Sentenza n. 133/1986
Altra decisione · depositata il 09/06/1986 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto, notificati
il 23 aprile e 15 luglio 1980, depositati in Cancelleria il 30 aprile e
il 21 luglio 1980 ed iscritti ai nn. 9 e 19 del Registro 1980, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito dei provvedimenti n. 3775/80
dell'Intendente di Finanza di Verona del 16 febbraio 1980 e n. 8470
dell'Intendente di Finanza di Rovigo del 17 maggio 1980, relativi alle
competenze regionali in materia di opere idrauliche e conseguentemente
alla competenza per il rilascio delle concessioni.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'Avvocato Guido Viola per la Regione e l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con nota del 16 febbraio 1980 l'Intendenza di Finanza di
Verona invitava il sig. Crivellaro Vittorio, titolare di una
concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Menago con ponte
di cemento armato, assentita dall'Ufficio regionale del Genio Civile di
Verona il 3 gennaio 1980, a versare gli importi corrispondenti al
canone annuo all'Ufficio statale del Registro di Verona. Il
provvedimento dell'Intendenza era difforme da quanto disposto dallo
stesso Ufficio del Genio civile, il quale aveva invece invitato il
Crivellaro ad effettuare i versamenti a favore della Regione Veneto.
Secondo l'Intendenza, la titolarità del demanio fluviale resta
statale pure in regime di decentramento regionale, anche se diversa è
l'autorità che emana l'atto di concessione.
Avverso detto provvedimento dell'Intendenza di Finanza di Verona
solleva conflitto di attribuzione la Regione Veneto con ricorso
notificato il 23 aprile 1980, chiedendo l'annullamento dell'atto
impugnato per il difetto di attribuzione dello Stato in ordine alla
pretesa espressa nell'atto stesso, nonché, corrispondentemente, la
dichiarazione di appartenenza alla Regione delle competenze in ordine
alle concessioni idrauliche e ai relativi canoni.
Si assume dalla ricorrente che le attuali norme statali e regionali
attribuiscono alla Regione il potere di determinare ed incamerare il
canone per le concessioni ed autorizzazioni in materia idraulica sul
proprio territorio.
Più precisamente, per effetto dei d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8,
art. 2 lett. e), e 24 luglio 1977, n. 616, artt. 9, 11, 87 segg.,
attuativi degli artt. 117, 118, 119 Cost., sarebbero state trasferite
alla Regione le funzioni relative alle opere idrauliche di IV e V
categoria e non classificate, alle opere idrauliche di III categoria e
comunque a tutte le opere idrauliche, relative anche ai bacini
idrografici interregionali, con esclusione di quelle di I categoria.
Sempre alla Regione sarebbero state parallelamente trasferite anche le
funzioni relative alla polizia idraulica, e in generale alle opere
pubbliche che si eseguono nel territorio della Regione medesima e, in
particolare, per la materia delle cave e torbiere, il potere di
autorizzazione all'escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi
d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale
nonché la vigilanza sulle attività di escavazione (art. 62, lett. a),
d.P.R. n. 616).
Su tali basi, la legge del 27 aprile 1979, n. 32, della Regione
Veneto avrebbe inteso dettare una disciplina unitaria delle funzioni
amministrative riguardanti la polizia idraulica regolando il
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in
materia, e ciò con portata generale, anche se nella legge è posta in
particolare risalto l'estrazione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei
fiumi.
Non sarebbe d'altra parte fondata la tesi dell'Intendenza, che
afferma il diritto dello Stato sui beni appartenenti al demanio
fluviale. Invero, afferma la ricorrente, le concessioni regolate nella
legge regionale n. 32/79, in materia di acque pubbliche, dovrebbero
intendersi corrispondenti alle concessioni previste dal Testo Unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie, approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nella stessa
materia e concernenti, fra l'altro, le acque pubbliche in genere, oltre
che, in particolare, l'estrazione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei
fiumi e la costruzione di ponti su fiumi (artt. 97 e 98). La
titolarità del bene demaniale in capo allo Stato non potrebbe quindi
intaccare la spettanza del potere di esercitare la vigilanza e
attribuire le concessioni al soggetto pubblico cui la funzione è
attribuita, ed in cui si esprimerebbe appunto la funzione di polizia
delle acque ora regolata dalla legge regionale.
Né il trasferimento alla Regione del potere rivendicato
altererebbe sotto il profilo della proprietà pubblica il demanio
fluviale, poiché lo stesso legislatore statale avrebbe assoggettato al
medesimo regime normativo delle opere idrauliche sia l'estrazione della
ghiaia, sia la costruzione di ponti, ed avrebbe comunque trasferito
tali opere e i relativi poteri alla Regione senza nel contempo
trasferire a quest'ultimo ente la proprietà del bene.
Infine, la Regione afferma che il complesso di poteri di cui al
capo IV del d.P.R. n. 616 del 1977 trasferito alla Regione in tema di
opere pubbliche e di opere idrauliche in particolare, nonché dei
poteri in altre numerose materie, pure esse devolute alla Regione
stessa con altre disposizioni del medesimo decreto, renderebbe evidente
che non sussiste la pretesa esclusività dei poteri statali in materia
di demanio, e che si è, anzi, introdotto un criterio di collaborazione
fra Stato e Regione per tutte le attività oggetto della programmazione
nazionale e dei programmi regionali di sviluppo. Escluso il potere
statale di regolare in via unilaterale ed esclusiva la destinazione e
l'uso dei beni pubblici, la stessa configurazione del demanio statale
andrebbe rivista nel senso che, in materia di polizia idraulica e delle
acque e dei connessi poteri, allo Stato rimane la proprietà del bene e
la signoria della relativa destinazione di esso; mentre spetta alla
Regione tutto ciò che attiene alla gestione amministrativa e quindi
all'attuazione dei poteri.
1.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
L'Avvocatura contesta la fondatezza del ricorso affermando che le
norme invocate dalla Regione hanno disciplinato il trasferimento di
funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, ma non hanno inciso
sulla titolarità dei beni appartenenti al pubblico demanio, la quale
resterebbe disciplinata dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281
e riservata allo Stato in relazione ai corsi d'acqua pubblica. Ancora
allo Stato, di conseguenza, competerebbero i canoni delle relative
concessioni.
2.1. - Con nota del 17 maggio 1980, diretta al locale Ufficio del
Genio civile della Regione Veneto, l'Intendenza di Finanza di Rovigo,
richiamandosi alle istruzioni ricevute dalla Direzione Generale del
Demanio - in cui si affermava che in tutte le ipotesi di utilizzazione
dei beni del demanio pubblico, marittimo, lacuale, fluviale, ad
esclusione di quelle a scopo turistico ricreativo previste dalla delega
di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, "spetta agli organi
regionali (uffici del Genio civile) soltanto il potere di esprimere il
parere circa la compatibilità dell'utilizzazione con il regime
idraulico del corso d'acqua, ferma restando la competenza dello Stato a
rilasciare le concessioni con introito dei relativi canoni "disponeva
che l'ufficio stesso si attenesse alla direttiva sopra ricordata in
relazione alle procedure da adottare per le concessioni relative
all'occupazione di superfici costituenti rilevati arginali a mare c.d.
di prima difesa nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle.
A fondamento della disposizione l'Intendenza di Finanza distingue
fra "polizia idraulica" - attività amministrativa diretta alla tutela
delle opere idrauliche e del buon regime idraulico dei corsi d'acqua,
disciplinata dagli artt. da 93 a 101 del T.U. approvato con R.D. 25
luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche ed affidata alla competenza
del Ministero dei lavori pubblici (uffici del Genio civile) - e
"polizia delle acque", attività diretta alla tutela delle acque
pubbliche mediante la regolamentazione degli usi delle stesse, prevista
dal T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e
sugli impianti elettrici nonché dal Regolamento per la derivazione e
utilizzazione delle acque pubbliche del 14 agosto 1920, n. 1285.
Tale distinzione sarebbe stata confermata dal d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, che tratta separatamente di acque (art. 88 n. 12 e art.
90) e di opere idrauliche (art. 88 n. 2 e art. 89). Con l'art. 90
dello stesso d.P.R. sarebbero state delegate alle Regioni le sole
funzioni concernenti la "polizia delle acque". Comunque, le competenze
trasferite alla Regione riguarderebbero unicamente l'esercizio di
funzioni amministrative senza comportare il passaggio di proprietà di
beni del demanio idraulico statale.
Di conseguenza, il potere di determinare e riscuotere i canoni per
le relative concessioni spetterebbe pur sempre allo Stato.
Secondo l'Intendenza, infine, la legge n. 32 del 1979 della Regione
Veneto oltrepasserebbe i limiti segnati ai poteri regionali con il già
richiamato d.P.R. n. 616 del 1977.
Contro l'anzidetto provvedimento dell'Intendenza di Finanza, la
Regione Veneto solleva conflitto di attribuzione con ricorso notificato
il 15 luglio 1980 chiedendo, previa dichiarazione di illegittimità
dell'atto impugnato e delle relative istruzioni ministeriali,
dichiararsi la competenza della Regione al rilascio delle concessioni
di cui all'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, nonché
alla determinazione e riscossione del relativo canone.
La Regione ripete le argomentazioni già svolte nella difesa
relativa al ricorso contro il sopra menzionato provvedimento
dell'Intendenza di Finanza di Verona e ribadisce l'affermazione che la
legge regionale n. 32 del 1979 concerne tutta la materia della polizia
idraulica e quindi ricomprende l'azione di tutela e vigilanza, nonché
gli atti autorizzativi e concessivi relativi alle opere idrauliche e
loro pertinenze sui corsi di acqua.
Rileva altresì la ricorrente l'inefficacia di ogni censura alla
legge regionale formulata al di fuori del giudizio di legittimità
costituzionale.
2.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Anche in questo giudizio l'Avvocatura contesta la fondatezza del
ricorso con argomentazioni analoghe a quelle esposte in occasione del
ricorso della Regione avverso il sopra menzionato provvedimento
dell'Intendenza di Finanza di Verona.
3. - In prossimità dell'udienza, la difesa della Regione Veneto -
relativamente al secondo conflitto - e l'Avvocatura dello Stato -
relativamente ad entrambi i giudizi - hanno depositato memorie
aggiuntive, sviluppando le argomentazioni già svolte e insistendo
nelle conclusioni adottate.
4. - La trattazione dei presenti ricorsi era stata assegnata
all'udienza pubblica del 13 marzo 1984. La Corte, con ordinanza n.
160/84, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri e la
Presidenza della Giunta regionale del Veneto facessero pervenire,
rispettivamente: il testo integrale della circolare del Ministero delle
Finanze, Direzione Generale Demanio, ed eventuali successive istruzioni
impartite in materia dal Ministero delle Finanze; l'indicazione dei
tipi di utilizzazione dei beni demaniali cui tendono le richieste di
concessione, delle quali è cenno nella nota dell'Ufficio regionale del
Genio civile di Rovigo, diretta all'Intendenza di Finanza.
L'una e l'altra amministrazione hanno provveduto a depositare i
documenti richiesti.
5. - Nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986, il giudice La Pergola
ha svolto la relazione e la difesa della ricorrente e l'Avvocato dello
Stato hanno ribadito le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - Questa Corte è stata investita di due conflitti di
attribuzione con ricorsi della Regione Veneto, rispettivamente
notificati il 23 aprile ed il 15 luglio del 1980, com'è spiegato in
narrativa.
La prima delle controversie in esame trae origine da un atto
dell'Intendenza di Finanza di Verona del 16 febbraio 1980. Gli organi
regionali avevano, sulla base della legge veneta 27 aprile 1979, n. 32,
assentito alla ditta Crivellaro la concessione di attraversare con un
ponte in cemento armato il fiume Menago, nel Comune di Bovolone;
l'Ufficio regionale del Genio civile di Verona ha conseguentemente
determinato il canone annuo di concessione (in misura diversa da quella
in precedenza stabilita dall'Intendenza di Finanza), invitando
l'anzidetta ditta a versarlo direttamente alla Regione. Con l'atto
impugnato in questa sede, l'Intendenza, sull'assunto che il canone sia
tuttora di spettanza statale, ha, dal canto suo, successivamente
invitato il concessionario a versarlo non alla Regione, ma al locale
Ufficio del Registro. La questione posta alla Corte è, allora, quella
di stabilire se, in relazione alla concessione idraulica che qui viene
in considerazione, spetti allo Stato, oppure alla Regione, determinare
ed incamerare il canone dovuto dal concessionario.
Il secondo conflitto è sollevato dalla ricorrente per avere
l'Intendenza di Finanza di Rovigo prodotto - in risposta ad una nota
del locale Ufficio regionale del Genio civile - una lettera, in data 17
maggio 1980, nella quale si afferma che compete, anche qui, non alla
Regione, ma allo Stato, assentire alle autorizzazioni e concessioni di
polizia idraulica, le quali concernono, nella specie, rilevati arginali
a mare, c.d. "di prima difesa", nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle.
In quest'ultimo caso, si tratta, quindi, di decidere se la competenza
di adottare l'atto di concessione avente l'oggetto testé descritto
spetti allo Stato ovvero alla Regione. Le due questioni di cui la Corte
è chiamata ad occuparsi sono connesse. I relativi giudizi possono
essere riuniti e congiuntamente decisi.
2. - Giova, prima di tutto, ricordare in quali termini la
ricorrente deduca la lesione della propria sfera di attribuzione,
garantita dagli artt. 117- 119 Cost. e dalla legislazione ordinaria che
ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative concernenti le
opere idrauliche ed altre attribuzioni in varia guisa interferenti nel
settore (cfr. d.P.R. n. 616/1977). Nell'uno e nell'altro atto
dell'Intendenza di Finanza si assume, precisamente, che il
trasferimento delle anzidette funzioni "nulla ha innovato circa la
titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al
demanio fluviale". Titolare di questo diritto, ritiene l'Intendenza,
è rimasto lo Stato. Restando riservata ai competenti organi del
Ministero delle Finanze l'amministrazione dei beni demaniali, nessuna
disposizione della legge regionale n. 32/79 avrebbe, ad avviso
dell'Intendenza di Finanza di Verona, inteso, o comunque potuto,
conferire alcun titolo alla Regione per determinare ed incamerare il
canone di concessioni, le quali concernono, come qui accade,
l'utilizzazione di beni demaniali. L'Intendenza di Rovigo muove
anch'essa dalle premesse testé riferite per dedurne, sulla base di
istruzioni impartite dalla Direzione generale del Demanio, che il
d.P.R. n. 616/77, in conformità del criterio discretivo adottato nella
previgente legislazione, pone distinte discipline relativamente alla
polizia o tutela delle acque pubbliche, che si connette con la
disciplina degli usi delle stesse, e alla polizia o tutela delle opere
idrauliche, che concerne il buon regime del corso d'acqua: la polizia
delle acque è delegata alle Regioni (art. 90 d.P.R. n. 616/77); quanto
alle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, esse
sarebbero state attribuite alle Regioni, senza. tuttavia, espressa
menzione dei relativi poteri di polizia. Dal sistema vigente, sempre a
giudizio dell'Intendenza di Rovigo, si ricava, in via
d'interpretazione, che alle Regioni debbano, in materia di polizia
idraulica, intendersi trasferite solo le attribuzioni prima spettanti
al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del Testo Unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie, approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Di qui la
conclusione secondo la quale in tutte le ipotesi di utilizzazione dei
beni del demanio pubblico - ad esclusione di quelle a scopo
turistico-ricreativo, per le quali è espressamente prevista altra
delega alle Regioni, ex art. 59 del d.P.R. n. 616 - spetta agli organi
regionali "soltanto di esprimere il parere circa la compatibilità
dell'utilizzazione" (del bene demaniale, conseguente al provvedimento
da adottare) "con il regime idraulico"; mentre spetta allo Stato
assentire alla concessione, oltre che determinare ed incamerare il
relativo canone.
Ora, alle affermazioni dell'Intendenza di Finanza la ricorrente
oppone che le funzioni ad essa trasferite in materia di opere
idrauliche vanno configurate alla stregua dei principi informatori del
d.P.R. n. 616 (la tassatività delle competenze residuate allo Stato,
per un verso, e, per l'altro, organicità del settore devoluto alle
Regioni; la generale previsione secondo cui le funzioni amministrative
delle Regioni si collegano con quelle di polizia; la puntuale ed
espressa delega alle Regioni della polizia delle acque; le attribuzioni
ad esse conferite con riferimento alle opere pubbliche nel territorio
regionale; e così via). Le norme di trasferimento avrebbero, insomma,
investito la Regione di tutte le competenze occorrenti ad esercitare le
funzioni di vigilanza e di polizia, nelle quali sarebbe implicitamente,
ma chiaramente radicato anche il potere di disporre in ordine alle
concessioni ed autorizzazioni aventi per oggetto opere idrauliche; e
ciò, sotto tutti gli aspetti, per i quali l'Intendenza di Finanza
rivendica la competenza dello Stato ed avanza, altresì, la pretesa di
declassare al piano del semplice parere la funzione spettante alla
ricorrente. Dopo di che, la disciplina della specie andrebbe ricondotta
sotto il generale regime concessorio dettato con la legge veneta n.
32/1979. Nulla toglie al fondamento delle conclusioni dinanzi esposte -
asserisce la Regione - il fatto che lo Stato mantenga il diritto di
proprietà sui beni appartenenti al demanio fluviale. Per quel che
concerne l'attuale decisione, il decentramento delle funzioni,
intervenuto successivamente alla produzione dei corpi normativi che
regolano acque pubbliche ed opere idrauliche, imporrebbe all'interprete
di distinguere, nella sfera del demanio, l'ambito di residua competenza
statale, in cui gli organi centrali potrebbero, se mai, istituire un
canone ricognitivo del diritto di proprietà, e quello in cui operano,
in relazione al bene demaniale, i poteri di autonomia: dai quali ultimi
la Regione verrebbe, senza necessità di apposita ed espressa
attribuzione, a trarre il titolo giustificativo, sia della
determinazione e spettanza del canone, sia - in considerazione
dell'attività di gestione e delle funzioni di polizia ad essa
trasferite - dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi e
concessori, attualmente previsti dalla legge.
La tesi della Regione sarebbe, poi, confortata da altri dati del
vigente ordinamento. così, in particolare, la ricorrente deduce che il
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, contenente modificazioni delle leggi
sulle tasse per le concessioni governative ha eliminato dalle tasse di
concessione quelle relative agli atti compresi nell'art. 97 del T. U.
del 1904 sulle opere idrauliche; il legislatore avrebbe con ciò tenuto
conto del fatto che, trasferite le funzioni in discorso alle Regioni,
le concessioni gravate da tale onere fiscale non sarebbero più state
di competenza dello Stato.
3. - Va aggiunto che, con riguardo ai giudizi riuniti ai fini della
presente decisione e dopo l'udienza pubblica del 13 marzo 1984, la
Corte ha pronunziato un'ordinanza istruttoria (n. 160/84), volta ad
acquisire agli atti il testo integrale della lettera-circolare del
Ministero delle Finanze, menzionata nella nota dell'Intendenza di
Finanza di Rovigo (v. sopra sub 2.1) e a conoscere i tipi di
utilizzazione dei beni demaniali contemplati dalle richieste di
concessione, alle quali si riferisce la sopra richiamata nota
dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo (10 maggio 1980, n.
3188), diretta all'Intendenza di Finanza di quella città.
La Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionale
hanno provveduto agli adempimenti richiesti. La circolare della
Direzione Generale del Demanio contiene, in buona sostanza, le
affermazioni fatte dall'Intendenza di Rovigo sull'assetto delle
competenze, e sulla relativa distribuzione fra Stato e Regioni. Lo
stesso deve dirsi di altri provvedimenti della Direzione Generale del
Demanio (29 dicembre 1980; 10 dicembre 1983), diretti, il primo
all'Intendenza di Belluno, l'altro a tutte le Intendenze del Veneto,
fatti pervenire alla Corte dalla Presidenza del Consiglio in
ottemperanza all'anzidetto provvedimento istruttorio. La Giunta
regionale del Veneto ha per parte sua precisato che le concessioni cui
si fa riferimento nella citata nota dell'Ufficio regionale del Genio
civile di Rovigo riguardano l'utilizzazione dei beni demaniali elencati
nell'art. 97 del T. U. n. 523/1904, e nella specie, precisamente,
costruzioni di rampe di accesso, attraversamenti aerei, sfalci di
prodotti erbosi su rilevati arginali. Le concessioni per queste ed
altre utilizzazioni dello stesso genere, soggiunge la Presidenza della
Giunta regionale, sono rilasciate dagli uffici regionali del Genio
civile, sulla base dell'art. 6 della legge regionale n. 32/1979.
4. - Delle questioni poste alla Corte va, in ordine logico,
considerata per prima quella che riguarda il potere di adottare il
provvedimento concessorio. La ricorrente fa, invero, discendere
dall'asserzione che tale competenza è stata ad essa attribuita anche
l'ulteriore conseguenza, di cui sopra si è detto: assentita la
concessione, spetterebbe altresì alla Regione di determinare il canone
ed incamerarlo. A1 riguardo s'impone subito una precisazione.
La Regione non contesta che lo Stato mantenga il diritto di
proprietà sul bene appartenente al demanio fluviale. La ricorrente non
deduce nemmeno di essere, in base alle funzioni ad essa trasferite,
abilitata a rilasciare concessioni di uso del bene demaniale; essa
lamenta che lo Stato abbia preteso di emanare i provvedimenti
contemplati negli artt. 97 e 98 del T. U. 1904, in materia di opere
idrauliche, dei quali rivendica la spettanza, evidentemente
sull'assunto che si tratti di veri e propri atti di concessione, la cui
emanazione è stata demandata alle Regioni, quando, per il settore in
discorso, sono state ad esse trasferite le funzioni amministrative e di
polizia. Se così è, sovviene però il rilievo, formulato dalla difesa
dello Stato, che i provvedimenti, della cui spettanza si controverte,
sono qualificati dalla legge solo come autorizzativi: sono o "speciali
autorizzazioni", o "permessi", così testualmente definiti nel senso
proprio del termine, per modo che, ai fini dell'esecuzione delle opere,
le quali interessano corsi d'acqua pubblica, l'organo autorizzante è
chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'opera da
eseguire con il buon regime delle acque. Posto ciò, non occorre
indagare se qui versiamo di fronte ad una funzione trasferita alla
ricorrente, in quanto connessa o addirittura afferente al settore delle
opere idrauliche, o all'altra funzione, concernente la polizia delle
acque, che alla Regione è soltanto delegata, e nell'esercizio della
quale essa non sarebbe, secondo la più recente giurisprudenza di
questa Corte (sentenza n. 359/1985), nemmeno assistita dal mezzo di
tutela offerto, in relazione alla sua propria sfera di attribuzioni,
dal regolamento di competenza. Ai fini della presente decisione, basta
osservare che il provvedimento autorizzativo, per via della funzione
alla quale esso è predisposto, non era, né può oggi considerarsi,
titolo idoneo a costituire in capo al privato concessionario i diritti,
cosiddetti reali, sul bene demaniale oggetto dell'uso speciale
assentito. Giustamente, dunque, la difesa dello Stato deduce che,
quando l'esecuzione dell'opera autorizzata comporta l'occupazione o
l'uso di tale bene il provvedimento autorizzativo, concernente la
compatibilità dell'opera con il buon regime delle acque, dovrà essere
seguito dal provvedimento concessorio di carattere costitutivo,
indispensabile perché il concessionario fruisca dei diritti e delle
azioni scaturenti dagli artt. 823, primo comma, e 1145, secondo e terzo
comma, c.c.. In ragione del sottostante regime del bene demaniale, il
potere di concessione, che qui viene in rilievo, compete, peraltro,
necessariamente allo Stato e ricade nella sfera di attribuzione degli
organi del Ministero delle Finanze, istituzionalmente preposti
all'amministrazione dei beni anzidetti. Queste funzioni
dell'amministrazione delle Finanze hanno una loro autonoma e perdurante
ragione d'essere e non toccano la materia delle opere pubbliche, né
quella della polizia delle acque: ecco perché esse non sono coinvolte
nel trasferimento (e nemmeno, è appena il caso di aggiungere, nella
delega) delle attribuzioni prima spettanti agli organi statali, ed ora
invocate in giudizio dalla ricorrente.
5. - I rilievi fin qui svolti conducono a ritenere che il ricorso
sia infondato anche per quanto riguarda la determinazione e la
spettanza del canone. Si voglia configurare il canone di concessione
come un'imposizione di carattere tributario, oppur no, è un dato
decisivo per la soluzione del problema rimesso alla Corte che il bene
del demanio fluviale non è stato trasferito al demanio della Regione,
laddove il non controverso diritto statale di proprietà sul bene
costituisce un indefettibile presupposto del canone che si esige dal
concessionario.
Le ragioni fin qui dette conducono alla seguente altra conclusione:
spetta allo Stato determinare il canone relativo alle concessioni, che
nel caso in esame esso rilascia; ed è alle casse dello Stato che il
canone va versato, per l'introito nell'apposito capitolo del bilancio.
D'altra parte, la funzione autorizzativa in materia di opere idrauliche
spetta alla ricorrente nella sua pienezza e tipicità e non scade, come
si vorrebbe dall'Intendenza di Finanza, all'emanazione di pareri. Se,
poi, la ricorrente possa, in virtù di queste attribuzioni, istituire,
anche con proprie leggi, oneri di sua spettanza a carico del soggetto
autorizzato all'esecuzione dell'opera è altro problema, di cui la
Corte non è chiamata ad occuparsi. Oneri del genere sarebbero in ogni
caso nuovi e diversi dal canone che viene in considerazione nel
presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che spetta allo Stato rilasciare la concessione per
l'occupazione di superfici costituenti rilevati arginali a mare c.d. di
prima difesa nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle, nonché determinare
e riscuotere il relativo canone;
b) dichiara che spetta allo stato determinare e riscuotere il
canone relativo alla concessione per l'attraversamento del fiume Menago
con ponte in cemento armato nel Comune di Bovolone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte