Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, secondo

comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Legge sulla tutela sociale

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in

relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza

emessa il 1° agosto 1989 dal Pretore-giudice tutelare di Lecco nel

procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Pesenti Rossi

Cristina, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore-giudice tutelare di Lecco, con ordinanza

emessa il 1° agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma della

Costituzione, dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n.

194, in relazione all'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui

prevede che il giudice tutelare territorialmente competente debba

identificarsi in quello del luogo in cui opera la struttura

socio-sanitaria;

che secondo il giudice a quo la norma denunziata consente che la

donna si rivolga a medico, consultorio o struttura sanitaria diversi

da quelli di sua residenza, determinando così ella stessa il Giudice

tutelare competente e, perciò, sottraendosi in tal modo al "giudice

naturale" ex art. 25, primo comma della Costituzione, che è

prefissato dal legislatore, in base a criteri generali, in guisa che

competente dovrebbe sempre essere il Giudice tutelare del luogo dove

la minore risiede;

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 463 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978 n.

194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Lecco,

con ordinanza 1° agosto 1989 in riferimento agli artt. 24, secondo

comma e 25, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte