Sentenza n. 132/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 1204/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990
dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Meloni
Aurora e S.p.A. Esselunga Viareggio ed altro, iscritta al n. 595 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Esselunga Viareggio e
dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi l'avvocato Nicola Pinto per S.p.A. Esselunga e l'avvocato
Gaspare Benenati per l'I.N.P.S.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Meloni
Aurora e S.p.A. Esselunga Viareggio e altro, il Pretore di Lucca,
giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli
artt. 3, 31 e 37 Cost. - una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971 "nella
parte in cui esclude dal diritto alla percezione dell'indennità
giornaliera di maternità le lavoratrici con contratto di lavoro
part-time di tipo verticale su base annua, allorché il loro rapporto
di lavoro all'inizio del periodo di astensione obbligatoria sia
sospeso da oltre sessanta giorni".
Oggetto del giudizio a quo è la spettanza del diritto
all'indennità giornaliera di maternità della lavoratrice - legata
all'azienda da un rapporto di lavoro part-time verticale su base
annua, in cui le prestazioni lavorative erano concentrate nel periodo
maggio-ottobre - per la quale il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 coincideva con la
ripresa del periodo lavorativo ed avveniva dopo una sospensione
dell'attività superiore ai sessanta giorni.
Secondo il Pretore - poiché per consolidata opinione
giurisprudenziale il contratto part-time verticale sarebbe un
contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui si alternano periodi
di vigenza e periodi di sospensione (non verificandosi qui lo scambio
lavoro-salario) - la lavoratrice, nel caso di specie, doveva dirsi
esclusa dal godimento dell'indennità di maternità poiché l'art.
17, secondo comma, non ne consente l'attribuzione, tra le altre, alle
lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, si
trovino sospese da più di sessanta giorni. Proprio questa esclusione
dal beneficio giustificherebbe i dubbi di costituzionalità della
disposizione impugnata. Essa infatti determinerebbe per tale via una
inammissibile disparità di trattamento della lavoratrice con
contratto part-time annuale rispetto sia alle lavoratrici con
contratto part- time orizzontale oppure verticale a base mensile o
settimanale (in cui i periodi di sospensione non superano i sessanta
giorni), sia alle lavoratrici a tempo pieno, lavoratrici che invece
conserverebbero, tutte, il diritto ai benefici previsti dalla legge
n. 1204 del 1971: l'esclusione dai medesimi benefici nel caso di specie sarebbe in contraddizione senza ragionevole motivo con la
sostanziale equiparazione dei contratti full-time e di tutti quelli
part-time, distinti soltanto per ciò che riguarda la commisurazione
della retribuzione.
La medesima ingiustificata esclusione, inoltre, penalizzando
pesantemente la lavoratrice madre, si tradurrebbe anche nella
violazione dei precetti costituzionali degli artt. 31 e 37 Cost.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
Esselunga S.p.A. ed ha presentato in prossimità dell'udienza una
memoria illustrativa, chiedendo una pronunzia di infondatezza della
questione. A suo avviso infatti, atteso il carattere volontario della
scelta del contratto part-time del tipo di quello di specie e,
conseguentemente, dell'assenza dal lavoro superiore ai sessanta
giorni, non potrebbe utilmente farsi richiamo alle sentenze di questa
Corte nn. 106 del 1980 e 332 del 1988, concernenti assenze determinate da esigenze connesse alla maternità.
Si è costituito in giudizio pure l'I.N.P.S., osservando che il
legislatore potrebbe legittimamente sottoporre a limiti e condizioni
l'attribuzione di provvidenze economiche alle lavoratrici madri,
purché nei limiti della razionalità; ciò è quanto accadrebbe
nella specie in cui il verificarsi o meno del decorso del periodo di
assenza o sospensione del lavoro fissato nell'art. 17, secondo comma,
sarebbe elemento idoneo a differenziare le situazioni e dunque a
giustificare una loro disciplina corrispondentemente diversa. Considerato in diritto
1. - Secondo l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80%
della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro stabilita dagli artt. 4 e 5 della medesima legge.
L'art. 17, secondo comma, attribuisce il diritto a tale indennità
anche alle lavoratrici che, all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria, si trovino sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione, ovvero disoccupate, ma solo se tra l'inizio della
sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano trascorsi più di 60 giorni (nei quali non vanno
computati i giorni di assenza per malattia o infortunio, né, in
ragione di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 106 del
1980, quelli di assenza facoltativa ai sensi dell'art. 7, primo e
secondo comma, né, in ragione di quanto deciso da questa Corte con
sentenza n. 332 del 1988, i periodi di assenza di cui la lavoratrice
abbia fruito per accudire il minore a lei affidato in preadozione,
né infine, in ragione di quanto ritenuto dalla Corte di cassazione,
i periodi in cui la lavoratrice è stata collocata in aspettativa
sindacale).
Il Pretore di Lucca interpreta tale norma - in conformità
all'indirizzo enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n.
5668 del 9 novembre 1984 - nel senso che nei rapporti di lavoro a
tempo parziale annuo, che prevedono fasi di lavoro limitate ad alcuni
mesi dell'anno, l'indennità giornaliera di maternità non è dovuta
se il periodo di astensione obbligatoria inizia tra una fase di
lavoro e l'altra e dopo più di 60 giorni dalla cessazione della fase
di lavoro precedente.
Secondo il giudice a quo la norma, così intesa, determina una
disparità di trattamento non ragionevolmente giustificata tra le
lavoratrici a tempo parziale annuo e lavoratrici a tempo parziale
giornaliero, settimanale o mensile, nonché tra le prime e le
lavoratrici a tempo pieno. L'ingiustificata esclusione dal beneficio
in esame, per le pregiudizievoli conseguenze che essa determina, sul
piano economico, ma anche sul piano morale e familiare, a carico
della lavoratrice madre a tempo parziale annuo, si tradurrebbe anche
in una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
L'indennità giornaliera di maternità prevista dall'art. 15 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è diretta a tenere indenne la donna
lavoratrice - sia pure in misura non completa - dalla perdita di
reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa
dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Proprio in ragione di tale sua natura indennitaria l'istituto
rappresenta puntuale attuazione sia di quella speciale, adeguata
protezione alla madre lavoratrice e a suo figlio, che è stabilita
dall'art. 37, primo comma, sia del principio di uguaglianza
sostanziale previsto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Tale indennità, infatti, serve ad assicurare alla madre
lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza
senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le
ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla
maternità si ricolleghi uno stato di bisogno economico,
pregiudizievole per il benessere della donna e del bambino che sta
per nascere o che è nei suoi primi mesi di vita.
Nel contempo, l'indennità in esame contribuisce ad assicurare
alla donna lavoratrice il diritto di scegliere liberamente di essere
madre, senza che tale sua libertà sia di fatto limitata o
condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio reddito
lavorativo quale conseguenza della maternità.
La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di
reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della
maternità è propria dell'indennità in esame anche nelle varie
ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge, l'indennità stessa
viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in
cui inizia il periodo di astensione obbligatoria.
In tali casi, infatti, l'indennità non muta la sua natura per
assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternità:
se così fosse, non sarebbe giustificabile l'esclusione dal beneficio
delle donne non lavoratrici, ed invece il legislatore ha inteso
sopperire mediante servizi sociali alle particolari esigenze che
derivano dalla maternità, in sé considerata. Nei casi previsti
dall'art. 17, l'indennità giornaliera di maternità è, invece,
diretta ad indennizzare la donna lavoratrice per la perdita della
retribuzione ricavabile dal lavoro che essa avrebbe presumibilmente
potuto trovare o riprendere se non ne fosse stata impedita dalla
maternità e dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che
essa comporta. Da ciò derivano le limitazioni del beneficio ai casi
in cui la preesistente cessazione dell'attività lavorativa non sia
da considerare - in virtù di meccanismi presuntivi dettati da
evidenti esigenze di semplificazione - una situazione ormai
definitiva, frutto di una scelta della lavoratrice o comunque
indipendente dalla maternità. Così è, appunto, per le ipotesi in
cui la brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la cessazione
del lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria, oppure
il godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero il collocamento
in Cassa integrazione guadagni o in aspettativa sindacale o altre
specifiche circostanze consentono di presumere che la lavoratrice
fosse ancora inserita nel circuito del lavoro allorquando il periodo
di astensione obbligatoria ha avuto inizio.
Questa essendo la funzione che è propria dell'istituto e che fa
dovuta attuazione, nei sensi già detti, del dettato costituzionale,
è chiaro che, rispetto ad essa, costituisce una palese incoerenza,
tale da determinare un'ingiustificabile disparità di trattamento,
l'esclusione del diritto all'indennità nei casi e nella misura in
cui, nei rapporti a tempo parziale annuo, il periodo di astensione
obbligatoria, pur iniziato dopo più di 60 giorni dalla fine della
precedente fase di lavoro, venga a coincidere con la prevista
successiva fase di ripresa dell'attività lavorativa. In siffatta
ipotesi, infatti, la lavoratrice, per effetto della maternità, viene
a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente - e non solo
probabilmente - goduto se non si fosse dovuta astenere dal lavoro in
ragione del suo stato.
Riguardo a tale ipotesi non è conferente l'argomento relativo al
carattere volontario della scelta del contratto a tempo parziale
annuo, dal momento che qui non è questione di considerare se il
protrarsi della sospensione del lavoro oltre il sessantesimo giorno
induca ad escludere in via presuntiva il nesso di causalità tra
l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e la perdita di un
reddito lavorativo potenziale: tale nesso di causalità, nell'ipotesi
in esame, esiste per definizione e riguarda non già la perdita di
una probabilità di reddito, ma la perdita di un reddito effettivo e
attuale.
Questa Corte, del resto, ha già rilevato, nella sentenza n. 160
del 1974, che la disoccupazione conseguente al periodo di sosta, nei
rapporti di lavoro analoghi a quello qui considerato, non può
ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di
aver volontariamente accettato quel tipo di attività, il più delle
volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro: sicché - alla
stregua di quanto affermato nella medesima sentenza - la lavoratrice,
rimasta priva di lavoro durante il periodo intercorrente tra una fase
di lavoro e l'altra di un rapporto a tempo parziale annuo, può
senz'altro acquisire, in tale periodo, il diritto all'indennità di
disoccupazione allorché sussistano gli altri requisiti dai quali
tale diritto prende vita, tra i quali l'iscrizione nelle liste di
collocamento. Tale indennità viene sostituita dall'indennità
giornaliera di maternità, a norma del terzo comma dell'art. 17,
anche se il periodo di astensione obbligatoria ha inizio più di 60
giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro.
Nei casi in cui, invece, nell'intervallo tra una fase di lavoro e
l'altra, la lavoratrice non sia nella condizione di godere
dell'indennità di disoccupazione, trova giustificatamente
applicazione, per la durata di tale intervallo, la regola posta
dall'art. 17, secondo comma.
Ma allorquando il periodo di astensione obbligatoria, iniziato
durante l'intervallo, viene a coprire anche, in tutto o in parte,
l'arco di tempo previsto come fase di lavoro, escludere il diritto
della lavoratrice all'indennità giornaliera di maternità significa
operare una irrazionale e ingiustificata disparità di disciplina
rispetto alla norma principale ed originaria che prevede tale
indennità per ogni altra ipotesi di assenza dal lavoro direttamente
determinata dall'obbligo di astensione previsto dagli artt. 4 e 5
della legge. Significa, anche, per quanto già si è detto,
pregiudicare il diritto di questa categoria di lavoratrici di godere
alla pari delle altre di quella speciale adeguata protezione che
l'ordinamento è tenuto ad assicurare alla donna lavoratrice specie
in occasione della maternità; e vuole dire, infine, comprimere la
loro libertà di scegliere di diventare madri, senza essere
condizionate dal timore di dover sacrificare, per questa scelta, il
diritto a quel reddito che esse hanno acquisito con il loro lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), nella parte in cui, per le lavoratrici con
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua,
allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più
di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro,
esclude il diritto all'indennità giornaliera di maternità, anche in
relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività
lavorativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte