Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo

comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, del codice di procedura

civile, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 dal giudice

designato del tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra

Cas. di. T. S.r.l. e Midas Corporation Manifactures ed altro,

iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il giudice designato del Tribunale di Nola - nel corso

dell'udienza di comparizione delle parti, fissata a seguito della

pronuncia ante causam con decreto inaudita altera parte di un

provvedimento cautelare atipico nei confronti di una società avente

sede nella Corea del Sud - con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo

comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, cod. proc. civ., "nella

parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del

provvedimento cautelare concesso con decreto si perfezioni, ai fini

dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento

delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni

internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.

200":

che, secondo il rimettente, il combinato disposto delle norme

impugnate impone che la notificazione del decreto venga effettuata,

ove il destinatario sia residente all'estero, nel termine perentorio

massimo di ventiquattro giorni, entro il quale il notificante deve

inviare a mezzo Ufficiale giudiziario l'atto al Console italiano del

paese di destinazione e questi deve provvedere alla notificazione

direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato ad quem;

che ciò comporterebbe un sacrificio del diritto di difesa ed una

disparità di trattamento nei beneficiari di un provvedimento

cautelare concesso con decreto, stante la rilevante probabilità che,

nel breve termine sancito dall'art. 669-sexies non si perfezioni la

notificazione nello Stato estero (come in concreto verificatosi);

che, sempre secondo il rimettente, la specifica e limitata

portata della sentenza n. 69 del 1994 - con cui è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143,

terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ. "nella parte in cui

non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si

perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il

tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle

convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio

1967, n. 200" - non consente di risolvere la presente questione in

via interpretativa.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 358 del 1996

(ignorata dal rimettente) - muovendo dalla premessa dell'avvenuto

ripristino, a seguito della citata sentenza n. 69 del 1994,

dell'operatività del principio della sempre possibile "scissione

soggettiva" fra il momento perfezionativo per la parte istante e

quello di efficacia per il destinatario della notificazione di atti

al di fuori dal territorio della Repubblica -, ha già affermato che

il meccanismo della notifica all'estero, sotto il suo aspetto

funzionale, è stato definitivamente modificato appunto da tale

declaratoria di incostituzionalità, la quale, per la sua valenza

generale, "trascende la specifica fattispecie oggetto di quel

giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificativo degli atti

processuali risultante dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ.,

delimitandone l'a'mbito di operatività, le modalità ed i momenti di

perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a

prescindere dal contenuto degli atti stessi";

che alla stregua di tale affermazione, da ribadire ancora una

volta, la sollevata questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies secondo e

terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice

designato del tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte