Sentenza n. 133/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 46/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21
giugno 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul
ricorso di De Prisco De Luca Concetta contro il Ministero della difesa,
iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1972 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto n. 98 del 3 febbraio 1961, il Ministro per la difesa
respingeva la domanda di pensione di riversibilità avanzata dalla
signorina De Luca De Prisco Concetta, figlia adottiva nubile di un ex
colonnello, sul rilievo che la richiedente, disponendo di un reddito
superiore alle lire 240.000 annue, non poteva essere considerata
nullatenente ai sensi dell'articolo 12, comma terzo, della legge 15
febbraio 1958, n. 46.
Avverso detto provvedimento l'interessata proponeva ricorso alla
Corte dei conti sollevando eccezione di illegittimità costituzionale
della citata norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
poiché dalla stessa deriverebbe una ingiustificata disparità di
trattamento pensionistico in danno dei beneficiari di pensioni
ordinarie rispetto ai titolari di pensioni di guerra.
L'eccezione, alla quale aderiva il pubblico ministero, è stata
accolta dalla Corte dei conti che, con ordinanza 21 giugno 1971, ha
rimesso gli atti a questa Corte.
Si osserva nell'ordinanza che in materia di pensione di guerra la
legge 10 agosto 1950, n. 648, aveva in origine fissato anch'essa il
limite di lire 240.000 annue di reddito al di là del quale i
richiedenti del trattamento pensionistico indiretto non potevano essere
ammessi a fruire di detto beneficio; tale limite, però, veniva
successivamente elevato a lire 720.000 annue con la legge 9 novembre
1961, n. 1240; infine, con la legge 18 maggio 1967, n. 318, si stabilì
che "si considera siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza
quando il richiedente risulti non assoggettabile, per l'ammontare del
suo reddito complessivo, all'imposta complementare", circostanza,
quest'ultima, desumibile dalla certificazione rilasciata dagli uffici
distrettuali delle imposte dirette.
In tema, invece, di pensione di riversibilità ordinaria nessuna
modificazione è stata apportata dal legislatore alla norma impugnata
che considera nullatenente l'orfano (o l'orfana nubile) maggiorenne che
non possa disporre di un reddito superiore alle lire 240.000 annue.
La disparità tra i due trattamenti pensionistici appare, pertanto,
evidente e non sembra giustificata da particolari condizioni,
essendosi, in presenza di situazioni analoghe o similari.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa
dall'ordinanza di rimessione ha ad oggetto l'art. 12, comma terzo,
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, limitatamente alla parte in cui,
agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione ordinaria di
riversibilità, non considera "nullatenenti gli orfani maggiorenni che
usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue". Secondo
l'ordinanza tale disposizione contrasterebbe con le corrispondenti
norme emanate in materia pensionistica di guerra ai sensi delle quali
il richiedente la pensione indiretta si considera privo dei "necessari
mezzi di sussistenza quando risulti non assoggettabile per l'ammontare
del suo reddito complessivo alla imposta complementare" (art. 9 legge
18 maggio 1967, n. 318): dal che deriverebbe l'incostituzionalità
della norma impugnata per violazione del principio di uguaglianza
enunciato dall'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
L'esame delle disposizioni contenute nell'art. 12, commi secondo,
terzo, sesto e settimo della legge n. 46 del 1958, sulle pensioni
ordinarie, e degli artt. 64 e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313,
sulle pensioni di guerra pone in evidenza che il riconoscimento del
diritto a pensione è per alcuni soggetti subordinato alla presenza di
un medesimo presupposto, della stessa obbiettiva condizione: un reale
stato di bisogno in cui vengono a trovarsi detti soggetti in
conseguenza della morte del dipendente statale o del militare o civile
che, in vita, provvedeva al loro sostentarnento. Il requisito della
"nullatenenza" previsto dalla norma denunciata per le pensioni di
riversibilità ordinaria è in tutto simile al requisito della mancanza
dei "necessari mezzi di sussistenza" richiesto per l'attribuzione della
pensione indiretta di guerra.
Assoluta identità di causa e ragion d'essere, quindi, tra i due
trattamenti pensionistici, entrambi preordinati al soddisfacimento
dell'identico fine assistenziale d'un soggetto rimasto privo d'un
sufficiente sostegno materiale.
Ora è evidente che la valutazione in termini economici di siffatta
condizione deve essere uguale per ambedue i casi.
Lo stesso legislatore, del resto - come esattamente posto in luce
dall'ordinanza - valutò in origine nella identica misura,
rapportandolo a un reddito non superiore a lire 240.000, lo stato di
bisogno dei richiedenti il trattamento pensionistico indiretto sia
ordinario (art. 12 legge 46 del 1958) che di guerra (artt. 71 e 73
legge 10 agosto 1950, n. 648). Non si riesce perciò a comprendere per
quali motivi, in prosieguo di tempo, sia stato progressivamente
elevato, con successivi provvedimenti, soltanto il reddito presuntivo
dello stato di bisogno dei richiedenti la pensione indiretta di guerra
(portato prima a lire 720.000 e ragguagliato ora al reddito non
assoggettabile all'imposta complementare) e sia stata, invece, lasciata
inalterata l'originaria valutazione economica del requisito della
nullatenenza per il riconoscimento della pensione di riversibilità
ordinaria.
La profonda differenziazione venutasi in tal modo a creare tra due
trattamenti fondati su obbiettive identiche condizioni non trova
nessuna razionale giustificazione e la norma impugnata va quindi
dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, limitatamente alla parte in cui ancora il requisito
della nullatenenza ad un reddito non superiore a lire 240.000.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo,
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in
cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di
un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziché quelli che
risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito
complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte