Sentenza n. 132/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1972 dal pretore
di Benevento nel procedimento civile vertente tra Di Cerbo Clemente e
Cilento Ferdinando, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21
giugno 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Di Cerbo Clemente;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Franco Lener, per il Di Cerbo, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Benevento, con ordinanza emessa l'8 marzo 1972
nel procedimento civile vertente tra Di Cerbo Clemente e Cilento
Ferdinando, ha proposto questione di legittimità costituzionale, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 68 del r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore, il quale prevede, in caso di definizione di un giudizio
con transazione, l'obbligo solidale di tutte le parti che hanno
transatto di pagare gli onorari e le spese di cui gli avvocati e i
procuratori, che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni,
fossero ancora creditori per il giudizio stesso.
Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata non si armonizzi
perfettamente con il precetto sancito nell'art. 3 della Costituzione,
in base al quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza
distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali e con il
successivo precetto, contenuto nello stesso articolo, che impone di
rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano di
fatto l'eguaglianza dei cittadini. Al riguardo l'ordinanza di
rimessione rileva che l'art. 68, pur conseguendo una finalità
indubbiamente apprezzabile, quale è quella di salvaguardare la classe
forense da eventuali intese tra le parti tendenti ad eludere le
legittime pretese di compenso dei patroni, concede a questi ultimi, in
considerazione esclusivamente della loro qualità professionale, un
mezzo giuridico. per ottenere il pagamento del compenso che, data la
sua eccezionalità, si risolve in un vero e proprio jus singulare in
favore di una categoria di cittadini, che appare sproporzionato al
perseguimento degli scopi voluti dalla legge e che comunque si traduce
per gli altri cittadini, sforniti di una tutela analoga, in un
trattamento più sfavorevole che, in definitiva, non appare
razionalmente giustificato.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito con deduzioni
del 13 aprile 1972, l'avv. Clemente Di Cerbo, sostenendo la
infondatezza della questione di legittimità proposta dal pretore di
Benevento. In proposito egli osserva che, nel giudizio civile, per
quanto attiene al regolamento delle spese, si stabilisce un rapporto
processuale in cui il difensore acquista esso stesso qualità di parte,
con la conseguenza che la responsabilità solidale del cliente e
dell'avversario nei confronti del difensore in caso di transazione, non
si risolverebbe in un trattamento privilegiato del professionista, ma
confermerebbe il principio generale secondo il quale nessuno può
disporre dei diritti altrui e farne oggetto di transazione. Dalla
stessa qualità di parte, del resto, deriverebbe per il difensore
l'obbligo solidale con le parti nei confronti dell'erario per le tasse
del giudizio e della sentenza.
Nello stesso giudizio è intervenuto, ai sensi dell'art. 25 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente del Consiglio dei ministri, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte
dichiari infondata la questione proposta con l'ordinanza in esame.
La difesa dello Stato ritiene che l'asserita disparità di
trattamento non possa essere ipotizzata né con riguardo alla posizione
dei condebitori solidali tra loro, perché tutti sarebbero egualmente
esposti al rischio di essere chiamati a rispondere dell'intera
obbligazione nei confronti dei difensori che abbiano partecipato al
giudizio transatto, né con riferimento alla posizione degli avvocati e
dei procuratori rispetto alle altre categorie di professionisti o di
lavoratori autonomi, perché solo per i difensori sussiste
concretamente il pericolo di essere privati, per effetto di un accordo
transattivo tra le parti, della possibilità di conseguire la
remunerazione che loro spetta.
Ne consegue, secondo l'Avvocatura, che il rafforzamento delle
garanzie del creditore-avvocato, attraverso l'istituzione di un vincolo
di solidarietà passiva tra le parti del processo, non solo non
costituirebbe una ipotesi di irragionevole discriminazione di
trattamento, ma risponderebbe, al contrario, alla giusta esigenza di
tutelare gli interessi economici di una determinata categoria di
lavoratori, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 3 della
Costituzione.
All'udienza di discussione sia la parte privata che l'Avvocatura
generale si sono rimesse ciascuna alle proprie deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
L'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, dispone che, quando
un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno
transatto sono obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle
spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al
giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori.
Secondo il pretore di Benevento, tale disposizione sarebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché creerebbe a favore di
quei professionisti una situazione di privilegio nei confronti di tutti
gli altri prestatori d'opera intellettuale i quali, per il pagamento di
quanto loro dovuto, possono rivolgersi soltanto ai propri committenti,
in base al rapporto negoziale.
La questione non è fondata.
Per esaminare il problema nei suoi termini concreti, occorre
muovere dalla considerazione che il credito degli avvocati e dei
procuratori per le loro prestazioni giudiziali si crea gradualmente nel
corso e, per così dire, in seno allo stesso giudizio e, alla fine di
questo, si consolida, per il difensore della parte vittoriosa,
sull'importo delle spese e degli onorari di difesa cui, a norma
dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente deve essere condannata. La
relativa somma costituisce un apporto patrimoniale che di regola gli
spetta di fatto, perché la parte che la riscuote è obbligata a
versargliela; ma può spettargli anche di diritto nel caso che egli, ai
sensi dell'art. 93 c.p.c., abbia chiesto la distrazione delle spese in
suo favore. In tal caso, e limitatamente al suo interesse, viene a
crearsi un rapporto processuale diretto fra il difensore e la parte
contraria, con conseguenze condizionate alla soccombenza di
quest'ultima (sent. n. 31 del 1973). Tale rapporto, allorché la
soccombenza si sia verificata, può perfino divenire autonomo, essendo
ammesso che il difensore possa esperire gravami relativamente al capo
che concerne la sua richiesta di distrazione delle spese e l'importo
della loro liquidazione.
Tutto ciò premesso, appare ovvio che l'aspettativa del difensore a
soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere una sua tutela
anche nel caso che le parti tronchino la lite addivenendo ad una
transazione; tanto più che questa deve normalmente coprire tutta
l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio,
comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai
patroni delle parti.
Se l'accordo fra queste non comprendesse anche tali rapporti, alla
cui definizione sono interessati i difensori, è ovvio che costoro
potrebbero esserne danneggiati. Ed è proprio per prevenire ogni
pericolo di danno che la norma denunciata pone, in caso di transazione
della lite, a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà,
l'obbligo del pagamento delle spese e degli onorari, derogando al
principio contrattuale che il compenso è dovuto solo dalla parte che
si avvale della prestazione d'opera intellettuale del difensore.
La giurisprudenza ha esattamente individuato il carattere
eccezionale dell'art. 68 del r.d. n. 1578 del 1933, traendone le
necessarie conseguenze sul piano della interpretazione: tuttavia, la
natura di jus singulare della norma impugnata non implica che essa non
sia fondata su principi di razionalità e di giustizia. Nel caso in
esame, infatti, appare evidente che l'art. 68, lungi dal creare un
ingiusto privilegio, si limita a garantire i professionisti legali da
un evento, quello di un accordo fra le parti, che possa lasciarli
insoddisfatti dei compensi loro dovuti. In questa ipotesi si
verificherebbe un danno ingiusto soprattutto per i difensori delle
parti meno abbienti i quali proprio a causa della transazione,
potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel recupero dei loro
crediti professionali.
Può concludersi, in base alle ragioni esposte, che la situazione
degli avvocati e dei procuratori, per ciò che concerne il pagamento
dei compensi per le loro prestazioni in sede giudiziale, ha aspetti di
peculiarità che oggettivamente la differenziano dalla situazione di
tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla
corresponsione della remunerazione loro dovuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità' costituzionale
dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, relativo
all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, questione
proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore di
Benevento in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte