Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge di

approvazione ed esecuzione della Convenzione di New York 27 ottobre

1957, n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale

relativa alla importazione temporanea di veicoli stradali privati,

firmata a New York il 4 giugno 1954), e dell'art. 216 del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle leggi doganali), promosso con

ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Pretore di Venezia - Sezione

distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Zanon

Domenico ed altro, iscritta al n.516 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 nel

procedimento penale a carico di Zanon Domenico e Carraro Severino, il

Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1957

n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa

alla importazione temporanea di veicoli stradali privati, firmata a

New York il 4 giugno 1954) e dell'art. 216 Testo Unico legge doganale

approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43;

che il Pretore ha prospettato che le norme impugnate - nella

parte in cui prevedono che l'inosservanza dei limiti posti alla

importazione temporanea di veicoli a motore integra il delitto di

contrabbando doganale (rectius determina l'applicabilità delle pene

stabilite per il reato di contrabbando) indipendentemente dal fatto

che coloro che tali limiti non hanno osservato siano o meno cittadini

comunitari - contrastano con l'art.11 della Costituzione, atteso che

pregiudicano l'osservanza dei principi del Trattato di Roma

istitutivo della CEE e in particolare dei principi traibili

dall'interpretazione dell'art. 95, che fa divieto agli Stati membri

di ripristinare dazi doganali o misure equivalenti, sì da

compromettere la libera circolazione delle merci in ambito

comunitario;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte

(si vedano, in particolare, le sentenze n. 183/73 e n. 170/84), il

settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno è

sottratto alla competenza della Corte Costituzionale, con le

eccezioni rappresentate dalla sindacabilità della legge di

esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi

fondamentali dell'ordinamento costituzionale e ai diritti

inalienabili della persona umana, nonché dalla sindacabilità delle

leggi statali "che si assumono costituzionalmente illegittime in

quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza

del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi

principi" (sentenza n. 170/84);

che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (si vedano, in

particolare, le sentenze n. 113/85 e n. 389/89), le statuizioni

interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee

hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili,

operatività immediata negli ordinamenti interni;

che, nel caso di specie, non solo la norma denunciata non appare

diretta a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato, ma

sopratutto la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con

sentenza 9 ottobre 1980 (in causa n. 823/79) ha giudicato, ai sensi

dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità di

fattispecie e norme identiche a quelle oggetto dell'attuale questione

di legittimità costituzionale;

che pertanto compete esclusivamente al giudice a quo, accertare,

in applicazione della indicata statuizione interpretativa della Corte

di Giustizia delle Comunità europee, la compatibilità o meno delle

norme interne denunciate con il diritto comunitario e trarne le

conseguenti decisioni;

che la questione è dunque manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge n. 1163 del 1957 e dell'art.

216 Testo Unico leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,

sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore

di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte