Sentenza n. 132/1993
Altra decisione · depositata il 01/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 119/1981
- art. 2legge 720/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana,
Umbria e Liguria notificati il 15 aprile, il 22 e 27 luglio ed il 16
ottobre 1992, depositati in cancelleria il 24 aprile, il 10 agosto ed
il 3 novembre 1992, per conflitti di attribuzione sorti a seguito di
varie note o vaglia del Ministro del tesoro, emessi rispettivamente
in data 8 febbraio 1992, 8, 15 e 22 giugno 1992, nonché in data 20
agosto 1992, con i quali sono state accreditate alle Regioni somme
minori di quelle
richieste ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici) e dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge
finanziaria del 1981) ed iscritti ai nn. 15, 28, 29 e 39 del registro
conflitti 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri relativi ai conflitti promossi dalle Regioni Veneto, Umbria
e Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione
Veneto, Alberto Predieri per la Regione Toscana, Alberto Predieri e
Maurizio Pedetta per la Regione Umbria, Giampaolo Zanchini per la
Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministro del tesoro
in data 8 febbraio 1992, con la quale si dava notizia di un accredito
dalla tesoreria centrale a quella regionale di una somma, giacente
nel conto corrente intestato alla Regione stessa, ritenuta inferiore
all'ammontare del prelevamento richiesto. Secondo la Regione, l'atto
impugnato è espressivo di un comportamento statale contrario alle
leggi della tesoreria unica ed è invasivo delle competenze
attribuite alle regioni dagli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione.
Premesso che, in risposta a una lettera del Presidente della
Regione Veneto, che lamentava, come ultimo episodio di una lunga
prassi, il non soddisfacimento integrale di sette richieste di
accreditamento dei propri fondi avanzate tra il 29 ottobre 1991 e la
fine dello stesso anno, il Ministro del tesoro aveva affermato che
nel gennaio del 1992 erano state integralmente soddisfatte due
domande formulate nello stesse mese, la ricorrente ritiene di dover
interpretare la nota del Ministro come manifestazione non equivoca
dell'implicita affermazione di un potere statale di disporre ad
libitum, in sede di accreditamento per necessità di cassa, delle
risorse finanziarie proprie delle regioni, depositate nella tesoreria
centrale ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
A sostegno della richiesta che sia dichiarata la mancanza del
suddetto potere in capo allo Stato, la ricorrente richiama la
giurisprudenza costituzionale e, in particolare, quattro punti in
essa presenti. Innanzitutto, la Regione ricorda che il sistema della
tesoreria unica è espressione del potere di coordinamento attribuito
dall'art. 119 della Costituzione allo Stato, per mezzo del quale si
mira a impedire un ristagno di liquidità presso i tesorieri
regionali attraverso la disciplina dei ritmi di accreditamento delle
risorse finanziarie regionali. In secondo luogo, la stessa ricorrente
osserva come sia costante nella giurisprudenza costituzionale
l'affermazione che quel sistema non deve trasformarsi in un anomalo
strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale. In terzo
luogo, sempre secondo la ricorrente, la Corte ha più volte ribadito
che alle regioni dev'esser assicurata in ogni caso la piena e pronta
disponibilità delle proprie risorse collocate presso la tesoreria
dello Stato, allo scopo di evitare improvvisi vuoti di cassa, che
pregiudicherebbero il buon andamento dell'amministrazione pubblica e
frustrerebbero esigenze primarie della collettività. Infine, la
Regione Veneto ricorda che la Corte ha pure affermato che il rifiuto
dello Stato di porre a disposizione delle regioni le loro proprie
risorse non potrebbe esser giustificato con il richiamo a finalità
generali, pur se di precipuo e stringente rilievo, trattandosi di
interessi costituzionalmente garantiti alle regioni.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito
solo formalmente, rinviando a una successiva memoria lo svolgimento
delle proprie ragioni.
3. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro del tesoro
in data 8 giugno 1992, con la quale, a fronte di una richiesta della
Regione di reintegro della propria cassa per complessivi 234 miliardi
e trecento milioni di lire, è stata comunicata l'emissione di un
vaglia del tesoro limitato a complessivi 200 miliardi di lire.
Dopo aver ricordato che l'atto impugnato rappresenta l'ultimo
elemento di una sequenza di rifiuti di corrispondere integralmente
alle richieste della Regione di accreditamento di proprie risorse, la
ricorrente ritiene che il comportamento ministeriale censurato
risulti lesivo delle competenze assicurate alle regioni dagli artt.
119, 117, 118 e 97 della Costituzione.
A conforto dell'ammissibilità del conflitto da essa proposto, la
Regione Toscana sostiene che con l'atto impugnato il Ministro del
tesoro ha sostanzialmente affermato un proprio potere discrezionale
di riduzione delle richieste regionali di accreditamento dei propri
fondi depositati presso la tesoreria statale, anche se formulate nel
rispetto del tetto e delle procedure fissate dalla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione. In
ogni caso, conclude sul punto la ricorrente, dall'atto impugnato si
desume un comportamento significante in direzione dell'affermazione
del predetto potere, così che si confermerebbe anche per questa via
l'ammissibilità del conflitto.
Nel merito, anche la Regione Toscana richiama a sostegno delle
proprie richieste la costante giurisprudenza costituzionale, che essa
interpreta in termini non dissimili da quelli esposti in relazione al
precedente ricorso della Regione Veneto.
4. - Un ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, sostanzialmente identico nei profili di lesività lamentati e
nelle argomentazioni addotte rispetto a quello presentato dalla
Regione Toscana, è stato proposto dalla Regione Umbria in relazione
a due note del Ministro del tesoro in data 15 e 22 giugno 1992, con
le quali, a fronte di richieste della Regione di reintegro della
propria cassa per complessivi 88 miliardi e 423 milioni di lire, è
stata comunicata l'emissione di vaglia del tesoro per complessivi 60
miliardi di lire.
5. - Nel giudizio appena indicato il Presidente del Consiglio dei
ministri si è costituito solo formalmente, riservandosi di esporre
le proprie ragioni in una memoria successiva.
6. - La Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al vaglia del tesoro emesso in
data 20 agosto 1992 e, comunque, in relazione al comportamento
significante del Ministro del tesoro, con cui quest'ultimo, a fronte
della richiesta della Regione Liguria dell'11 agosto 1992 di
prelevare dal proprio conto corrente tenuto presso la tesoreria
centrale dello Stato la somma di 38 miliardi e 100 milioni di lire,
ha accreditato soltanto 20 miliardi di lire. Tale comportamento, che
la ricorrente giudica arbitrario, lederebbe l'autonomia finanziaria
riconosciuta alle regioni dall'art. 119 della Costituzione e,
conseguentemente, le competenze alle stesse assegnate dagli artt. 117
e 118 della Costituzione.
Dopo aver ricordato che l'atto impugnato è l'ultimo episodio di
una lunga prassi di inadempienze da parte dello Stato, la Regione
Liguria sostiene che non spetta allo Stato privarla della piena e
immediata disponibilità delle proprie somme giacenti presso la
tesoreria centrale. A questa conclusione, osserva la ricorrente, si
giunge attraverso un esame della legislazione sulla tesoreria unica
alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, che
la stessa Regione riassume in termini analoghi a quelli esposti dai
precedenti ricorsi.
7. - Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri si è costituito solo formalmente, rinviando a un successivo
scritto difensivo l'illustrazione delle proprie ragioni.
8. - In prossimità dell'udienza la Regione Veneto ha presentato
una memoria con la quale, pur in assenza dello svolgimento da parte
statale degli argomenti a sostegno delle tesi sulla inammissibilità
o sull'infondatezza del ricorso, mira a contestarne egualmente le
conclusioni.
In punto di ammissibilità, la ricorrente, dopo aver precisato che
nel caso si configura un conflitto reale, e non virtuale, ricorda che
in tema di atto idoneo a innescare un conflitto di attribuzione è
sufficiente che si riscontri un comportamento significante, il quale
può consistere, secondo una dottrina autorevole, anche in atti
omissivi. E, afferma la Regione, quantomeno questo è ciò che si è
verificato nella vicenda. Sul merito del conflitto la ricorrente,
dopo aver ricordato che tutte le richieste di accreditamento erano
state avanzate entro il tetto del 3 per cento e che alcune di esse
erano conseguenti a situazioni di cassa della tesoreria regionale a
zero lire, afferma che il Ministro del tesoro non ha alcun potere di
decurtazione sui prelevamenti, neppure sulla base di pretese
situazioni di provvisorietà o di urgenza.
9. - In prossimità dell'udienza il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato una memoria al fine di illustrare le proprie
ragioni a favore dell'inammissibilità o dell'infondatezza del
ricorso proposto dalla Regione Veneto.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che il ricorso di tale Regione
è inammissibile, poiché l'atto impugnato non sarebbe invasivo, ma,
al più, sarebbe semplicemente illegittimo. Infatti, in replica a una
lettera del Presidente regionale che lamentava un parziale
soddisfacimento delle proprie richieste di prelevamento, il Ministro
del tesoro ha risposto che nel mese di gennaio del 1992 la Regione
Veneto aveva inoltrato soltanto due domande, che erano state
immediatamente evase per l'intero importo. In questa nota, secondo la
resistente, non potrebbe scorgersi alcuna affermazione, neppure
implicita, del potere del Ministro del tesoro di determinare
l'importo dell'accredito dei fondi alle regioni in misura inferiore a
quella richiesta. Né va dimenticato, continua l'Avvocatura dello
Stato, che questa Corte nella recente sentenza n. 473 del 1992 ha
affermato che, perché un atto debba esser ritenuto invasivo, occorre
che lo Stato eserciti poteri corrispondenti ad attribuzioni di
spettanza regionale. Nel caso, ammesso pure che sussista la
manifestazione di un potere del genere, si riscontrerebbe nient'altro
che una mera affermazione di principio, e non già un concreto
esercizio di competenze regionali, tanto che la ricorrente
chiederebbe a questa Corte un'inammissibile pronunzia con effetti
meramente dichiarativi.
Sul merito del conflitto, precisato che a suo parere l'autonomia
finanziaria delle regioni può legittimamente subire compressioni ad
opera dell'ampio potere discrezionale di coordinamento riconosciuto
allo Stato dall'art. 119 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato
afferma che quest'ultimo potere può esser esercitato, oltreché
tramite leggi, attraverso atti amministrativi applicativi di leggi di
coordinamento, come quelli contestati. Inoltre, le disponibilità
delle regioni presso la tesoreria dello Stato sono, secondo la
resistente, di carattere meramente contabile, potendo mancare fondi
in cassa sia a causa di insuccesso nella collocazione dei titoli
pubblici sul mercato, sia a causa dell'eccessiva onerosità del
ricorso ad anticipazioni della Banca d'Italia in ragione di squilibri
monetari, come quelli verificatisi negli ultimi mesi. In tal caso,
potrebbe avvenire, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, che il
fabbisogno di cassa non sia adeguatamente soddisfatto, così da
giustificare la decurtazione, da parte del Ministro del tesoro, delle
richieste di accreditamento effettuate dalle regioni sui fondi
giacenti nelle contabilità speciali. Ma, conclude la resistente,
tali riduzioni non darebbero luogo ad alcuna invasione di competenze
regionali, poiché si tratterebbe di decisioni necessitate
dall'esigenza di rispettare le regole ineludibili per un corretto
governo della finanza pubblica, regole che non potrebbero non imporsi
a tutti gli enti pubblici coinvolti da quel governo.
10. - Sempre in prossimità dell'udienza, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato altre due memorie dall'identico
contenuto al fine di argomentare per l'infondatezza dei ricorsi
proposti dalle Regioni Umbria e Liguria.
Ricordata la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il
sistema della tesoreria unica è diretto a regolare la liquidità
secondo apprezzamenti dipendenti dal mutare della situazione
economica e limitati dalla sola esigenza che la relativa disciplina
non si trasformi in un anomalo strumento di controllo della gestione
finanziaria delle regioni, l'Avvocatura dello Stato afferma che nel
caso quel discrezionale apprezzamento sulla liquidità monetaria e
sui flussi di spesa pubblica giustificherebbe l'esercizio da parte
del Ministro del tesoro del potere di non soddisfare completamente le
richieste di accreditamento avanzate dalle regioni. Infatti, precisa
la resistente, la garanzia a favore delle regioni relativa alla piena
e immediata disponibilità in ogni momento delle somme giacenti
presso la tesoreria dello Stato, pur affermata da questa Corte nei
limiti prescritti dalla legge n. 119 del 1981 e dalle successive
modificazioni, deve cedere in periodi di crisi di fronte
all'esercizio del potere statale prima indicato, giustificato da
esigenze di governo della finanza pubblica. In definitiva, conclude
l'Avvocatura dello Stato, l'invasività dell'esercizio del potere di
controllo in esame dipende dal fine perseguito dallo Stato, il quale,
anziché risolversi in forme di controllo sulla gestione finanziaria
delle regioni (come si è verificato nel caso deciso con la sentenza
n. 384 del 1992), deve mirare alla disciplina dei flussi finanziari
(come sarebbe accaduto nel caso di specie, nel quale le riduzioni
sono state praticate nei confronti di tutti gli enti pubblici che
intrattengono rapporti di conto corrente con la tesoreria unica). Considerato in diritto
1. - Le Regioni Veneto, Toscana, Umbria e Liguria hanno presentato
distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione a varie note o vaglia del Ministro del Tesoro -
emessi rispettivamente in data 8 febbraio 1992, 8, 15 e 22 giugno
1992, nonché in data 20 agosto 1992 - con i quali sono state
accreditate alle regioni somme minori di quelle richieste ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e
dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria per
il 1981). Secondo le ricorrenti, i minori accreditamenti di somme
rispetto a quelli da ciascuna richiesti, ai sensi delle norme di
legge appena richiamate, violerebbero l'autonomia finanziaria
regionale garantita dall'art. 119 della Costituzione, nonché gli
artt. 117 e 118 della Costituzione e, secondo la Regione Toscana,
anche l'art. 97 della Costituzione.
Poiché i ricorsi sollevano profili identici o strettamente
connessi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica sentenza.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha preliminarmente
presentato un'eccezione di inammissibilità nei confronti del ricorso
depositato dalla Regione Veneto, che, tuttavia, non può essere
accolta.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'atto impugnato, vale a dire la
lettera del Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1992, non
conterrebbe, innanzitutto, alcuna affermazione, neppure implicita,
del potere del Ministro di determinare l'importo dell'accredito alla
regione in misura inferiore a quella richiesta e non avrebbe,
inoltre, un carattere invasivo, sia perché non pretenderebbe di
esercitare alcuna attribuzione di spettanza regionale, sia perché
enuncerebbe, tutt'al più, una mera affermazione di principio in
relazione alla quale potrebbe darsi una pronunzia con effetti
meramente dichiarativi, e non già la risoluzione di un conflitto reale.
La vicenda che ha dato luogo al conflitto di attribuzione in esame
è iniziata con una lettera inviata il 14 gennaio 1992 dal Presidente
della Regione Veneto al Ministro del tesoro, con la quale, dopo aver
fatto presente che nel 1991 risultavano emessi dalla tesoreria
centrale mandati di pagamento a favore della Regione stessa del
valore complessivo di 128 miliardi di lire a fronte di oltre "116
miliardi di sofferenza" e che "accreditate informative hanno
consentito di accertare (che) potrebbe essere disponibile forse
appena 1/7 dell'indispensabile", la Regione concludeva domandando al
Ministro di "voler intervenire affinché siano rispettate
integralmente le necessità di questa Regione", segnatamente
affinché siano soddisfatte per intero le "necessità
improcrastinabili di 244 miliardi". In data 8 febbraio 1992, il
Ministro del tesoro ha risposto inviando una lettera - quella che ha
innescato il presente conflitto di attribuzione - con la quale, preso
atto delle preoccupazioni manifestate dalla Regione a proposito
dell'integrale accreditamento dei 244 miliardi di lire richiesti, fa
presente che "nel corrente mese di gennaio la Regione Veneto ha
inoltrato due richieste di prelevamento fondi, rispettivamente per
lire 97 miliardi con nota 3.1.1992 e per lire 81 miliardi con nota
del 15.1.1992, entrambe evase per l'intero importo in data 9 gennaio
e in data 20 gennaio c.a.".
Dalla corrispondenza intercorsa risulta chiaramente che, di fronte
alla Regione Veneto che denunzia il parziale accreditamento dei fondi
richiesti e domanda al Ministro del tesoro di intervenire per sanare
l'anomala situazione, il Ministro stesso, dimostrando di essere a
conoscenza che l'integrale richiesta della Regione assommava a 244
miliardi di lire, si limita a replicare che le richieste del mese
precedente, concernenti in complesso 178 miliardi di lire, erano
state integralmente soddisfatte. La risposta sostanzialmente evasiva
del Ministro induce a individuare nell'atto impugnato la
manifestazione di un'intenzione e di un comportamento concludente
diretti sostanzialmente a negare il soddisfacimento integrale delle
richieste formulate dalla Regione Veneto in ordine all'accreditamento
di 244 miliardi di lire.
Queste considerazioni portano a escludere la fondatezza della
supposizione, avanzata dall'Avvocatura dello Stato, concernente il
preteso carattere ipotetico o congetturale del conflitto. Nel caso,
anche se non si versa in un'ipotesi di vindicatio potestatis, si ha
un atto potenzialmente lesivo dell'autonomia finanziaria garantita
alle regioni dall'art. 119 della Costituzione, per effetto di un
comportamento dello Stato che si assume contrario alle leggi e
produttivo di turbativa nei confronti dell'esercizio del potere della
regione relativo alla corretta e legittima gestione delle proprie
risorse finanziarie.
3. - I ricorsi vanno accolti.
A norma dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n.
119 (Legge finanziaria per il 1981), la cui applicabilità è stata
estesa alle regioni dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre
1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici), le regioni non possono mantenere disponibilità
depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito fungenti
da tesorieri (ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni) per un importo superiore al
3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di
competenza delle regioni medesime (salve alcune voci che, ai fini
della presente decisione, non hanno alcuna rilevanza). Sempre a norma
dell'art. 40, primo comma, appena citato, ove le disponibilità
regionali giacenti presso le aziende di credito tesorieri superino il
suddetto limite del 3 per cento (il cui importo in cifra è
comunicato al proprio tesoriere dal presidente della regione
interessata), sulle disponibilità eccedenti è posto a carico delle
aziende di credito un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato.
Ai sensi del comma quarto dello stesso art. 40, poi, le
assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio
dello Stato, dovuti alle regioni, affluiscono in conti a queste
ultime intestati presso le tesorerie dello Stato. In base al comma
successivo, infine, le regioni possono operare prelevamenti sui conti
a loro intestati a condizione, però, che rispettino con regolarità
l'onere di comunicare al Ministro del tesoro, all'inizio di ogni
trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso.
Sin dalla sentenza n. 162 del 1982, questa Corte, con orientamento
costante (v., anche sentt. nn. 243 del 1985 e 61 del 1987, nonché
ord. n. 759 del 1988), ha affermato che la ratio del complesso di
norme ora ricordato è quella di consentire allo Stato, in
riferimento a un interesse dell'intera comunità nazionale, il
controllo della liquidità e la disciplina dei relativi flussi
monetari e, in particolare, di evitare che somme reperite dallo Stato
attraverso il ricorso al mercato finanziario e comportanti, pertanto,
il pagamento di onerosi interessi da parte dello Stato stesso,
finiscano per giacere presso i tesorieri regionali, dando così vita
a una produzione di interessi a favore delle regioni scaturente, in
definitiva, da erogazioni di somme prese a prestito dallo Stato.
Questo circolo vizioso delle finanze pubbliche è impedito dal
"sistema della tesoreria unica", il quale, per riprendere valutazioni
già espresse da questa Corte nelle decisioni precedentemente
ricordate, è ispirato alla "esigenza fondamentale per lo Stato (di)
limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi
rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti (regionali)".
Tale esigenza e le norme di legge che ad essa si ispirano sono,
dunque, espressione del potere di coordinamento della finanza
regionale con quella nazionale e degli enti locali, che l'art. 119
della Costituzione attribuisce allo Stato.
Tuttavia, questa stessa Corte ha sempre precisato che il corretto
esercizio di tale potere, se consente allo Stato di regolare
l'accreditamento dei fondi di pertinenza delle regioni in modo da
permettere la giacenza presso i rispettivi tesorieri soltanto entro
un certo limite (fissato dal legislatore statale, secondo una non
irragionevole valutazione discrezionale al 3 per cento delle entrate
complessive previste nel bilancio di competenza) e soltanto quando le
regioni decidano di doversene effettivamente servire per
l'espletamento delle proprie funzioni, nello stesso tempo preclude
allo Stato medesimo di trasformare l'amministrazione dei conti
correnti intestati alle regioni presso la tesoreria centrale in un
anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale
(v. sentt. nn. 155 del 1977, 94 del 1981, 307 del 1983, 61 del 1987 e
742 del 1988). Infatti, la garanzia apprestata a favore delle regioni
dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'autonomia di gestione
delle proprie risorse finanziarie non consente allo Stato di disporre
di somme - che, anche se depositate presso la tesoreria centrale,
restano pur sempre di pertinenza regionale - in modo da precludere od
ostacolare l'integrale utilizzabilità da parte delle regioni dei
fondi loro spettanti per l'adempimento dei propri compiti
istituzionali, sempreché, ovviamente, il prelevamento sia richiesto
nelle forme, entro la misura e secondo le modalità e i tempi fissati
nelle leggi statali sulla finanza regionale (v. sentt. nn. 155 del
1977, 94 del 1981, 162 del 1982, 307 del 1983, 243 e 244 del 1985,
742 del 1988, 24 del 1991).
Del resto, se l'entità e i ritmi di accreditamento dei fondi di
pertinenza regionale dalla tesoreria centrale alle tesorerie operanti
presso le singole regioni non dovessero corrispondere alle esigenze
di spesa effettive e immediate, legittimamente accertate e valutate
dai competenti organi delle regioni interessate, diventerebbe
concreto il pericolo di un disavanzo, se non proprio di un vuoto, di
cassa rispetto all'indicato fabbisogno finanziario. Con la
conseguenza, già rilevata in passato da questa Corte (v., sent. n.
243 del 1985), che per tal via si rischierebbe di causare, in
difformità con il principio del buon andamento dell'amministrazione
e con una corretta gestione del denaro della collettività, un
aggravamento dell'esposizione debitoria complessiva del settore
pubblico allargato, considerato che nel caso ipotizzato le regioni
sarebbero indotte a procurarsi i fondi necessari per lo svolgimento
delle proprie funzioni, rifiutati o non ricevuti tempestivamente
dallo Stato, mediante onerose anticipazioni di cassa.
4. - Applicando i principi affermati da tempo nelle decisioni di
questa Corte non può non dichiararsi la fondatezza dei distinti
ricorsi presentati dalle Regioni Veneto, Liguria, Toscana ed Umbria e
riconoscere l'illegittima interferenza che gli atti impugnati hanno
prodotto sulla potestà di gestire autonomamente le proprie risorse
finanziarie garantita alle regioni a statuto ordinario dall'art. 119
della Costituzione.
Premesso che tutte le richieste di accreditamento formulate dalle
ricorrenti si sono mantenute nel limite del 3 per cento delle entrate
complessive previste nel bilancio di competenza e che le stesse sono
state precedute dalle comunicazioni delle regioni interessate relative ai preventivi di cassa trimestrali, in conformità a quanto
prescritto dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981, è testualmente
provato che per ciascuna delle ricorrenti la tesoreria centrale ha
provveduto ad accreditare una somma complessivamente inferiore a
quella legittimamente richiesta. Nel caso della Regione Veneto,
infatti, a fronte di richieste ammontanti a 244 miliardi di lire sono
stati emessi mandati di pagamento per un valore complessivo di 128
miliardi di lire. Analogamente, la tesoreria centrale ha corrisposto
alla Regione Toscana accreditamenti globalmente assommanti a 200
miliardi di lire dietro richiesta di 234 miliardi e 300 milioni di
lire. Anche la Regione Umbria ha beneficiato di accrediti del valore
complessivo di 60 miliardi di lire dopo che aveva domandato prelievi
ammontanti globalmente a 88 miliardi e 423 milioni di lire. Infine,
nel caso della Regione Liguria, alla richiesta di prelevare 38
miliardi e 100 milioni di lire la tesoreria centrale ha risposto con
un mandato di pagamento del valore di 20 miliardi di lire.
Non v'è dubbio, dunque, che, atteso che il Ministro del tesoro,
in qualità di detentore di conti correnti infruttiferi intestati
alle singole regioni, non ha alcun potere di sindacare la fondatezza
e la congruità delle richieste regionali formulate in conformità
alle norme sulla tesoreria unica, in nessun caso si sia realizzata
quella "piena e pronta disponibilità" delle somme di pertinenza
regionale giacenti nella tesoreria centrale, alla quale la
giurisprudenza di questa Corte condiziona, in ipotesi, la mancanza di
menomazione della garanzia dell'autonomia finanziaria assicurata alle
regioni dall'art. 119 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, e per esso
al Ministro del tesoro, rifiutare di accreditare presso le tesorerie
regionali somme, in deposito nei conti correnti intestati alle
singole regioni presso la tesoreria centrale, per un importo
inferiore a quello legittimamente richiesto dalle regioni interessate
ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge
finanziaria per il 1981) e dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984,
n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte