Sentenza n. 132/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 641/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641 (disposizioni sulle
pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dal pretore di Recanati nel
procedimento civile vertente tra la ditta "Affissioni Duomo" e la ditta
"Circo Liana, Nando e Rinaldo Orfei", iscritta al n. 222 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 187 del 19 luglio 1972;
2) ordinanza emessa il 4 marzo 1972 dal pretore di Recanati nel
procedimento civile vertente tra l'Agenzia generale italiana affissioni
e pubblicità e la società Kleber Colombes, iscritta al n. 248 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di Costituzione dell'Agenzia generale italiana affissioni e
pubblicità;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
uditi l'avv. Aldo Sandulli, per l'Agenzia affissioni e pubblicità,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Del Greco, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Recanati, cui erano stati sottoposti, per
l'apposizione del c.d. visto di esecutività, gli atti di ingiunzione
fiscale emessi dalla ditta Affissioni Duomo, e dalla società
A.G.I.A.P. appaltatrici del pubblico servizio di accertamento
riscossione delle imposte sulle pubbliche affissioni e sulla
pubblicità affine, ha sollevato, con due ordinanze di eguale tenore,
in riferimento agli artt. 97, primo comma, 51, primo comma, 54, secondo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 5
luglio 1961, n. 641, che consente, mediante il rinvio disposto alla
sezione VIII del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale,
di affidare in appalto l'accertamento e la riscossione dell'imposta
sulla pubblicità.
Premette il giudice a quo che l'eventuale dubbio in ordine alla
ammissibilità della questione sarebbe agevolmente superabile alla
stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il
termine "giudizio", ai fini che interessano, va inteso nel senso più
lato di ogni procedimento pendente innanzi ad un giudice. Né potrebbe
negarsi natura di procedimento monitorio sui generis a quello per
l'apposizione del visto di esecutorietà, atteso che il pretore, prima
di conferire efficacia di titolo esecutivo alla ingiunzione tributaria,
deve quanto meno accertare, in via delibatoria, e sia pure sotto il
profilo della mera regolarità formale, se il soggetto richiedente sia
legittimamente investito della titolarità della pretesa, da farsi
valere nelle forme privilegiate previste dal t.u. n. 639 del 1910.
Nel merito l'ordinanza di rimessione rileva che il rinvio disposto
dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 641 del 1961 opera soltanto
con riferimento alle norme del testo unico sulla finanza locale, e
cioè agli artt. da 76 a 89, costituenti la sezione VIII del predetto
t.u., e non anche alle disposizioni del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, come risulta
dalla lettera della norma di rinvio e dalla prassi interpretativa
applicata dagli appaltatori. Pertanto non è stato costituito l'albo
dei privati appaltatori delle imposte sulle pubbliche affissioni e
pubblicità affine, né questi ultimi sono obbligati ad avvalersi
dell'agente abilitato e munito di apposita patente che, nella sua veste
di pubblico ufficiale, garantisce l'imparzialità degli accertamenti
nei confronti dei contribuenti (artt. 307 e segg. r.d. 30 aprile 1936,
n. 1138).
Così interpretate, le disposizioni impugnate appaiono illegittime
al giudice a quo per i seguenti motivi: a) l'accertamento dei
presupposti, l'imposizione del tributo e la relativa esazione, anche
coattiva, costituenti certamente una pubblica funzione amministrativa,
sarebbero organizzati, nella specie, in maniera da non assicurare né
il buon andamento né l'imparzialità dell'attività rimessa
all'appaltatore, mancando ogni garanzia del privato avverso l'atto di
accertamento, che non promana da un pubblico ufficiale, ma da
dipendente dell'impresa interessata al servizio per motivi di lucro,
con violazione quindi dell'art. 97, primo comma, della Costituzione; b)
l'attribuzione dell'accertamento tributario ai dipendenti
dell'appaltatore, anziché a pubblici ufficiali abilitati e vincolati
dal giuramento, contrasterebbe con gli artt. 51, primo comma, e 54,
secondo comma, della Costituzione, secondo cui, rispettivamente, tutti
hanno la possibilità di accedere agli uffici pubblici "in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", e i
cittadini, "cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge"; c) la mancanza di garanzie di imparzialità
nell'imposizione tributaria determinerebbe un'ingiustificata
differenziazione tra la categoria di coloro che sono assoggettati
all'imposta sulla pubblicità ed ogni altra categoria di contribuenti.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atti depositati l'8 agosto ed il 19 aprile 1972, chiedendo
dichiararsi l'inammissibilità o quanto meno l'infondatezza della
questione proposta.
La difesa dello Stato premette che la Corte costituzionale,
nell'interpretare l'espressione "giudizio" ai fini dell'ammissibilità
delle questioni (legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1), ha richiesto che
l'autorità giurisdizionale fosse stata chiamata "ad attuare la legge e
cioè ad esercitare la giurisdizione" (sentenza n. 129 del 1957).
Secondo la comune interpretazione, dottrinaria e giurisprudenziale
(Cass. 19 aprile 1955, n. 1079 e da ultimo 19 marzo 1968, n. 878), la
vidimazione che il pretore deve apporre sull'ingiunzione, ai sensi
dell'articolo 2 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, non è atto di
giurisdizione né volontaria né contenziosa, ma è atto di carattere
amministrativo, come analogamente è un atto amministrativo
l'ingiunzione fiscale. Poiché quindi la questione risulta sollevata da
un giudice nell'esercizio di una funzione amministrativa, essa va
dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione.
Per mero tuziorismo l'Avvocatura dello Stato esamina comunque il
merito delle eccezioni sollevate, osservando in primo luogo che il
rinvio operato dall'art. 2 della legge 641 del 1961 alle norme
compatibili disciplinanti l'accertamento e la riscossione delle imposte
di consumo, consente tanto la gestione diretta delle imposte sulle
affissioni e sulla pubblicità affine, quanto il sistema della gestione
appaltata.
In sede di interpretazione delle norme richiamate deve quindi
stabilirsi se è obbligatoria o meno l'opera dell'agente accertatore,
prevista dal regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, in tema di imposte di
consumo. Il ricorso a tale figura di collaborazione non costituisce, ad
avviso dell'Avvocatura, l'elemento determinante per riconoscere se il
sistema è conforme agli invocati principi costituzionali sul "buon
andamento ed imparzialità" (art. 97 Cost.), posto che tale agente
può essere nominato e revocato dal servizio proprio ad opera
dell'appaltatore, anche se la nomina richiede l'approvazione
prefettizia (artt. 312, 317, citato regolamento). Il legislatore ha
invece circondato di particolari garanzie l'attività dell'appaltatore
fissando rigorosi requisiti perché il privato possa assumere tale
incarico (artt. 77 e segg. t.u. finanza locale), sicché
l'obbligatorietà del ricorso all'opera dell'agente non sembra dunque
involgere questioni di carattere costituzionale, ma sostanzialmente
problemi d'interpretazione, che vanno tuttavia risolti tenendo conto
che, a differenza di quanto accade in tema di imposta di consumo,
l'accertamento dell'imposta di pubblicità richiede operazioni
estremamente semplici ed a volte elementari, così come accade per il
diritto di peso pubblico (art. 213 t.u. finanza locale), e per
l'imposta di soggiorno (r.d.l. 24 novembre 1938, n. 1926, e succ.
modif.).
La difesa dello Stato obietta quindi, in ordine alle altre censure
prospettate, che la legge impugnata determina i requisiti necessari
dell'appaltatore per la funzione dell'accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicità così come prescritto dall'art. 51 della
Costituzione; per i singoli collaboratori degli appaltatori non sono
richiesti particolari requisiti in relazione alla responsabilità
civile gravante sull'appaltatore per il loro operato. Neppure può
aversi violazione dell'art. 54 della Carta, posto che tale norma
demanda espressamente al legislatore ordinario di fissare i casi in cui
debba essere stabilita la prestazione del giuramento. Né, infine, vi
sarebbe violazione del principio d'uguaglianza tra i cittadini soggetti
all'imposta di pubblicità e le altre categorie di contribuenti, attesa
l'evidente differenza esistente, sul piano oggettivo, tra
l'accertamento di questa e delle altre imposte.
Si è costituita in questa sede l'Agenzia italiana affissioni e
pubblicità (A.G.I.A.P.), rappresentata e difesa dal prof. avv. Aldo
Sandulli, con atto depositato il 4 luglio 1972, istando per una
pronuncia di reiezione.
La difesa della A.G.I.A.P. eccepito il difetto di legittimazione
del giudice a quo, rileva che in materia di imposta sulla pubblicità
il mancato ricorso a complesse procedure per l'accertamento del
tributo, è giustificato dall'estrema semplicità dell'accertamento
stesso, sicché il sistema previsto, adottato anche in numerosi altri
casi analoghi, non può dirsi contrastante con i principi di
imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, sanciti
dall'art. 97, primo comma, della Costituzione. Comunque tale norma si
riferisce espressamente "ai pubblici uffici", sicché è del tutto
inconferente il richiamo all'organizzazione interna dell'impresa
privata incaricata di pubblici servizi o funzioni.
Altrettanto infondato è il riferimento agli artt. 51 e 54 della
Carta: invero la prima norma riguarda soltanto gli "uffici pubblici e
le cariche elettive" e non gli incaricati di pubbliche funzioni; la
seconda riserva espressamente al legislatore di stabilire i casi in cui
va prestato giuramento. Né può opinarsi che il t.u. sulla finanza
locale, e le disposizioni che assicurano la tutela amministrativa e
giurisdizionale dei privati, lascino in balia dell'appaltatore le
persone assoggettate alle imposte sulla pubblicità.
Risulta quindi parimenti errata la censura relativa alla violazione
del principio di eguaglianza, posto che la diversità oggettiva
esistente in ordine ai presupposti d'imposta dei vari tributi può
legittimamente autorizzare il legislatore a stabilire diverse
procedure, variamente articolate, a seconda della complessità delle
necessarie operazioni di accertamento.
Nella memoria illustrativa la difesa della società appaltatrice ha
particolarmente insistito sul difetto di legittimazione del giudice a
quo, che avrebbe sollevato la questione non in pendenza di un giudizio,
così come richiesto dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n.
l, bensì nell'esplicazione di una attività amministrativa.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
L'Avvocatura generale dello Stato e la difesa della società
A.G.I.A.P. hanno eccepito, in via pregiudiziale, la inammissibilità
delle questioni proposte dal pretore di Recanati, per difetto di
legittimazione del giudice a promuoverle, rilevando che in sede di
vidimazione di ingiunzioni fiscali il pretore svolge attività di
natura meramente amministrativa.
L'eccezione è fondata.
È ben vero che secondo l'interpretazione di questa Corte
l'espressione "giudizio", di cui agli artt. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, deve essere intesa in senso lato, tuttavia è pur sempre
necessario, secondo quanto numerose altre volte già statuito (sentenze
nn. 74 del 1971, 81 del 1970, 216 del 1972 e 85 del 1969), che
l'intervento del giudice non si esplichi nell'ambito di un procedimento
amministrativo, suscettibile di un successivo controllo
giurisdizionale, poiché nella prima fase, quella amministrativa,
mancano i presupposti richiesti dal sistema perché egli possa
sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale.
Nella specie è pacifico, secondo la costante interpretazione
giurisprudenziale, che la funzione svolta dal pretore nell'apporre il
visto di esecutorietà alla ingiunzione fiscale non è giursdizionale
ma amministrativa, l'ingiunzione fiscale costituendo un provvedimento
amministrativo sui generis, caratteristico del procedimento di
riscossione delle imposte ed, in genere, delle entrate patrimoniali
dello Stato (art. 1 e segg. r.d. 14 aprile 1910, n. 639).
È soltanto con l'opposizione del debitore che si apre la fase
giurisdizionale, ed è pertanto in quella sede che avrebbe potuto
essere sollevata dal giudice la questione di legittimità prospettata
ora a questa Corte.
S'impone pertanto una pronuncia di inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641
(disposizioni sulle puhbliche affissioni e sulla pubblicità affine),
sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 51, primo comma,
54, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte