Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa

l'8 marzo 2001 dal Tribunale di Pistoia sulle istanze riunite

proposte da Conceria Peretti s.p.a. ed altre nei confronti di P.R.

Salotti di Petreti Rodolfo, iscritta al n. 454 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 marzo 2001, il Tribunale

di Pistoia chiamato a pronunciarsi su talune istanze di fallimento

nei confronti di un imprenditore commerciale - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), "nella parte in cui non prevede che per

l'imprenditore individuale il termine di un anno per la dichiarazione

di fallimento decorre dalla pubblicazione della cessazione

dell'attività nel registro delle imprese";

che, ad avviso del giudice a quo la disciplina riguardante il

fallimento dell'impresa individuale che abbia cessato la propria

attività risulterebbe - alla stregua del diritto vivente -

sostanzialmente diversa da quella dettata per l'impresa collettiva

dalla stessa legge fallimentare, come emendata dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 319 del 2000;

che, infatti, il termine di cui all'art. 10 della legge

fallimentare decorrerebbe per la impresa collettiva dalla data della

sua cancellazione dal registro delle imprese, per l'impresa

individuale dalla data di effettiva cessazione dell'attività;

che siffatta diversità di disciplina si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinando una

ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori

dell'imprenditore collettivo, nei cui confronti assumerebbe rilevanza

la pubblicità prevista dall'art. 2196 del codice civile, ed i

creditori dell'imprenditore individuale, ai quali la cessazione

dell'attività di impresa sarebbe opponibile a prescindere da

qualsiasi pubblicità, con conseguente lesione, nei confronti di

costoro, anche del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito

dall'art. 24 della Costituzione.

Considerato che questione identica a quella sollevata

dall'odierno rimettente è stata dichiarata manifestamente infondata

con ordinanza n. 361 del 2001;

che, successivamente all'entrata in vigore della legge

29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura), istitutiva del registro delle

imprese, va esclusa la configurabilità di un diritto vivente sulla

rilevanza, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 10

della legge fallimentare, della semplice cessazione di fatto

dell'impresa individuale;

che nella stessa ordinanza è stato, altresì, evidenziato

come l'affermazione costante nella giurisprudenza, anche recente,

della Cassazione secondo cui "la cessazione dell'attività di

impresa, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale

può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 legge

fallimentare), presuppone che nel detto periodo non vengano compiute

operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere

nell'esercizio dell'impresa" (Cassazione 4 settembre 1998, n. 8781),

non sia affatto incompatibile con l'efficacia dichiarativa della

iscrizione nell'apposito registro della cessazione dell'attività di

impresa in quanto la pubblicità della cessazione non esclude certo

la possibilità per i terzi di provare la non veridicità del fatto

iscritto e, dunque, in ipotesi, il compimento di atti di esercizio

dell'impresa successivamente all'iscrizione della sua cessazione;

che va, pertanto, ribadito che l'interpretazione sulla cui

base il rimettente solleva la questione di costituzionalità è

erroneamente qualificata in termini di diritto vivente e non è

sicuramente l'unica compatibile con il testo della norma denunciata;

che, essendo, conseguentemente, possibile dare della norma

stessa una interpretazione conforme a Costituzione, la questione va

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte