrarrebbero senza limite, ad avviso del giudice

rimettente, la sospensione del processo penale.

Questa conclusione presuppone non solo, seguendo la

interpretazione giurisprudenziale dominante, che il contravventore

abbia diritto a vedere attivata la procedura di definizione

amministrativa (a tal fine l'art. 24 della legge n. 482 del 1968

espressamente prevede che i verbali di denuncia siano rimessi al

Prefetto della Provincia), ma anche che non siano legislativamente

prefissati tempi certi per la conclusione di tale procedura.

La seconda premessa, che assume indefinita la durata della

procedura amministrativa e quindi della sospensione del processo

penale, non è esatta. Le norme in materia di procedimento

amministrativo, che hanno portata generale, prevedono che

l'amministrazione (in questo caso il Prefetto) ha il dovere di

concludere ciascun tipo di procedimento nei termini disposti per

legge o per regolamento (art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Proprio l'art. 24 della legge n. 482 del 1968 determina, per la

definizione amministrativa delle contravvenzioni in materia di

assunzioni obbligatorie, una successione concatenata e vincolante di

termini per l'adozione del provvedimento prefettizio: entro 15 giorni

dalla ricezione dei verbali di contravvenzione è fissata la somma

dovuta dal contravventore; entro 15 giorni dalla comunicazione della

decisione prefettizia deve essere effettuato il pagamento; in

mancanza, entro sessanta giorni il verbale è trasmesso all'autorità

giudiziaria.

In ogni caso il procedimento penale inizia o prosegue entro i

ristrettissimi tempi così indicati. Né può essere attribuita

efficacia ostativa al mancato parere della commissione provinciale

per il collocamento, giacché, se questo organo non si pronuncia

entro il termine fissato dalla legge, il Prefetto, in base alle norme

comuni in materia di procedimento amministrativo (art. 16 della legge

n. 241 del 1990), può e deve provvedere indipendentemente

dall'acquisizione del parere.

Non sussiste, pertanto, l'ostacolo all'esercizio dell'azione

penale prospettato dal giudice rimettente: la questione di

legittimità costituzionale è quindi infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale

delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e

le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Pescara con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte