Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1981 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo

comma, del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della

legge 7 giugno 1974, n. 220, recante "Conversione, con modificazioni,

del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti

urgenti sulla giustizia penale", promosso dal pretore di Pisticci con

ordinanza emessa il 25 luglio 1980, iscritta al n. 793 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20 del 21 gennaio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il pretore di Pisticci ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 164 del codice penale, nel testo modificato

dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220, per contrasto con gli

artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dubitando

sia giustificato il divieto di concedere la sospensione condizionale

della pena a chi è stato già condannato due volte a pene mitissime e

ricollegare in tal modo il limite di applicabilità del beneficio non

solo all'entità complessiva delle pene irrogate ma anche al numero

delle condanne riportate e dubitando che da tale divieto possa derivare

un'applicazione della pena contrastante con i principi di umanità

quando, come nel caso di specie, l'imputato sia affetto da malattia

grave.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata con

sentenza n. 133 del 18 luglio 1980 questione analoga alla prima;

che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio non prospetta

argomenti nuovi in ordine alla prima questione tali da modificare la

precedente pronunzia e che il richiamo all'art. 27, terzo comma, appare

inconferente, dato che pone un problema non proprio ed esclusivo della

sospensione condizionale della pena ma relativo al regime generale

della pena medesima, che trova del resto una possibile soluzione nella

normativa che tale regime disciplina (art. 147, cod. pen.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale,

sollevata, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal pretore di Pisticci con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte