Sentenza n. 133/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164, 2
comma, n. 1, e 4 comma, del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 settembre 1976 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Miola Renzo ed altro, iscritta al n.
673 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
2) ordinanza emessa l'11 gennaio 1979 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Angiolino Raniero, iscritta al n. 196
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 108 del 18 aprile 1979.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Padova, con ordinanza emessa il 25 settembre
1976, sollevava questione di costituzionalità dell'art. 164, ultimo
comma, del codice penale, nella parte in cui limita a due volte la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
tenendo fermo il limite massimo di due anni complessivi di condanna,
per contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò perché l'istituto
della sospensione condizionale della pena, così come si è andato
configurando nella recente normativa di riforma, avrebbe perduto quei
caratteri di "condizionalità" che prima erano ad esso coessenziali e
dunque si paleserebbe ora ragionevole e coerente con la sua natura il
solo limite dell'ammontare complessivo della pena.
Nella specie l'imputato, ad avviso del pretore, avrebbe dovuto
essere condannato per contravvenzioni varie (reato p. e p. dall'art.
707 del codice penale, per aver detenuto arnesi atti allo scasso, quale
pregiudicato per reati contro il patrimonio; reato p. e p. dall'art. 4,
3 comma, ipotesi lieve, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver
detenuto un 'arma impropria, cioè una grande forbice, senza motivo;
reato p.e p. dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per
non aver ottemperato al divieto di far ritorno a Padova per anni tre
per ragioni di pubblica sicurezza imposto dal questore di Padova) alla
pena di mesi cinque di arresto e lire 50.000 di ammenda. Ostavano alla
concessione del beneficio di cui si tratta due precedenti condanne,
l'una per furto tentato (1973) alla pena di mesi due, giorni venti di
reclusione e lire 10.000 di multa e l'altra per lesioni volontarie
(1976) alla pena di mesi uno e giorni 10 di reclusione, entrambe con la
concessione del beneficio.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 22 dicembre 1976.
2. - Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato, chiedendo pronunzia di
rigetto. L'art. 164 del codice penale, così come modificato con la
legge 7 giugno 1974, n. 220 (di conversione del d.l. 11 aprile 1974, n.
99), consentirebbe invero di concedere più di due volte il beneficio
della sospensione condizionale della pena. In sede di conversione,
infatti, del decreto-legge menzionato non solo è stato soppresso
l'inciso "nel caso che per una precedente condanna sia stata ordinata
la sospensione della esecuzione" ma inoltre è stato precisato che la
sospensione può essere disposta in un successivo giudizio qualora i
limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale non siano superati
cumulando la pena da infliggere con "quella irrogata con la precedente
condanna anche per delitto". Con ciò invero si sarebbe inteso
rimuovere ogni limite riguardo al numero delle condanne, restando fermo
il limite dell'entità complessiva della pena.
Nel corso dell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato
ribadiva il proprio punto di vista riportandosi all'atto di intervento.
3. - Questione in parte analoga, con riferimento all'articolo 164,
2 comma, n. 1 ed ultimo comma del codice penale, era sollevata dal
pretore di Roma, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1979.
L'irragionevolezza del sistema apparirebbe chiara, ad avviso del
pretore di Roma, oltreché per motivi analoghi a quelli già
illustrati, anche avendo riguardo alla circostanza che il beneficio
può essere concesso (secondo la giurisprudenza della Corte suprema) a
chi deve essere condannato per delitto, avendo riportato due precedenti
condanne, una per contravvenzione ed una per delitto; mentre non
potrebbe essere concesso a chi deve essere condannato per una
contravvenzione, dopo essere stato condannato due volte per delitto.
Nella specie l'imputato avrebbe dovuto essere condannato per la
contravvenzione p.e p. dall'art. 17, lett. b) della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (costruzione abusiva) e per i delitti di violazione di
sigilli (art. 349 c.p.) ed immutazione dello stato dei luoghi (art. 632
c.p.), unificati sotto il vincolo della continuazione, a lieve pena,
tenuto conto delle sue modeste condizioni economiche e culturali e
della non rilevante gravità del fatto; ma ostavano alla concessione
del beneficio precedenti condanne del 1946 ad anni uno e mesi quattro
di reclusione e lire 1.333 di multa per il delitto di furto e del 1950
alla pena di mesi uno e giorni venticinque di reclusione per il delitto
di lesioni personali.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 18 aprile 1979.
Nessuna parte si è costituita nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :
L'ordinanza del pretore di Padova e quella del pretore di Roma,
riguardando entrambe l'ultimo comma dell'art. 164 del codice penale
(sia pure considerato, nella seconda ordinanza, insieme al disposto del
2 comma, n. 1), sollevano questioni analoghe che possono essere decise
con unica sentenza.
Le questioni non sono fondate.
Con la riforma in tema di sospensione condizionale della pena,
intervenuta a seguito dell'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (il
quale modificava l'art. 164 del codice penale, ulteriormente
modificato, nell'ultimo comma, dalla legge di conversione 7 giugno
1974, n. 220), si è resa più favorevole al condannato la precedente
disciplina, stabilendo che "il giudice, nell'infliggere una nuova
condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da
infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna
anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163" (pena
detentiva non superiore a due anni).
Dal testo della novellata disposizione, nonché dai lavori
preparatori, emerge con chiarezza che la sospensione non può
concedersi per più di due volte, costituendo il limite della pena
detentiva biennale il massimo di sbarramento per una prima ed una
seconda concessione del beneficio. Una diversa interpretazione (in
contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione) non sarebbe
aderente alla ratio della riforma, che intende tener conto soltanto di
una seconda possibilità di ravvedimento da parte del condannato.
Si eccepisce che così risulterebbe deteriore la posizione del
soggetto condannato più di due volte con pene che, cumulate, restino
nel limite della pena detentiva di due anni; violandosi in tal modo
l'art. 3, 1 comma, Cost. perché questa situazione sarebbe
irragionevolmente svantaggiata rispetto a quella di chi è condannato,
una o due volte, a pene che raggiungano l'entità predetta.
Ma la eccepita irragionevolezza non sussiste dal momento che, come
si è detto, l'innovazione introdotta dalla riforma va ravvisata in
primo luogo nel consentire la sospensione condizionale della pena anche
in caso di recidiva, ma di recidiva primaria e non già di recidiva
plurima. Perciò il criterio assunto nella normativa del 1974 concerne
il numero delle condanne a pena detentiva (che passa da uno a due),
compatibili con la concessione del beneficio, e non il limite massimo
della pena, che è identico, del resto, sia in caso di prima che di
seconda condanna.
Inoltre, l'accedere alla soluzione prospettata nell'ordinanza del
pretore di Padova, lungi dal favorire la possibilità di ravvedimento
del condannato, potrebbe piuttosto disincentivarla.
In altri termini, il legislatore non è caduto in alcuna
contraddizione ed ha sviluppato con coerenza una disciplina che, più
favorevole nei confronti del condannato, è comunque fondata sulla
prognosi di ravvedimento: prognosi che diverrebbe sempre meno
plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria.
Comunque solo il legislatore, per considerazioni di politica criminale,
potrebbe darsi carico dei rilievi contenuti nell'ordinanza del pretore
di Padova, non certo il giudice della costituzionalità delle leggi.
Le considerazioni svolte a proposito di ne ter in idem in tema di
concessione della sospensione condizionale della pena valgono anche per
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, 2 comma, n.
1 e ultimo comma, sollevata dal pretore di Roma.
L'ordinanza contesta, sempre in relazione al limite della pena
complessiva biennale, l'impossibilità per il giudice di ordinare la
sospensione della esecuzione della pena detentiva per delitto, quando
il condannato abbia comunque riportato in precedenza due condanne,
sempre a pena detentiva per delitto.
Anche qui, è del tutto ragionevole che, superandosi il limite
della doppia condanna, come sopra qualificata, perda ogni rilievo la
circostanza che la pena complessiva irrogata nelle tre pronuncie non
superi la durata biennale. Né appare pertinente il richiamo a
situazioni a torto definite analoghe, nelle quali si faccia valere il
carattere, ostativo o meno alla concessione del beneficio, di pronuncie
di condanna intermedie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 164, secondo comma n. 1 e ultimo comma del codice penale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dai pretori di
Padova e di Roma, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte