Sentenza n. 132/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 228/1976
- art. 1d.l. 236/1974
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 255/1975
- art. 1d.l. 849/1976
- art. 1d.l. 326/1977
- art. 1d.l. 778/1977
- art. 1d.l. 77/1978
- art. 1legge 351/1974
- art. 1legge 363/1975
- art. 1legge 349/1976
- art. 1legge 28/1977
- art. 1legge 510/1977
- art. 1legge 928/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani)
convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1974, n. 351;
dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli
immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 31 luglio 1975,
n. 363; dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228 (provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), convertito con
modificazioni in legge 22 maggio 1976, n. 349; dell'art. 1 del d.l. 23
dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani),
convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28;
dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani) convertito con modificazioni in
legge 8 agosto 1977, n. 510; dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 28
ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani)
convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928;
dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani) convertito in legge 24 maggio 1978,
n. 220, promossi con ordinanze emesse il 10 giugno 1976 dal pretore di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Criscuoli Giovanni e
Tommasini Giuseppe, il 9 e il 20 maggio 1977 dal pretore di Legnano nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Marazzini Giovanna e
Ceruti Giuseppe e tra società Immobiliare Luce e Perotta Angelo, il 21
novembre 1977 dal pretore di Modena nei procedimenti civili vertenti
rispettivamente tra Adani Mario e Montanari Antonio, tra Adani Mario e
Storti Alfredo e tra Adani Mario e Suffritti Giovanni, il 4 marzo 1978
dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Gollo
Francesco e Beltrami Michele, il 28 marzo 1978 dal pretore di Legnano
nel procedimento civile vertente tra Comune di San Giorgio su Legnano e
Vignati Luigi, il 2 maggio e il 12 aprile 1978 dal pretore di Voltri
nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Ballestrero
Andreina e D'Andrea Roberto, De Berchi Piero ed altra e Malaraggia
Francesco, il 5 maggio 1978 dal pretore di Modena nel procedimento
civile vertente tra Damen Tommaso ed altro e Serradimigni Sergio, il 9
giugno 1978 dal pretore di Legnano nel procedimento civile vertente tra
Fusetti Angelo e Colombo Isidoro, il 6 novembre 1978 dal pretore di
Menaggio nel procedimento civile vertente tra Longoni Elio e Colo'
Sesto, rispettivamente iscritte al n. 661 del registro ordinanze 1976,
ai nn. 332 e 362 del registro ordinanze 1977, ai numeri 38, 39, 40,
266, 366, 378, 448, 486 e 530 del registro ordinanze 1978 e al n. 208
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976, nn. 258 e 265 rispettivamente
del 21 e del 28 settembre 1977, nn. 94, 228, 293 e 347 rispettivamente
del 5 aprile, 16 agosto, 18 ottobre e 13 dicembre 1978 e nn. 10, 24 e
126 rispettivamente del 10 e 24 gennaio e del 9 maggio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1977, nel procedimento civile
vertente tra Marazzini Giovanna e Ceruti Giuseppe, il pretore di
Legnano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'articolo unico della legge 21 febbraio 1977,
n. 28, nella parte in cui dispone, per gl'immobili adibiti ad uso di
abitazione, che la proroga fino al 30 giugno 1977 si applica
limitatamente ai contratti stipulati con conduttori che abbiano un
reddito complessivo netto annuo non superiore a lire 5.500.000,
riservando lo stesso trattamento tanto a quei conduttori che facciano
parte di un nucleo familiare numeroso, quanto a quelli che, pur godendo
dello stesso reddito, non abbiano famiglia.
La stessa questione, per avere ancorato la proroga delle locazioni
ad uso abitativo al requisito economico-fiscale di un determinato
reddito, senza fare alcuna distinzione tra conduttori che abbiano o
meno un nucleo familiare a carico, è stata sollevata dalle seguenti
altre ordinanze, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione:
- ordinanza emessa dal pretore di Legnano il 20 maggio 1977, nel
procedimento civile vertente tra soc. Immobiliare Luce e Perotta
Angelo, con denuncia dell'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 363;
- tre ordinanze, di identico contenuto, emesse dal pretore di
Modena il 21 novembre 1977, nei procedimenti civili instaurati da Adani
Mario rispettivamente contro Montanari Antonio, Storti Alfredo e
Suffritti Giovanni, con denuncia dell'articolo unico della legge 21
febbraio 1977, n. 28, e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 510;
- ordinanza emessa dal pretore di Voltri il 4 marzo 1978, nel
procedimento civile vertente tra Gollo Francesco e Beltrami Michele,
con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 17 giugno
1977, n. 326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n.
510;
- ordinanza emessa dal pretore di Legnano il 28 marzo 1978, nel
procedimento civile vertente tra il Comune di San Giorgio su Legnano e
Vignati Luigi, con denuncia dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n.
510, e dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 928;
- ordinanza emessa dal pretore di Voltri il 2 maggio 1978, nel
procedimento civile vertente tra Ballestrero Andreina e D'Andrea
Roberto, con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 17
giugno 1977, n. 326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto
1977, n. 510;
- ordinanza emessa dal pretore di Voltri il 12 aprile 1978, nel
procedimento civile vertente tra De Berchi Piero ed altra e Malaraggia
Francesco, con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge
17 giugno 1977, n. 326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto
1977, n. 510;
- ordinanza emessa dal pretore di Modena il 5 maggio 1978, nel
procedimento civile vertente tra Damen Tommaso ed altro e Serradimigni
Sergio, con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 28
ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre
1977, n. 928, e dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 30 marzo
1978, n. 77;
- ordinanza emessa dal pretore di Legnano il 9 giugno 1978, nel
procedimento civile vertente tra Fusetti Angelo e Colombo Isidoro, con
denuncia dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 928, e dell'art.
1 della legge 31 luglio 1975, n. 363;
- ordinanza emessa dal pretore di Menaggio il 6 novembre 1978 nel
procedimento civile vertente tra Longoni Elio e Colo' Sesto, con
denuncia del decreto legge 28 ottobre 1977, n. 778, della legge 23
dicembre 1977, n. 928 e del decreto legge 30 marzo 1978, n. 77.
In tutti i giudizi promossi con le indicate ordinanze è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso per la
infondatezza della sollevata questione.
2. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1976, nel procedimento
civile vertente tra Criscuoli Giovanni e Tommasini Giuseppe, il pretore
di Palermo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, della legge 12 agosto 1974, n. 351, della legge 31
luglio 1975, n. 363, e della legge 22 maggio 1976, n. 349,
"limitatamente al punto in cui negano rilevanza alle variazioni di
reddito del conduttore sopravvenute all'anno 1972".
Anche il pretore di Modena, con le già richiamate tre ordinanze di
identico contenuto emesse il 21 novembre 1977, ha denunciato, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'articolo unico della legge
21 febbraio 1977, n. 28, e l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 510,
nella parte in cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni di
reddito del conduttore sopravvenute fino al momento in cui deve essere
decisa la ricorrenza o meno del diritto alla proroga.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i
suddetti giudizi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
3. - Le già citate tre ordinanze 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio
1978 del pretore di Voltri hanno altresì sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 17 giugno
1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto
1977, n. 510, "nella parte in cui nega rilevanza all'incidenza
dell'aumento del costo della vita e della svalutazione nella
determinazione del reddito del conduttore".
Per la infondatezza della proposta questione ha concluso
l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta, come già detto, nei
relativi giudizi, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. - All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha ribadito la
richiesta che siano dichiarate infondate le proposte questioni di
legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe sono state sottoposte alla Corte
le seguenti questioni:
A) se siano costituzionalmente illegittime - per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione - le sottoindicate norme, nella parte in
cui, disponendo la proroga dei contratti di locazione degli immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione, stipulati da conduttori aventi un
reddito complessivo annuo non superiore, al netto, a determinati limiti
(secondo le varie norme, succedutesi nel tempo, lire 4.000.000 o lire
5.500.000 o lire 8.000.000), non tengono conto della composizione del
nucleo familiare a carico del conduttore, non distinguendo, cioè, tra
conduttori con familiari a carico e conduttori che, pur fruendo dello
stesso reddito, non abbiano famiglia:
a) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel testo sostituito
dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanze del 20
maggio 1977 e del 9 giugno 1978 del pretore di Legnano);
b) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, nel testo sostituito
dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 9
maggio 1977 del pretore di Legnano e del 21 novembre 1977 del pretore
di Modena);
c) art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel
testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510
(ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena, del 4 marzo, 12
aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri e del 28 marzo 1978 del
pretore di Legnano);
d) art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778,
convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928
(ordinanze del 28 marzo e 9 giugno 1978 del pretore di Legnano, del 5
maggio 1978 del pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di
Menaggio);
e) art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito
in legge 24 maggio 1978, n. 220 (ordinanze del 5 maggio 1978 del
pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);
B) se siano costituzionalmente illegittime - per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione - le sottoindicate norme, nella parte in
cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo
netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve
decidersi sul diritto alla proroga:
a) art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, nel testo sostituito
dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351 (ordinanza del 10
giugno 1976 del pretore di Palermo);
b) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel testo sostituito
dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanza del 10
giugno 1976 del pretore di Palermo);
c) art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, nel testo sostituito
dalla legge di conversione 22 maggio 1976, n. 349 (ordinanza del 10
giugno 1976 del pretore di Palermo);
d) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, nel testo sostituito
dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 21
novembre 1977 del pretore di Modena);
e) art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo modificato
dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21
novembre 1977 del pretore di Modena);
C) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.
3 della Costituzione - l'art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno
1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto
1977, n. 510, nella parte in cui non attribuisce rilevanza all'aumento
del costo della vita e della svalutazione della moneta nella
determinazione del reddito del conduttore (ordinanze del 4 marzo, 12
aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri).
2. - Le proposte questioni, tutte inerenti al regime vincolistico
in materia di locazioni di immobili urbani, sono in parte identiche ed
in parte connesse: i relativi giudizi vengono, quindi, riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
3. - Le ordinanze sono state tutte emesse anteriormente all'entrata
in vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha
dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro,
la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge,
ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad
ogni effetto le norme precedenti, come quelle denunciate, sulle quali,
quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere ai giudici a
quibus conferma della rilevanza della sollevata questione.
4. - La questione puntualizzata alla lettera A) del precedente n.
1, non è fondata.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale
di norme operanti nell'ambito del regime vincolistico delle locazioni
di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, ha posto in evidenza
lo scopo sociale di intervento in favore delle classi meno abbienti,
cui è appunto preordinata la disciplina all'uopo apprestata con i noti
caratteri di straordinarietà e temporaneità: e in siffatta
prospettiva ha ritenuto giustificata la disparità di trattamento tra
conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi perciò diritto
alla proroga, e conduttori ai quali non v'è motivo di attribuire tale
diritto (sent. n. 225 del 1976). La scelta degli 'indici di
differenziazione tra conduttori, purché non palesemente irragionevoli,
rientra certamente nell'ambito di quella discrezionale valutazione
della situazione economica e di mercato, che in subiecta materia la
Corte, da ultimo con la sentenza n. 120 del 1980 ha riconosciuto
riservata al legislatore. Il quale, di volta in volta, ha fatto
riferimento, in ragione dello scopo perseguito, ad una varietà di
parametri (data di stipula del contratto, caratteristiche non di lusso
dell'immobile, superficie dello stesso, numero dei vani abitabili,
indice di affollamento, ecc.), cui, però, ha accompagnato, a far tempo
dal 1967, il requisito del reddito annuo del conduttore, prescrivendo
che lo stesso non dovesse superare un determinato ammontare,
progressivamente lievitato nel succedersi temporale dei provvedimenti
vincolistici.
Con ciò si è voluto - come giustamente ha posto in rilievo
l'Avvocatura dello Stato - ancorare la linea di demarcazione a un dato
obiettivo (il reddito percetto), che evitasse difficoltà di
accertamento e rendesse facile e spedita la risoluzione delle possibili
controversie (sent. n. 132 del 1972): esigenze di semplicità e
speditezza, queste, che si è temuto di sacrificare ove si fosse,
invece, conferito rilievo al dato soggettivo degli oneri gravanti sul
conduttore per il sostentamento proprio e dei suoi più o meno numerosi
familiari.
La Corte ritiene che il legislatore, così operando, non abbia
oltrepassato i limiti di quella discrezionalità che indubbiamente gli
spetta nella individuazione di categorie e di situazioni: pertanto la
questione, prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
non è fondata.
5. - Per quanto concerne la questione puntualizzata alla lett. B)
del precedente n. 1, va preliminarmente osservato che dell'art. 1 del
d.l. n. 236 del 1974 (nel testo sostituito dalla legge di conversione
n. 351 del 1974) e dell'art. 1 del d.l. n. 255 del 1975 (nel testo
sostituito dalla legge di conversione n. 363 del 1975), denunciati dal
pretore di Palermo, la Corte, con sentenza n. 225 del 1976, ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte, appunto, in
cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo
netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute. In
riferimento alle norme suddette, pertanto, la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Circa l'art. 1 del d.l. n. 228 del 1976 (nel testo sostituito dalla
legge di conversione n. 349 del 1976), anch'esso denunciato dal
pretore di Palermo, va considerato che tale norma, nel prorogare i
contratti sino al 31 dicembre 1976, aggiunge: "sino alla predetta data
continuano ad applicarsi le disposizioni del d.l. 25 giugno 1975, n.
255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363". Ma di tale ultimo
provvedimento fa parte appunto quell'art. 1, del quale la Corte, con la
sentenza n. 225 del 1976, ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale nei termini sopra ricordati. La questione, quindi, è
infondata, perché già risolta nei sensi prospettati dall'ordinanza di
rimessione.
Circa le due norme denunciate dal pretore di Modena (art. 1 del
d.l. n. 849 del 1976, nel testo sostituito dalla legge di conversione
n. 28 del 1977, e art. 1 del d.l. n. 326 del 1977, nel testo sostituito
dalla legge di conversione n. 510 del 1977), va osservato che esse non
fanno riferimento al reddito del locatore relativo a un determinato
anno - come disponevano invece le norme dichiarate illegittime con la
più volte citata sentenza n. 225 del 1976 - sibbene al "reddito
complessivo netto", che deve essere calcolato tenendosi conto delle
variazioni eventualmente intervenute sino alla definitiva declaratoria
sulla domanda di cessazione del rapporto. Così interpretate, le norme
anzidette non appaiono in contrasto con l'invocato parametro
costituzionale, e in tali sensi la questione va dichiarata non fondata.
6. - Non fondata, infine, è anche la questione puntualizzata alla
lett. C) del precedente n. 1.
Come già innanzi osservato, il legislatore, in vista dello scopo
sociale che la disciplina vincolistica ha inteso perseguire, e
nell'ambito della discrezionalità che gli va riconosciuta, ha
collegato il beneficio della proroga con la consistenza del reddito del
conduttore entro un determinato limite, ragguagliato ad un importo, che
è stato progressivamente aumentato. A siffatti aumenti il legislatore
si è determinato, per adeguare il limite alla situazione economica e
di mercato; e in tale valutazione certamente ha confluito, fra l'altro,
anche la considerazione del progressivo aumento del costo della vita e
della concomitante svalutazione monetaria. Ma richiedere, invece, come
prospetta il giudice a quo, un automatico "sistema di adeguamento", che
renda il limite del reddito "in ogni momento aderente alla realtà
economica dei conduttori destinatari della norma vincolistica",
presuppone una scelta, la cui opportunità, le cui modalità e i cui
tempi di attuazione, anche per gl'inevitabili riflessi in altri settori
di non minor rilievo, sono riservati al legislatore; mentre appartiene
al sindacato di costituzionalità accertare che, nell'esercizio della
discrezionalità, non si esorbiti dagl'invalicabili confini della
razionalità. Il che non ricorre nel caso in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
I) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
delle sottoindicate norme, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze a fianco menzionate:
a) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli
immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 31
luglio 1975, n. 363 (ordinanze del 20 maggio 1977 e del 9 giugno 1978
del pretore di Legnano);
b) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli
immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21
febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 9 maggio 1977 del pretore di
Legnano e del 21 novembre 1977 del pretore di Modena);
c) art. 1, comma secondo; del d.l. 17 giugno 1977, n. 326
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge
di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21 novembre 1977
del pretore di Modena, del 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio 1978 del
pretore di Voltri, e del 28 marzo 1978 del pretore di Legnano);
d) art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in
legge 23 dicembre 1977, n. 928 (ordinanze del 28 marzo e 9 giugno 1978
del pretore di Legnano, del 5 maggio 1978 del pretore di Modena e del 6
novembre 1978 del pretore di Menaggio);
e) art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio
1978, n. 220 (ordinanze del 5 maggio 1978 del pretore di Modena, e del
6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);
II) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio
1976, n. 228 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 maggio
1976, n. 349, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo;
III) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, l'altra
questione di legittimità costituzionale (indicata alla lettera B) del
n. 1 della motivazione) dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21
febbraio 1977, n. 28, e dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge
di conversione 8 agosto 1977, n. 510, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 21 novembre 1977
del pretore di Modena;
IV) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di
Palermo, dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n.236 (provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione
degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione
12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge
di conversione 31 luglio 1975, n. 363, la cui illegittimità
costituzionale è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 225 del 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte