Sentenza n. 133/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 69r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, promosso con ordinanza
emessa l'11 aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento
civile vertente tra Cantelli Rita e I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 490
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Cantelli Rita;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avvocato Franco Agostini per Cantelli Rita;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa l'11 aprile 1990 il Pretore di Bologna, nel
procedimento civile vertente tra Rita Cantelli e I.N.A.D.E.L., ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69, primo comma, del
r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per
le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge
9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di
riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi
delle scuole universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma
sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in
servizio, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.
In punto di fatto alla signora Cantelli, che aveva conseguito
presso l'Università di Bologna il diploma di "tecnico-fisioterapista
e della riabilitazione", indispensabile per l'assunzione al lavoro
presso la USL n. 27 di quella città, non era stato dato di
riscattare il periodo di frequenza del corso di studi per conseguire
tale diploma.
L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 69,
primo comma, del r.d.l. n. 680 del 1938 sull'ordinamento della
C.P.D.E.L. agli impiegati iscritti alla Cassa, "muniti di laurea o di
titolo equipollente", è concessa la facoltà di chiedere il riscatto
degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi
corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano
prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera.
La norma, allo stato, non consente di estendere il riscatto alla
durata dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali,
giacché il relativo diploma non corrisponde alla laurea o a un
titolo equipollente riconosciuto dalle leggi sull'istruzione
superiore, cosicché non è neanche possibile usufruire di tale
periodo ai fini della indennità premio di servizio in quanto le relative disposizioni fanno appunto riferimento, giusta l'art. 12 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, ai contenuti dell'art. 69 r.d.l. n. 680
portato al presente esame.
Con atto depositato il 30 luglio 1990 si è costituita la signora
Rita Cantelli, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini,
insistendo per l'accoglimento nei termini posti dall'ordinanza. Considerato in diritto
1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli enti locali) stabilisce,
per la liquidazione dell'indennità premio di servizio, la facoltà
di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini
del trattamento di quiescenza.
Risulta perciò applicabile alla presente fattispecie, come il
remittente rileva, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali). Questo circoscrive, tuttavia, il riscatto ai soli
anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la
carriera intrapresa.
1.2. - L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità
costituzionale della descritta normativa, ravvisandola -
ex artt. 3 e 97 della Costituzione - irrazionalmente discriminante
nei riguardi di chi abbia conseguito presso scuole dirette a fini
speciali universitarie il titolo per l'esercizio dell'attività di
tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, con conseguente
accesso alle corrispondenti mansioni.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo,
reiteratamente, che la legislazione in tema di riscatti è
tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita,
quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica
ricoperta, ogni migliore considerazione.
In tale ottica, già per il riconoscimento degli studi intesi al
conseguimento del titolo di assistente sociale seguiti presso scuole
universitarie del medesimo grado, la Corte ha favorevolmente
apprezzato e riconosciuto la validità di quanto qui asserito (sent.
n. 426 del 1990).
Del pari, pertanto, la medesima normativa - art. 69 r.d.l. n. 680
del 1938 - si presenta irrazionale e quindi costituzionalmente
illegittima nella parte in cui, per l'odierna fattispecie, non
risulta soddisfare gli enunciati principi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,
del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)
convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di
tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle
scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia
stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa
ammissione in servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte