Sentenza n. 133/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
lettera c) - recte: dell'art. 4, secondo comma, lettera d) - della
legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed
ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica
dirigenziale), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1994 dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso
proposto da Vecchione Cesare contro la Regione Campania ed altri,
iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Vecchione Cesare e della Regione
Campania;
Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Sergio Como per Vecchione Cesare e Sergio
Ferrari per la Regione Campania.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 1992, il dott. Cesare
Vecchione, dirigente di prima fascia presso la Regione Campania,
impugnava la graduatoria dei partecipanti alla selezione per
l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale
della Giunta regionale della Campania ai sensi della legge di quella
Regione 4 luglio 1991, n. 13. L'impugnativa veniva effettuata in
relazione al punteggio riportato dal ricorrente, che ne aveva
determinato il collocamento al centosessantanovesimo posto della
graduatoria, con conseguente esclusione dai posti disponibili nella
qualifica superiore a quella in atto posseduta.
Nel corso del relativo giudizio, l'adito Tribunale amministrativo
regionale della Campania, con ordinanza del 23 novembre 1994 (r.o.
n. 263 del 1995), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c) - recte: dell'art. 4,
secondo comma, lettera d) - della citata legge della Regione Campania
n. 13 del 1991, che, con riferimento alla valutazione dei titoli dei
partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica
dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania,
prevede l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto
in carriera direttiva in un ruolo diverso da quello regionale,
riconosciuto con il decreto di inquadramento regionale, fino ad un
massimo di cinque punti a prescindere dalla durata del servizio.
Osserva al riguardo il giudice a quo che il ricorrente, avendo
prestato servizio per circa undici anni nella carriera direttiva
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza agli statali (ENPAS),
avrebbe subito una riduzione di sei punti rispetto ad un ipotetico
computo degli anni di servizio già riconosciuti utili ai fini
dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Tale situazione evidenzierebbe il contrasto della disposizione
censurata con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che prefigurano
l'applicazione del principio di eguaglianza in termini generali e
sotto il profilo del rispetto delle norme relative al pubblico
impiego, per il quale il principio di uguaglianza opera attraverso il
richiamo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione
pubblica.
Tali principi sarebbero stati violati sotto la specie della mancata
valutazione di titoli di servizio che, in sede di primo
inquadramento, erano stati invece riconosciuti dalla pubblica
amministrazione. Con conseguente disincentivazione di coloro che, tra
i candidati, hanno maggiore esperienza professionale, a vantaggio di
altri che ne hanno, invece, in misura minore.
2. - Nel giudizio si è costituito il ricorrente, dott. Vecchione,
che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma denunciata, rilevando la illogicità della disciplina del
calcolo dei titoli di servizio come regolata dalla legge della
Regione Campania n. 13 del 1991.
In particolare, ha osservato che, mentre l'espletamento di
attività di coordinamento di un servizio - così come disciplinata
legislativamente - potrebbe incidere in misura rilevante sul
complesso dei punti attribuiti ai titoli, le funzioni direttive già
svolte rileverebbero, agli stessi fini, in misura assai ridotta. Ciò
apparirebbe tanto più irragionevole ove si consideri che, mentre
l'incarico di coordinamento è conferito con atto della Giunta
regionale, indipendentemente da qualunque procedura selettiva, le
funzioni direttive sono, al contrario, conseguite previo concorso, e
sviluppano nel dipendente una sempre maggiore consapevolezza e
conoscenza di norme, procedure e principi dell'azione amministrativa.
3. - Ha altresì spiegato intervento la difesa della Regione
Campania, che ha preliminarmente eccepito la irrilevanza della
questione nel giudizio a quo, in quanto l'eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non
determinerebbe il mutamento della situazione del ricorrente non
consentendogli, comunque, di raggiungere una posizione utile in
graduatoria.
Nel merito sarebbe da escludere un uso irragionevole del potere
legislativo.
La norma regionale in questione, infatti, non avrebbe inteso
limitare la valutazione dei servizi pregressi utili solo a quelli
prestati come personale inquadrato nei ruoli regionali, con
esclusione dei servizi svolti presso altri enti pubblici.
Al contrario, questi ultimi sarebbero stati oggetto di specifica
attenzione; peraltro, nel bilanciamento tra i diversi servizi, si
sarebbe tenuto nella dovuta considerazione, avuto anche riguardo alle
finalità cui la selezione era preordinata, il servizio prestato
presso la Regione. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art.
4, secondo comma, lettera d), della legge della Regione Campania 4
luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per
l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) - così individuata la
norma censurata, erroneamente indicata dal giudice a quo nell'art.
4, primo comma, lettera c), della stessa legge - nella parte in cui
prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di
partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica
dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania,
l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto in
carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale, e
riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un
massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio.
Viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione
per la mancata valutazione dei titoli di servizio (anni di servizio
successivi al quinto) che, invece, in sede di primo inquadramento
sono stati già riconosciuti: in tal modo verrebbero disincentivati
quelli che, tra i candidati, hanno maturato una maggiore esperienza
professionale, a vantaggio di altri, che ne hanno, invece, in misura
minore.
2. - Preliminarmente occorre inquadrare la disposizione denunciata
sulla valutazione del servizio di cui alla lettera d), servizio
diverso da quello di ruolo regionale in livello direttivo ovvero
ottavo o nono livello, nell'ambito del sistema di ripartizione del
punteggio per la valutazione dei titoli adottato dalla legge
regionale citata. Tale ripartizione di punteggio, con limiti massimi
per ciascuna categoria prevista (titoli di servizio: punti
sessantacinque; titoli di studio e professionali: punti venti;
curriculum: punti dieci; titoli vari comprendenti pubblicazioni e
attività collegate con la Regione: punti tre), disponeva per alcune
categorie una ulteriore suddivisione interna, con altrettanti limiti
massimi di punti per sottocategorie e con prefissione di ulteriori
limiti per gruppi di sottocategorie. Ovviamente la legge regionale si
preoccupava di assicurare un equilibrio tra i vari titoli operando la
scelta di attribuire valori ponderali diversi, attraverso il sistema
di punteggi differenziati e di limiti massimi, scelta rientrante
nella discrezionalità di una politica di selezione attitudinale per
la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire
a titoli indicativi di esperienza professionale e capacità
organizzative e direttive.
Tali scelte discrezionali del legislatore possono essere sindacate,
in questa sede di legittimità costituzionale, sotto l'aspetto della
loro ragionevolezza e possono essere dichiarate incostituzionali nei
casi di palese arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza delle
stesse (sentenza n. 331 del 1988 in fattispecie analoga di concorso
per copertura di posti di seconda qualifica dirigenziale; v., anche,
da ultimo, sentenze n. 4 del 1994; nn. 448, 324, 236 e 219 del 1993).
Su questo piano della ragionevolezza delle scelte, il legislatore
regionale da un canto non può escludere qualsiasi valutazione dei
servizi prestati in precedenza (rispetto al periodo regionale) alle
dipendenze di altri enti pubblici compreso lo Stato (sentenza n. 331
del 1988), mentre lo stesso servizio può essere diversamente
valutato a seconda delle finalità cui la valutazione è ispirata
(sentenza n. 879 del 1988)
3. - Da sottolineare che il sistema di ripartizione di punteggio
della legge regionale denunciata riguardava la selezione per
l'accesso ad una elevata qualifica (seconda qualifica dirigenziale)
di personale, come quello regionale, con provenienze diverse, immesso
nei ruoli regionali sia per concorsi diretti, sia per inquadramento a
seguito del passaggio da Stato e da altri enti di varia
configurazione e soprattutto con ordinamenti e selezioni diverse di
accesso, sicché si imponeva - in una selezione per la dirigenza, per
cui l'anzianità non può avere valore fondamentale - l'esigenza di
limiti per categorie e sottocategorie ad evitare la prevalenza
indifferenziata di anzianità di servizio o di qualifiche.
4. - La circostanza che il sistema usuale della prefissione di
limiti di punteggio attribuibile a ciascuna categoria o
sottocategoria porti a limitazione di valutabilità, una volta che si
è raggiunto il punteggio massimo fissato per la singola previsione
di titoli valutabili, comporta naturalmente che singoli candidati non
possono invocare utilmente titoli o periodi, quando questi sono in
eccesso rispetto ai limiti di punteggio. Ciò non è di per sé
indice di violazione del principio di eguaglianza, quando, come nella
specie, la scelta dei limiti sia stata effettuata in astratto ed in
via generale sulla base di una finalità selettiva, che non appare
manifestamente irragionevole sotto i profili lamentati nell'ordinanza
di rimessione (mancata considerazione di servizio eccedente prestato
presso l'ente di provenienza malgrado il riconoscimento in sede di
inquadramento).
Del resto, il riconoscimento in via amministrativa del servizio
pregresso anteriormente alla immissione nei ruoli regionali produce
la ricongiunzione piena dei servizi ai fini economici e di anzianità
di inquadramento, nonché per gli effetti previdenziali, ma non
comporta affatto una equiparazione totale per le future valutazioni
concorsuali e selettive del servizio pregresso in altro ente con
quello di ruolo presso la stessa Regione. Infatti, il legislatore
regionale ha il potere di dare successivamente un distinto indice
attitudinale, in sede di valutazione concorsuale, in relazione al
datore di impiego e alle attribuzioni non coincidenti. D'altro canto,
lo stesso legislatore, con una scelta non irragionevole, ha fissato
separati limiti di punteggio anche per il servizio di ruolo regionale
(punteggio che il dipendente proveniente da altro ente poteva
invocare).
Infine, giova notare che, secondo la legge regionale n. 13 del
1991, l'intero periodo di servizio presso l'ente di provenienza
rientrava tra gli elementi suscettibili di essere valutati in sede di
attribuzione di punteggio per il curriculum, in proporzione al
livello di responsabilità ricoperto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, lettera d) della legge della Regione
Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla
selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte