Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 9legge 87/1953
  • art. 92legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma

tributaria), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dalla

Commissione Tributaria di I grado di Rovereto, iscritta al n. 235 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa

rurale di Mori ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ritardi di dieci giorni nel

versamento all'esattoria di ritenute irpef su interessi di depositi e

conti correnti, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto

con ordinanza del 19 gennaio 1987 (reg.ord. n. 235 del 1987)

sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 cit.;

che, ad avviso della Commissione, il detto articolo, parificando

l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrastava non

solo col principio di eguaglianza, ma anche con l'art. 10, n. 11,

della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (e quindi con gli artt.

76 e 77 Cost.), il quale imponeva al legislatore delegato di

commisurare le sanzioni all'effettiva entità delle violazioni;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della

soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta

diretta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero

sia stato ritardato maggiormente;

che la pretesa della Commissione tributaria di Rovereto, di

introdurre un'ulteriore differenziazione tra il ritardo oltre i tre

giorni e la omissione del versamento trova ostacolo

nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina

positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte

discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre

un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si

equivalgono;

che in ogni caso il maggiore o minore perdurare del ritardo non

rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli

interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo

comma, d.P.R. n. 602 del 1973);

che, pertanto, le questioni appaiono manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. dalla

Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte