Sentenza n. 133/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2r.d.l. 31/1944
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del r.d.l.
11 febbraio 1944, n. 31 (Provvedimenti sul regime giuridico dei
Territori italiani liberati) promosso con ordinanza emessa il 26
novembre 1975 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico
di Gasparutti Giusto, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 de 17 marzo
1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Gasparutti
Giusto, imputato di detenzione d'arma (artt. 2 L. 2 ottobre 1967, n.
895, e 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497), il Tribunale di Udine, con
ordinanza in data 26 novembre 1975, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del r.d.l. 11 febbraio 1944, n. 31, nella
parte in cui stabilisce che "le sentenze pronunciate dai tribunali
militari alleati sono equiparate, ad ogni effetto, alle sentenze dei
giudici italiani, anche per quanto riguarda le iscrizioni nel
casellario giudiziale".
Premesso che unico precedente penale dell'imputato risulta essere
una condanna ad anni cinque di reclusione per detenzione abusiva di
armi, inflittagli il 5 agosto 1945 dalla Corte militare alleata di
Udine, e che la condanna sarebbe ostativa alla concessione del
beneficio condizionale della pena di cui all'art. 163 del codice
penale, il giudice a quo osserva che la sentenza, emessa in regime di
occupazione militare, fu pronunziata in forza dell'ordine provinciale
n. 11 del "Governo militare alleato - provincia di Udine".
È da ciò, posto che - come ritenuto anche dalla Corte di
cassazione con sentenza del 28 ottobre 1950 - "l'occupazione bellica
non fa cessare la sovranità dello Stato occupato", deriverebbe che la
condanna fu pronunciata da un giudice diverso "dal giudice naturale
precostituito per legge" (art. 25, primo comma, Cost.) e non "in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art.
25, comma secondo, Cost.), tale non potendo ritenersi il menzionato
proclama del Governo militare alleato. Inoltre, continua l'ordinanza,
la fattispecie era già punita con pena di specie diversa dall'art. 697
del codice penale.
Il menzionato art. 2 del r.d.l. n. 31 del 1944, equiparando una
siffatta condanna a quella emessa dai giudici italiani, appare dunque
al Tribunale sospetto di incostituzionalità per contrasto con l'art.
25 Cost. e, di riflesso, con l'art. 3 Cost. "dato che i cittadini dello
Stato vengono a trovarsi condannati da giudici diversi, in base a norme
diverse e con pene di specie diversa".
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione venga dichiarata infondata, osservando che l'art. 2 del
r.d.l. n. 31 del 1944 fa parte dei provvedimenti sul regime giuridico
dei territori italiani liberati ad opera delle forze armate alleate, i
quali vanno inquadrati nella Convenzione d'armistizio del 29 settembre
1943, che sarebbe entrata a far parte dell'ordinamento giuridico
italiano proprio in virtù del r.d.l. n. 31 del 1944.
Inoltre - prosegue l'Avvocatura - l'efficacia riconosciuta alle
sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati "come se
pronunciate dai Tribunali italiani" non è in contrasto, come invece
ritiene il giudice a quo, con il principio di diritto internazionale
secondo il quale l'occupazione bellica non fa cessare la sovranità
dello Stato occupato, giacché tale occupazione ha determinato, come
ritenuto anche dalla Corte di cassazione (Cass., 11 agosto 1966, n.
2196), la coesistenza su un medesimo territorio di due distinti
ordinamenti giuridici, caratterizzati entrambi dai requisiti
fondamentali dell'autonomia e della originarietà, i cui rapporti sono
stati regolati, con l'armistizio, da una disciplina convenzionale che
si è aggiunta a quella propria del regime di occupazione. Ed in virtù
di tale disciplina devono ritenersi legittimi sia il proclama e
l'ordine provinciale n. 11 del Governo militare alleato della cui forza
di legge non può dubitarsi - sia la sentenza emessa dalla Corte
militare alleata quarantuno giorni dopo l'emanazione dell'ordine
provinciale n. 11, talché può ragionevolmente presumersi che il fatto
per il quale il Gasparutti (attuale imputato nel giudizio pendente
innanzi al Tribunale di Udine) fu all'epoca condannato sia stato
commesso dopo l'entrata in vigore dell'ordine e da un giudice
precostituito.
Quanto infine all'addotta violazione dell'art. 3 Cost.,
l'Avvocatura preliminarmente rileva che dalla motivazione
dell'ordinanza non è dato evincere con certezza se il Tribunale di
Udine abbia inteso riferirsi a disparità di trattamento nei confronti
dei cittadini dello Stato a seconda che lo stesso comportamento
penalmente illecito sia stato tenuto in territori soggetti
all'occupazione militare alleata o, invece, in territori già
restituiti all'amministrazione italiana; ovvero a seconda che
nell'ambito degli stessi territori occupati, cittadini italiani siano
stati giudicati da un giudice italiano o da un giudice delle forze
d'occupazione. Ritiene, quindi, più verosimile giacché nulla
autorizza a ritenere che si siano verificati fatti sussumibili
nell'ambito della seconda ipotesi - che il giudice a quo abbia posto
mente alla prima ed osserva che ogni irragionevole disparità di
trattamento va senz'altro esclusa, apparendo ictu oculi evidente la
diversità delle situazioni a seconda che il reato di detenzione
abusiva di armi fosse stato commesso in territorio tuttora soggetto ad
occupazione militare ovvero in territorio già restituito
all'amministrazione italiana, dove, date le condizioni di vita
relativamente più ordinata e tranquilla, il fatto appariva meno grave.
4. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1982, la difesa del
Governo, in persona dell'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota,
ha ribadito le ragioni già esposte, insistendo per la declaratoria di
infondatezza. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Udine ha denunciato esclusivamente
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto legge 11
febbraio 1944, n. 31 - poi convertito in legge unitamente agli altri
decreti indicati nella tabella annessa alla legge 5 maggio 1949, n. 178
- per asserito contrasto "con l'art. 25 e, di riflesso, con l'art. 3
della Costituzione". A sostegno della sollevata questione ha così
argomentato: a carico di Gasparutti Giusto, imputato (ai sensi degli
artt. 14, legge n. 497 del 1974 e 2, legge n. 895 del 1967) di
detenzione abusiva di un fucile, risulta un precedente specifico, che
osta alla concessione della sospensione condizionale della pena. Ma
tale precedente consiste in una condanna inflitta, in periodo
d'occupazione bellica, dalla Corte militare alleata di Udine, in base
ad un "Proclama del governo militare alleato". E poiché - prosegue il
giudice a quo - "l'occupazione bellica non fa cessare la sovranità
dello Stato occupato", allora la disposizione impugnata, avendo
equiparato ad ogni effetto le sentenze dei tribunali militari alleati a
quelle dei giudici italiani, vulnera i principi del giudice naturale e
di legalità (art. 25, primo e secondo comma, Cost.) - ma anche, sia
pure di riflesso, quello di eguaglianza (art. 3 Cost.) - ; il che è
accaduto appunto nella specie, in cui la condanna risulta pronunciata,
non solo da un giudice diverso da quello "naturale precostituito per
legge", ma anche non "in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso".
2. - La questione è infondata.
Oggetto del sindacato di questa Corte è l'art. 2 del menzionato
r.d.l. n. 31 del 1944 - il solo, come già detto, impugnato dal giudice
a quo - e precisamente quella parte (primo comma), la cui formulazione
letterale è la seguente: "Resta egualmente ferma l'efficacia delle
sentenze pronunciate dai tribunali militari alleati, che ad ogni
effetto avranno valore come se pronunciate da tribunali italiani...".
Per chiarire il quesito e perciò per risolverlo esattamente, giova
considerare che l'ordinanza: riporta la suddetta norma, non solo in
una libera versione, ma anche con un inciso finale ("anche per quanto
riguarda le iscrizioni al casellario giudiziale"), che il sopra
trascritto testo non contiene; trascura il dato che l'identica norma,
nell'identica formulazione, e persino nell'articolo recante lo stesso
numero - 2 - è stata riprodotta nel successivo decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162; non si avvede che, per quanto
riguarda la menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle
sentenze di condanna a pena detentiva, pronunciate dai tribunali
militari alleati, la materia è stata disciplinata con la legge 18
dicembre 1951, n. 921, di sette anni posteriore alla norma impugnata.
Ma in definitiva i rilievi del giudice remittente poggiano sul
diniego della legittimità del potere esercitato dal governo militare
occupante, mediante i propri atti normativi ed i propri tribunali, in
territorio italiano e su cittadini italiani. E ciò, sulla base del
presupposto che l'occupazione militare non avrebbe fatto cessare la
sovranità dello Stato italiano.
3. - Anche a riguardo di questo assunto si può prescindere dalla
constatazione che l'assolutezza e la perentorietà dell'asserito
principio trovano fedele riscontro nella massima tratta da una rivista
giuridica, non già nel testo della invocata sentenza (Cass., Sez.
Un., 28 ottobre 1950, Wagner ed altri), che per di più concerneva una
fattispecie tutt'altro che similare. Oltre tutto, non si è tenuto
conto della giurisprudenza ben più pertinente e successiva a quella
cui si è fatto richiamo, la quale ha affermato (Cass. pen., Sez. Un.,
14 luglio 1951, Scarpato), che "per il principio del diritto
internazionale, emergente dalle convenzioni dell'Aia del 1899 e del
1907, nonché dalla legge 8 luglio 1938, n. 1415, ed accolto dall'art.
235 del nostro codice penale militare di guerra, lo Stato occupante ha
il diritto di giudicare nel territorio occupato, a mezzo dei suoi
tribunali militari, e secondo il proprio diritto sostanziale e
procedurale, gli abitanti del detto territorio che commettano reati,
comuni o militari, contro le forze armate di occupazione...". Né si
tratta di una pronuncia isolata: a distanza di oltre 15 anni, infatti,
è stato sentenziato (Cass. civ., 11 agosto 1966, n. 2196) che
"l'occupazione militare del territorio di uno Stato da parte delle
forze nemiche non esclude il permanere della sovranità dello Stato
occupato, ma determina la coesistenza su un medesimo territorio, di due
distinti ordinamenti giuridici", soggiungendosi che conseguentemente le
norme dello Stato occupato "sono vincolanti, per le persone soggette
allo Stato stesso, nei limiti in cui esse sono compatibili con
l'esercizio dei poteri che spettano agli occupanti".
Vale poi ricordare che l'art. 2 dell'impugnato regio decreto legge
n. 31 del 1944 - al pari del corrispondente articolo del non impugnato
decreto legislativo luogotenenziale n. 162 del 1944 - attuò, come
risulta testualmente dalle premesse del decreto, precisi accordi
intervenuti col governo militare alleato in esecuzione dell'"armistizio
lungo" del 29 settembre 1943, cui non può negarsi, quanto meno,
effetto ricognitivo del principio di diritto internazionale,
riscontrato nella giurisprudenza della Cassazione e prevalente in
dottrina, che riconosce all'occupante l'esercizio, in territorio
occupato, sia della potestà normativa, sia della potestà
giurisdizionale, sui cittadini dello Stato occupato. E la posteriore
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle persone civili
in tempo di guerra, ratificata dall'Italia con la legge 27 ottobre
1951, n. 1739, la quale ancor più esplicitamente facoltizza (art. 66)
la giurisdizione dei tribunali militari dell'occupante, ha il valore di
conferma del suddetto principio.
4. - Alla luce delle suesposte considerazioni, devono ritenersi
infondate le censure di violazione dei principi del giudice naturale e
di legalità, di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma
dell'art. 25 Cost. Esse, benché autonomamente formulate, sono lo
sviluppo di un principio, non accolto dal diritto delle genti, secondo
cui in periodo di occupatio bellica lo Stato occupato conserverebbe la
pienezza della sovranità e, correlativamente, lo Stato occupante non
potrebbe esercitare alcun potere. Poiché, viceversa, vige proprio il
contrario principio, deve affermarsi, con riferimento alla questione
sollevata con l'ordinanza de qua, che i tribunali militari alleati
erano legittimati ad esercitare nel territorio occupato di Udine la
giurisdizione penale, applicando le "leggi" all'uopo emanate
dall'autorità occupante, e che, di conseguenza, ben poteva disporre lo
Stato italiano l'equiparazione ad ogni effetto delle sentenze di quei
tribunali a quelle dei giudici italiani.
Appare superfluo a questo punto ricordare, sia che la suddetta
equiparazione è stata ribadita, dopo la firma del trattato di pace
(con la legge 18 dicembre 1951, n. 921, e proprio con quella
disposizione di cui all'art. 3, non impugnata dal Tribunale di Udine,
che stabilisce la menzione delle condanne dei tribunali militari
alleati nei certificati del casellario giudiziale), sia che il nostro
ordinamento non ripudia in linea di principio (artt. 12 codice penale e
672 - 674 codice di procedura penale) il riconoscimento delle sentenze
penali straniere.
La conclusione cui si è pervenuti coinvolge la censura di
violazione dell'art. 3 Cost., la quale, a parte la sua nebulosità, era
stata dal giudice a quo considerata "di riflesso".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del r.d.l. 11 febbraio 1944, n. 31, sollevata dal Tribunale
di Udine, con ordinanza in data 26 novembre 1975, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte