Sentenza n. 132/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29
novembre 1968 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale
a carico di Nanni Maria Luisa Ernesta, iscritta al n. 31 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 29 novembre 1968 nel corso di un
procedimento penale a carico di Nanni Maria Luisa Ernesta la Corte
d'appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, ritenendo che la normativa
denunciata che prevede la risoluzione dei conflitti di competenza
attraverso un procedimento in camera di consiglio presso la Corte
suprema di cassazione senza intervento dei difensori sia in contrasto
con il principio costituzionale sulla inviolabilità della difesa in
ogni stato e grado del procedimento. Nella specie la questione sarebbe
rilevante, in quanto alla difesa dell'imputata non fu consentito di
intervenire nel procedimento con il quale la Cassazione ha risolto un
conflitto fra il tribunale ed il pubblico ministero che concerneva il
giudizio in corso.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, con
deduzioni depositate il 13 febbraio 1969, contestando anzitutto la
rilevanza della questione proposta, sia perché il procedimento per la
risoluzione del conflitto di competenza si sarebbe ormai concluso con
una pronuncia avente efficacia di giudicato nei confronti del giudice
a quo, sia perché detto procedimento avrebbe natura incidentale e del
tutto autonoma rispetto a quello ordinario in corso con la conseguenza
che il giudice di quest'ultimo non sarebbe comunque legittimato a
sollevare questioni ad esso attinenti.
Nel merito poi l'Avvocatura di Stato osserva che ai fini della
risoluzione di un conflitto di competenza, elevato dal giudice o
denunziato dalle parti, gli atti e i documenti del processo vengono
trasmessi alla Corte di cassazione; che le stesse parti ricevono
comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza di deliberazione in
camera di consiglio e possono pertanto presentare documenti, istanze e
memorie scritte. Mancherebbe, in definitiva, soltanto la fase del
dibattimento, vale a dire la partecipazione dei difensori ad una
discussione orale, ma ciò costituirebbe soltanto una speciale
caratteristica del procedimento che non impedisce né rende
estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Le
conclusioni della Avvocatura di Stato sono quindi volte ad ottenere
una pronuncia di inammissibilità ovvero di infondatezza della
questione sollevata.
3. - All'udienza del 17 giugno 1970 l'avvocato dello Stato ha
confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
Deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità della questione
per irrilevanza, sollevata in linea pregiudiziale dall'Avvocatura dello
Stato.
Le disposizioni denunciate (artt. 54 e 531 cod. proc. pen.) non
concernono, infatti, il giudizio in corso presso la Corte d'appello di
Bologna né quello di primo grado oggetto del gravame, avendo
esclusivo riferimento ai procedimenti in camera di consiglio dinanzi
alla Corte di cassazione in sede di risoluzione dei conflitti di
competenza. E, nella specie, di dette norme ebbe a fare applicazione
la Corte di cassazione decidendo, con sentenza 23 giugno 1966, sul
conflitto denunciato dal Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Bologna avverso un'ordinanza di quel tribunale che,
dichiarata la nullità dell'istruttoria sommaria per violazione del
diritto di difesa, aveva rimesso gli atti allo stesso Procuratore della
Repubblica affinché procedesse a rinnovare l'istruttoria.
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531
del codice di procedura penale viene ora proposta dalla Corte
d'appello, dopo che il procedimento in cassazione si era
definitivamente concluso con la menzionata sentenza, che annullava
l'ordinanza del tribunale, restituendo a questo gli atti per
l'ulteriore corso del giudizio di merito.
Nessuna influenza, pertanto, potrebbe avere una qualsiasi
pronuncia di questa Corte sul giudizio a quo, ostandovi l'effetto
preclusivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, cui il
codice di rito, nell'art. 54, quarto comma, attribuisce testualmente
"autorità di cosa giudicata" con la sola eccezione prevista nello
stesso comma per l'ipotesi, che qui non interessa, di nuovi fatti o
circostanze che vengano a modificare la competenza per materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale, sollevata in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione dalla
Corte d'appello di Bologna con ordinanza 29 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte