Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/2000

Altra decisione · depositata il 10/05/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

  • art. 1legge 205/1999
  • art. 70legge 205/1999
  • art. 221legge 205/1999

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo

unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei

procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico

e di iscrizione al catasto. Ecologia), promossi con ordinanze emesse

il 2 aprile 1998 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Latina, il 29 aprile

1998 dal pretore di Latina, sezione distaccata di Priverno, il

1° ottobre, il 17 dicembre, il 1° ottobre (n. 4 ordinanze), il

17 dicembre (n. 6 ordinanze) 1998, il 2 marzo 1999 (n. 3 ordinanze),

il 2 febbraio, il 21 e il 28 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze), il 23 e

il 4 marzo e il 28 gennaio 1999 dal pretore di Latina,

rispettivamente iscritte ai nn. 448, 449 e 472 del registro ordinanze

1998 ed ai nn. da 262 a 273, da 572 a 582 e 635 del registro

ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 25 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 20, 42 e 47,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Latina, con ventisei ordinanze di

identico contenuto, emesse, tra il 2 aprile 1998 e il 23 marzo 1999,

nel corso di altrettanti procedimenti penali per violazione

dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico

delle leggi sanitarie), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio

decreto n. 1265 del 1934 e 4 e 5 del d.P.R. n. 425 del 1994

(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione

all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.

Ecologia.), nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo

comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R.

n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della

Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, sarebbero violati i principi

di ragionevolezza e tassatività delle norme penali, in quanto la

sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 221 è riferita

alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo

comma di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilità,

oggi non più vigente, perché sostanzialmente sostituito, per quanto

riguarda le modalità di rilascio della licenza, dall'art. 4 del

d.P.R. n. 425 del 1994;

che, nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 448 del

1998, 263, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 572, 573, 574, 575,

576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 del 1999 innanzi alla Corte, ha

prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la infondatezza della questione, osservando che la Suprema Corte di

cassazione (Sezioni Unite n. 6816 del 1996) ha precisato che l'art. 4

del d.P.R. n. 425 del 1994 si è limitato a disciplinare diversamente

il procedimento per l'autorizzazione all'abitabilità di un edificio,

senza rinunciare alla perseguibilità, sul piano penale, della

condotta violatrice dell'obbligo sancito in via generale dal primo

comma dell'art. 221 del r.d. n. 1265 del 1934 nelle parti ancora

vigenti;

che identica questione è stata sollevata con ordinanza del

medesimo tenore, emessa il 29 aprile 1998 (r.o. n. 472 del 1998) dal

pretore di Latina, sezione distaccata di Priverno.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima

questione, e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere definiti con unica pronuncia;

che, in epoca successiva alla emissione delle ordinanze di

rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di cui

all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti ai

giudici rimettenti, spettando ad essi di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fanno riferimento

le anzidette ordinanze di rimessione, le questioni sollevate nei

giudizi principali siano tuttora rilevanti nei termini in cui sono

state proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a

quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte