Sentenza n. 133/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con
ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal pretore di Roma nel procedimento
penale a carico di Angiolillo Renato, iscritta al n. 173 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 158 del 21 giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Angiolillo Renato, il
pretore di Roma, con ordinanza 16 maggio 1969 - depositata in
cancelleria il 20 dicembre 1971 - accogliendo l'eccezione della difesa,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'Angiolillo è imputato del reato previsto in detto art. 8, per
aver omesso di far inserire nel quotidiano "Il Tempo" di cui è
direttore responsabile, le rettifiche indicategli da Capuano Savino,
ritenutosi offeso nella reputazione, per una notizia riguardante la sua
persona, pubblicata nel cennato quotidiano nella edizione del 4 agosto
1968, alla pagina 4, dedicata alla cronaca delle Puglie.
Nel presente giudizio è intervenuto soltanto il Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della
questione. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Roma ritiene che l'art. 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, che punisce il direttore responsabile del giornale quando
omette di pubblicare la rettifica di una notizia falsa o lesiva della
dignità o reputazione altrui, violi il principio di uguaglianza in
quanto dispone che, per tale reato, si procede di ufficio, mentre per i
reati commessi a mezzo della stampa la procedibilità è subordinata
alla presentazione della querela. Questa differenziata disciplina
processuale sarebbe irrazionale, non potendosi giustificare l'ingerenza
statuale in una situazione identica ad altre per le quali l'esercizio
dell'azione penale è invece subordinato alla manifestazione di
volontà dell'offeso. Anche se la condotta omissiva del direttore
responsabile va inquadrata nella più ampia attività di informazione,
la quale è oggetto di particolare interesse da parte dello Stato, essa
costituirebbe tuttavia "un incidente che riguarda esclusivamente il
rapporto fra soggetto attivo del reato e parte offesa", il cui
interesse privato assumerebbe un'importanza primaria ed assorbente sì
da porre in secondo piano la pretesa punitiva dello Stato.
2. - La questione non è fondata.
Non sussiste invero quella identità di situazioni soggettive ed
oggettive che il giudice a quo pone a fondamento della tesi che il
principio di uguaglianza sia violato dal trattamento processuale
differenziato sopraindicato.
Non si può condividere l'opinione che la procedibilità dei reati
commessi a mezzo della stampa sia, in via generale, condizionata
all'esercizio della querela da parte della persona offesa. Trattasi
infatti di opinione non confortata dalla legislazione positiva.
L'ordinanza si sofferma sui reati di diffamazione ed ingiuria, ma
trascura il vilipendio, le pubblicazioni oscene, ed altri reati
perseguibili di ufficio: e richiama, inoltre, l'art. 21 della legge n.
47 del 1948, non tenendo conto, però che questo, trattando del
procedimento per i reati commessi a mezzo della stampa, fa un espresso
richiamo "alla presentazione di querela o denuncia". È da considerare,
invece, come essendo possibile che a mezzo della stampa siano commessi
reati di varia indole, consegue che per essi la procedibilità sia
diversamente disciplinata - d'ufficio oppure a querela - a seconda
della natura dei beni offesi, alcuni dei quali ricadono nella sfera
privata della persona, ed altri attengono ad interessi di carattere
pubblico.
3. - L'impugnato art. 8 non prevede, poi, un reato commesso a mezzo
della stampa, perché punisce l'inosservanza di un obbligo che è
imposto dalla legge, disciplinante l'esercizio della attività di
stampa e della relativa diffusione, ed imposto a tutela del pubblico
interesse e della obbiettività della informazione. Nei reati commessi
a mezzo della stampa, invece, questa costituisce il mezzo, lo strumento
adoperato per aggredire beni, come l'onore, la reputazione, etc.; e
trattasi di strumento non necessario in quanto il bene tutelato può
essere offeso anche con mezzi diversi. Non si può quindi fare
confusione fra tali reati e quello previsto dall'art. 8.
A nulla giova l'argomento che il reato di diffamazione a mezzo
stampa, procedibile a querela, è spesso abbinato a quello previsto
dall'art. 8 in esame. Ciò infatti non esclude che si tratta di due
reati lesivi di interessi diversi, privato l'uno e pubblico l'altro. Il
pretore riconosce che la condotta omissiva del direttore responsabile
si inquadra indubbiamente nella sua più ampia attività di
informazione, la quale per la sua incisiva influenza sulla pubblica
opinione assume rilevanza primaria; rileva tuttavia che, nel caso in
esame l'interesse prevalente è quello individuale della persona lesa,
che nei confronti di quello generale della informazione ha una
importanza assorbente sì da "porre in secondo piano la pretesa
punitiva dello Stato". Ma la Corte ritiene che siffatta graduazione non
è attendibile, perché non sorretta da convincenti argomentazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
dall'ordinanza del pretore di Roma 16 maggio 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte