Sentenza n. 133/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione
Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2 (Interpretazione autentica
del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n.
3), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1996 dalla Corte di
cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Dario Stablum contro
Danilo Noziglia ed altri e da Mario Bruccoleri ed altro contro Dario
Stablum, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Dario Stablum nonché l'atto di
intervento della regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Mario Bertolissi per Dario Stablum e gli avvocati
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudicare di due ricorsi proposti avverso una sentenza
della Corte d'appello di Trento, che aveva dichiarato
l'incompatibilità di Dario Stablum alla carica di assessore comunale
di Bressanone dallo stesso già ricoperta per tre mandati
consecutivi, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa l'11 marzo
1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge
della regione Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2
(Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 7 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3), che è intervenuta sulla legge che
disciplina l'elezione diretta del sindaco e modifica il sistema di
elezione dei consigli comunali, la quale stabilisce anche i casi di
incompatibilità alla carica di assessore, disponendo che colui che
ha ricoperto tale carica per tre mandati consecutivi non può essere
immediatamente rieletto o nominato alla stessa carica (art. 7, comma
5, della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994). La legge
denunciata si qualifica come di interpretazione autentica di questa
disposizione e stabilisce che ai fini della non immediata
rieleggibilità o nominabilità alla carica di assessore va fatto
riferimento ai soli mandati già svolti come assessore a partire
dalle prime elezioni effettuate in base alla legge che ha introdotto
il nuovo sistema.
Lo stesso divieto di immediata rieleggibilità dopo tre mandati
consecutivi è stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge regionale
n. 3 del 1994 per il sindaco, al quale tuttavia, secondo quanto
prevede espressamente la stessa legge, la causa di ineleggibilità si
applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 5, comma 4).
Il giudizio di legittimità costituzionale non investe la
disposizione che limita il numero dei mandati consecutivi che possono
essere svolti dalla medesima persona. Un dubbio di legittimità
costituzionale relativo a tale regola è stato, difatti, ritenuto
manifestamente infondato dalla Corte di cassazione, che ha
considerato la preclusione alla nomina come diretta ad evitare che il
potere sia esercitato a lungo dallo stesso soggetto ed a favorire un
ricambio nella titolarità delle cariche amministrative, escludendo
che il limite dei tre mandati comprima irragionevolmente il diritto
di elettorato passivo o determini una disparità di trattamento, in
presenza di una disciplina diversa per le cariche di sindaco e di
assessore.
La Corte di cassazione ha ritenuto, invece, che la legge di
interpretazione autentica, stabilendo retroattivamente che ai fini
del limite alla rieleggibilità debbano essere considerati solo i
mandati svolti successivamente alla legge, possa essere in contrasto
con l'eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (artt. 3 e 51
Cost.). Secondo questo principio dovrebbero essere predeterminate le
condizioni per l'accesso alle cariche pubbliche, perché tutti i
cittadini si trovino in posizione di eguaglianza rispetto alla
competizione elettorale. La legge denunciata, invece, nella parte in
cui dispone retroattivamente che non si considerano i mandati già
svolti prima della introduzione del limite al numero di mandati,
sanerebbe la posizione di coloro che sono stati illegittimamente
eletti o nominati alla carica, in dispregio di coloro che, in
ossequio alla legge, non avevano posto la loro candidatura alla
carica o che correttamente non erano stati nominati.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito Dario
Stablum, parte nel giudizio principale, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
La parte privata sostiene, nell'atto di costituzione ed in una
successiva memoria, che è inesatto il presupposto interpretativo
enunciato dal giudice rimettente. Difatti l'unica interpretazione
conforme a Costituzione della norma che stabilisce l'ineleggibilità
alla carica di assessore di chi ha ricoperto la medesima carica per
tre mandati consecutivi, dovrebbe portare a tener conto dei soli
mandati svolti successivamente all'entrata in vigore della legge che
ha posto questo limite. Altrimenti si determinerebbe una
irragionevole disparità di trattamento rispetto all'analogo limite
previsto per il sindaco, che opera solo per i mandati successivi
all'entrata in vigore della legge.
Ad avviso della parte privata, la disposizione denunciata non
avrebbe carattere innovativo, ma porrebbe solo fine ad una incertezza
interpretativa, disponendo con chiarezza in conformità alla
originaria intenzione del legislatore ed alla prassi attuativa
seguita dalle amministrazioni. In ogni caso poteva essere
legittimamente attribuita efficacia retroattiva alla legge, essendo
questa vietata solo per le norme penali.
3. - Anche il presidente della Giunta regionale Trentino-Alto
Adige, intervenuto nel giudizio, ha chiesto che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
La regione richiama la regola, identica sia per il sindaco che per
gli assessori, della non immediata rieleggibilità per chi ha svolto
tre mandati consecutivi. Per il sindaco la legge espressamente
prevede che non rilevino i mandati svolti nel precedente regime,
mentre poteva essere dubbio se la medesima regola dovesse applicarsi,
per analogia e per ragioni di sistema, anche alla carica di
assessore. La legge statale, di identico contenuto, sarebbe stata
interpretata nel senso meno restrittivo dei diritti politici, facendo
operare il limite solo per i mandati successivi alla legge che ha
introdotto la nuova causa di ineleggibilità.
La legge regionale avrebbe solo chiarito e precisato il contenuto
della disposizione interpretata, scegliendo, tra i significati
possibili, quello conforme all'intenzione del legislatore e coerente
alla prassi seguita in tutte le amministrazioni locali, giacché
nella regione vi sono 61 casi di assessori con più di tre mandati
anteriori all'entrata in vigore della legge che stabilisce la
incompatibilità.
La legge denunciata non determinerebbe, infine, alcuna
discriminazione, perché sarebbe una vera legge di interpretazione
autentica, che pone una norma che vale allo stesso modo per tutti. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la legge
della regione Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2, che in un
unico articolo, sotto la rubrica "Interpretazione autentica del comma
5 dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3",
stabilisce che, ai fini della non immediata rieleggibilità o
nominabilità alla carica di assessore prevista dalla disposizione
interpretata per chi ha ricoperto tale carica per tre mandati
consecutivi, "va fatto riferimento ai soli mandati già svolti come
assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della
stessa legge", vale a dire della legge che disciplina l'elezione
diretta del sindaco e modifica il sistema di elezione dei consigli
comunali (legge regionale Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994).
La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale non
già della regola che esclude la possibilità di essere eletti o
nominati in ragione del numero dei mandati svolti, posta dalla
disposizione interpretata, bensì della legge di interpretazione che
ne determina il computo solo a partire dai mandati successivi alla
legge interpretata. Ciò che, ad avviso del giudice rimettente,
potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione,
giacché la legge non rispetterebbe la predeterminazione delle
condizioni di accesso alle cariche pubbliche, che costituirebbe il
presupposto indispensabile per l'eguaglianza dei cittadini nella
competizione elettorale. Inoltre la portata retroattiva della legge
di interpretazione autentica sanerebbe la posizione di coloro che
sono stati illegittimamente eletti o nominati alla carica di
assessore, discriminando quanti correttamente non avevano posto la
loro candidatura.
2. - La questione non è fondata.
La regione autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito della propria
potestà legislativa in materia di enti locali da esercitare in
armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ha stabilito
- in rispondenza al principio della legge statale che limita i
mandati nel tempo per chi ha ricoperto la carica di sindaco o di
assessore (rispettivamente art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e
art. 16 della medesima legge, che ha modificato l'art. 34 della legge
8 giugno 1990, n. 142) - che chi abbia espletato per più volte
consecutive (tre secondo la legge regionale, anziché due, come
previsto dalla legge statale) il mandato di sindaco o assessore non
possa essere nuovamente rieletto o nominato alla stessa carica
(rispettivamente artt. 5 e 7 della legge regionale Trentino-Alto
Adige n. 3 del 1994).
In piena simmetria con la legge statale, anche la legge regionale
stabilisce in modo espresso solo per il sindaco che la limitazione
introdotta si applica ai mandati amministrativi successivi alle
elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge che
ha posto la nuova disciplina (art. 5, comma 4, della legge regionale
n. 3 del 1994). Viene così reso esplicito ed applicato il criterio
che una speciale limitazione alla sfera di capacità del soggetto
operi, di regola, per situazioni che si determinano successivamente
alla imposizione del limite.
La mancata enunciazione del medesimo criterio di applicazione per
il limite egualmente apposto alla titolarità dei mandati
amministrativi di assessore non consente di affermare che, per essi,
la regola posta dal legislatore sia, diversamente che per la carica
di sindaco, quella di una immediata operatività del limite, che
tenga conto anche dei mandati svolti in epoca precedente.
Anche se, come ritiene il giudice rimettente senza peraltro
argomentarne le ragioni, l'art. 7, comma 5, della legge regionale n.
3 del 1994 potesse intendersi nel senso che nei tre mandati ostativi
all'ulteriore attribuzione della carica di assessore siano da
comprendere quelli espletati anteriormente all'entrata in vigore
della legge, tuttavia una diversa interpretazione, che risponda al
criterio della preferenza per una lettura restrittiva delle norme che
limitano la capacità dei soggetti, è certamente compatibile con il
tenore letterale della disposizione.
Tanto basta per affermare che la legge denunciata ha natura
effettivamente interpretativa, essendo diretta a chiarire il senso
della disposizione preesistente e ad imporre una delle possibili
varianti di senso compatibili con il suo tenore letterale, sia al
fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n.
163 del 1991 e n. 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni
giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto
perseguita dal legislatore (tra le molte sentenze n. 311 del 1995 e
nn. 397 e 6 del 1994). Ne segue che la legge regionale Trentino-Alto
Adige n. 2 del 1996, dettando la interpretazione autentica dell'art.
7, comma 5, della legge regionale n. 3 del 1994, non ne muta
retroattivamente il contenuto normativo, ma ne vincola la
interpretazione, sicché il contenuto precettivo è da ricondurre
alla disposizione interpretata (sentenza n. 88 del 1995). Ciò che
porta ad escludere che sussistano le violazioni costituzionali
prospettate dal giudice rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della regione Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2
(Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 7 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte