Sentenza n. 133/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1975 · relatore Michele Rossano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale dell'Abruzzo il 12 dicembre 1973 e riapprovata
il 24 aprile 1974, recante "interpretazione autentica dell'art. 1 della
legge regionale 16 marzo 1973, n. 13", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 maggio 1974,
depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 9 del
registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Antonio
Sorrentino, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato l'11 maggio 1974 il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, ha impugnato la legge della Regione Abruzzo concernente
"interpretazione autentica della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13"
e riapprovata dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di voti,
nella seduta del 24 aprile 1974 nel medesimo testo già approvato nella
seduta del 12 dicembre 1973 e rinviato dal Governo. Ha dedotto, con due
motivi, che la suddetta legge regionale viola l'art. 117, primo
alinea, della Costituzione, in relazione alla legge 18 dicembre 1973,
n. 836, all'art. 67 legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed a tutto il
complesso delle leggi concernenti lo status di dipendente dello Stato o
di Enti locali; e viola, altresì, l'art. 97 della Costituzione.
Ha affermato che la legge regionale impugnata supera i limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato - limiti posti
dall'art. 117, primo alinea, della Costituzione alla potestà
legislativa delle Regioni - poiché dispone, per il proprio personale,
un trattamento economico più favorevole di quello spettante al
personale statale in quanto:
a) prescinde espressamente dal limite di 180 giorni in un anno -
stabilito dall'ordinamento statale relativo al trattamento di missione
(art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1 legge 15 aprile 1961, n.
291) - dato che prevede indennità di missione da corrispondere al
personale, comandato a prestare servizio presso gli uffici della
Regione, fino alla data di effettivo inquadramento dello stesso
personale nel ruolo organico;
b) il personale comandato - a seguito della retrodatazione, ai
sensi dell'art. 72, primo comma, della legge regionale 2 agosto 1973,
n. 32, degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel
ruolo organico alla data di inizio del servizio - verrà a fruire, fino
all'inquadramento, di una duplice posizione giuridica: quella di
comandato dallo Stato e da Enti locali, con il conseguente e
generalizzato diritto alla indennità di missione; e quella di
dipendente regionale con il diverso trattamento di missione previsto
dall'art. 42 della citata legge regionale n. 32 del 1973; il che
comporta l'incompetenza della Regione ad emanare norme su personale che
non le appartiene ancora strutturalmente, con violazione degli artt.
117 e 97 della Costituzione.
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio con deduzioni
depositate il 5 giugno 1974 ed ha, preliminarmente, sollevato
l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo. Al
riguardo ha dedotto che, con l'impugnare la legge regionale 24 aprile
1974 di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 16
maggio 1973, n. 13, in realtà il Governo rivolge il ricorso avverso
tale legge n. 13 del 1973, che non fu a suo tempo impugnata. Ha
affermato che la legge di interpretazione non era affatto necessaria,
in quanto era chiaro che la legge regionale n. 13 del 1973 aveva inteso
prorogare la corresponsione dell'indennità di missione oltre il limite
dei 180 giorni in un anno. Ha aggiunto che il Governo avrebbe dovuto
impugnare la legge n. 13 del 1973, qualora avesse ritenuto che tale
legge eccedesse i limiti della potestà regionale; e che, se anche il
ricorso venisse accolto, la pronuncia di illegittimità non
coinvolgerebbe la legge n. 13 del 1973, che resterebbe operante. Nel
merito ha precisato, innanzitutto, che la legge regionale impugnata non
disciplina il trattamento di missione, ma prevede, nell'ambito del
potere riconosciuto alle Regioni dall'art. 65 legge n. 62 del 1953,
una indennità al personale statale e di altri enti comandato presso
gli uffici della Regione, utilizzando, in via analogica, l'indennità
prevista dalle leggi statali per la missione. Ha aggiunto che, in ogni
caso, il limite dei 180 giorni non può essere considerato un principio
della legislazione statale, dato che esso è una semplice regola
particolare, può essere derogato mediante apposita motivazione
ministeriale.
Ha, poi, sostenuto che l'art. 67 della legge n. 62 del 1953 -
richiamato nel ricorso - è del tutto estraneo alla questione in esame
perché la legge impugnata si riferisce al personale statale e degli
altri enti locali "comandato" e non al personale regionale, onde la
norma che interessa è l'art. 65 della stessa legge, che prevede una
indennità in conseguenza del comando.
Ha, infine, affermato, in relazione al richiamo dell'art. 72 della
legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, che l'indennità al personale
comandato è corrisposta in conseguenza della residenza, a ristoro dei
disagi ed a rimborso delle spese affrontati dal dipendente per la
prestazione del servizio fuori sede, disagi e spese che non sono
eliminati dalla retrodatazione degli effetti dell'inquadramento. Considerato in diritto :
È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del
ricorso, perché tardivo, sollevata dalla Regione Abruzzo.
L'eccezione è destituita di giuridico fondamento, perché la legge
d'interpretazione autentica - in quanto impone a tutti di riconoscere
un certo contenuto alla legge interpretata - ha di per sé un effetto
innovativo che non può essere sottratto al controllo di legittimità
costituzionale.
Il ricorso, sebbene ammissibile, non è fondato.
Il ricorrente sostiene che la previsione dell'indennità di
missione al personale comandato oltre il termine di 180 giorni in un
anno, fino alla data di effettivo inquadramento nel ruolo organico, è
illegittima sotto due aspetti: sotto il primo, perché in contrasto con
il principio - ritenuto fondamentale dell'ordinamento statale dalla
sentenza di questa Corte 24 febbraio 1972, n. 40, e stabilito dall'art.
67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul
funzionamento degli organi regionali - che vieta alle Regioni di
stabilire un trattamento economico al proprio personale più favorevole
di quello spettante al personale statale. Ma tale sentenza affermò la
validità costituzionale del principio con riguardo allo stato
giuridico ed economico del personale regionale, al quale esplicitamente
si riferiva l'art. 67, che era impugnato assumendosi che invadeva la
competenza attribuita alle Regioni dall'articolo 117 della
Costituzione. Il principio, quindi, implicava una valutazione
comparativa tra lo stato economico e giuridico del personale di ruolo
delle Regioni e quello del personale statale. Non esclude, invece, che,
per il personale comandato, le Regioni possano autorizzare indennità
per il tempo del comando, nell'esercizio del potere legislativo che
l'art. 117, primo alinea, loro attribuisce. L'art. 65 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, che prevede il comando del personale statale o di
enti locali necessario per la prima costituzione degli uffici
regionali, vieta indennità per il comando in sede, ma non che le
Regioni possano, nei limiti della loro competenza legislativa in
materia di ordinamento dei loro uffici, corrispondere indennità per il
comando fuori sede.
Sotto il secondo aspetto il ricorrente sostiene che il termine di
180 giorni stabilito dall'art. 1 legge 15 aprile 1961, n. 291,
sostituito dall'art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 836, costituisce
espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento statale del
personale dello Stato, non derogabile dalle Regioni.
Ma il termine, alla stregua delle norme su citate, è derogabile
per circostanze speciali con "apposita motivazione ministeriale". E
nella specie la derogabilità e le circostanze speciali sono
considerate dall'art. 65 della citata legge, che dispone il comando "in
quanto sia necessario" ed è norma temporanea in quanto rivolta a
disciplinare la prima fase di impianto degli uffici delle Regioni, come
fu ritenuto con la sentenza n. 40 del 1972 di questa Corte.
Le stesse considerazioni valgono ad escludere che sussista la
violazione dell'art. 97 della Costituzione, genericamente denunciata
dal ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 11
maggio 1974 avverso la legge della Regione Abruzzo concernente
"interpretazione autentica della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13",
riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte