Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1994

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi

nel procedimento penale a carico di Buggé Carmelo ed altri, iscritta

al n. 414 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Palmi ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale - il

quale stabilisce i requisiti formali della richiesta di rinvio a

giudizio - "nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per

l'inosservanza del precetto processuale";

che il giudice a quo osserva che, di fronte ad una richiesta di

rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla

formulazione del capo di imputazione, sia in ordine alla indicazione

delle fonti di prova (indicate come "rapporto cc e atti allegati", di

cui peraltro non vi sarebbe traccia nel fascicolo), non è possibile

né emettere una sentenza di non luogo a procedere, essendo in radice

preclusa qualsiasi valutazione su un determinato fatto storico, né,

come più volte affermato dalla Corte di cassazione, dichiarare la

nullità della richiesta, con conseguente restituzione degli atti al

pubblico ministero;

che, ad avviso del remittente, ciò determinerebbe la

violazione, da un lato, dell'art. 24 della Costituzione, in quanto

l'imputato non può difendersi da un fatto non sufficientemente

enunciato; dall'altro, degli artt. 111 e 112 della Costituzione, in

quanto, se l'unica strada percorribile fosse quella della sentenza di

non luogo a procedere, il giudice non potrebbe assolvere all'obbligo

della motivazione, e il principio dell'obbligatorietà dell'azione

penale verrebbe svuotato di contenuto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione

osservando che, in un processo di parti, se l'accusa è inconsistente

per carenza effettiva di argomenti, o per negligenza del pubblico

ministero, il giudice non può che concludere nel senso della

mancanza di elementi per accogliere la richiesta di rinvio a

giudizio;

Considerato che, in ordine alla asserita genericità della

formulazione dell'imputazione, la questione si fonda sull'erroneo

presupposto che sia precluso al giudice per le indagini preliminari

di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie

integrazioni e precisazioni dell'imputazione medesima;

che questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 88

del 1994) che, di fronte alla esigenza di una diversa descrizione del

fatto rispetto a come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio,

nulla impedisce al giudice per le indagini preliminari di invitare il

pubblico ministero a modificare l'imputazione mediante un

provvedimento di

trasmissione degli atti, che può essere adottato anche dopo la

chiusura della discussione (purché, ovviamente, prima della

pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 424 del codice);

che ad identica conclusione occorre pervenire nel caso in esame,

in cui si tratta di precisare gli estremi del fatto contestato;

che va, anzi, sottolineato che, di fronte ad una imputazione

assolutamente generica, tale da incidere negativamente sullo

svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto

di difesa, il detto intervento del giudice si rende doveroso;

che, ovviamente, tutto ciò presuppone che l'imputazione, così

come formulata dal pubblico ministero, sia, ad avviso del giudice,

inadeguata rispetto alle obiettive risultanze degli atti, poiché

altrimenti il problema investirebbe evidentemente il merito della

decisione che il giudice è chiamato a pronunciare ai sensi dell'art.

424 del codice di procedura penale;

che in ordine, poi, alla asserita genericità dell'indicazione

delle fonti di prova, quel che rileva non è tanto la mancata o

incompleta indicazione di dette fonti nella richiesta, quanto

l'effettiva esistenza delle stesse nel fascicolo, il cui contenuto è

conoscibile dalla difesa;

che, ciò posto, è evidente che anche quest'ultimo aspetto

attiene al merito della decisione che il giudice deve adottare al

termine dell'udienza preliminare, senza che sia possibile ravvisare

alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati;

che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Palmi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte