Sentenza n. 134/1968
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1968 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 65r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65
dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1967 dal pretore di Milano
nel procedimento penale a carico di Genovesi Luigi, iscritta al n. 89
del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Milano, con ordinanza 30 gennaio 1967, in un
procedimento penale contro Genovesi Luigi, proponeva il controllo di
legittimità costituzionale dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario
approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt.
101, secondo comma, e 134 della Costituzione.
Rilevava che il decreto di citazione che aveva portato al
dibattimento era nullo, ai sensi dell'art. 412 del Codice di procedura
penale, per incertezza assoluta sui fatti che avevano determinato
l'imputazione sulla quale doveva pronunciarsi. Che peraltro la Corte di
cassazione, adottando un'interpretazione dalla quale egli non poteva
prescindere, aveva ripetutamente escluso la nullità predetta quando,
come nel caso in esame, nel decreto di citazione si fosse contenuto un
sommario richiamo all'azione che aveva cagionato l'evento e
l'indicazione della norma violata. Non poteva escludersi il contrasto
tra tale interpretazione e l'art. 24 della Costituzione; ma la Corte di
cassazione ha sempre rivendicato la validità e la preminenza della
propria interpretazione, che trova riscontro e conforto nell'art. 65
dell'ordinamento giudiziario, per il quale la Corte di cassazione è
organo supremo della giustizia ed ha il compito di assicurare la esatta
osservanza della legge, l'uniforme sua interpretazione e l'unità del
diritto oggettivo nazionale. Tale enunciazione contrasta con l'art. 101
della Costituzione, nella misura in cui si attribuisse ai concetti di
supremazia e di unitarietà di giudizio il significato letterale e la
portata che è loro proprio, e con l'art. 134 della Costituzione, nel
caso in cui, dalla rivendicata preminenza di interpretazione
scaturissero effetti "di conformità costituzionale". La conformità di
una norma della Costituzione deve essere accertata indipendentemente
dall'esame dei mezzi previsti per assicurarne la osservanza e pertanto,
prosegue il pretore, l'incertezza sulla costituzionalità della norma
denunciata non può essere eliminata dalla constatazione che, mancando
in concreto alla Corte di cassazione i mezzi per assicurare
l'attuazione del precetto, la norma si risolverebbe in un mero
enunciato di principio.
L'ordinanza è stata notificata alla parte in causa il 16 gennaio
1967 e al Presidente dei Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 1967. È
stata comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al
Presidente del Senato il 4 marzo 1967. È stata pubblicata stilla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 giugno 1967, n. 157.
2. - Nel giudizio così proposto non si è costituito l'imputato.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri mediante atto
depositato il 27 aprile 1967.
In tale atto si è rilevato che la questione proposta è priva di
rilevanza perché, se avesse ritenuto nullo il decreto di citazione, il
pretore avrebbe potuto provvedere in conseguenza nell'esercizio della
funzione giurisdizionale attribuita a ciascun giudice, senza vincoli di
subordinazione gerarchica rispetto ad altri. Nulla inoltre vietava al
pretore di sollevare la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 412 del Codice di procedura penale ove avesse ritenuto che
urtava contro l'art. 24 della Costituzione l'interpretazione adottata
dalla Corte di cassazione.
Comunque il Presidente del Consiglio osserva che esiste
nell'ordinamento un problema di giustizia, intesa come esatta
applicazione del diritto astratto al caso concreto, di cui è
corollario l'esigenza di garantire, nei limiti del possibile, una certa
concordanza tra i giudizi nell'interpretazione del diritto oggettivo.
Tale esigenza s'impone ai giudici all'interno dell'ordinamento
giudiziario e comporta una reductium ad unum grazie alla Corte di
cassazione, nella quale convergono, in ultima istanza, le impugnazioni
per motivi di diritto degli atti degli altri uffici giudiziari.
Tuttavia, prosegue il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo
rispetto ai giudici di rinvio, l'interpretazione della Corte di
cassazione non è vincolante per gli altri giudici, e la stessa
unitarietà di detta interpretazione va intesa con una certa
elasticità: nulla vieta che la Corte di cassazione o altri giudici si
orientino difformemente dalla soluzione che la prima ha indicato in
precedenza. L'aspirazione all'uniformità del diritto e la posizione di
supremazia della Corte di cassazione non si è risolta perciò in un
sistema che evita automaticamente una varietà d'interpretazioni della
stessa norma e ripensamenti, né si è tradotta in un vincolo di
gerarchica subordinazione del giudice di merito a quello di
legittimità, tanto che la norma denunciata ha una portata più
logico-sistematica che strettamente giuridica. La norma trova ragione
nella previsione dell'unicità dell'istituto, e la funzione regolatrice
di una sola Corte adempie al precetto costituzionale di assicurare
eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
Non ha senso supporre, come fa il pretore, che un'interpretazione
correttiva cui pervenisse questa Corte possa vincolare il giudice della
legittimità; essa nemmeno potrebbe imporre alla Corte di cassazione di
promuovere essa stessa il controllo di legittimità costituzionale
dell'art. 412 del Codice di procedura penale, e per converso non
impedirebbe a qualsiasi giudice di riproporre il problema, così che la
norma abbia la sorte resa necessaria dalle sue eventualmente aberranti
applicazioni.
3. - Alla pubblica udienza del 6 novembre 1968 la difesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato le proprie tesi e
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Come si rileva dall'esposizione che precede, il pretore, pur
ritenendo che l'art. 412 del Codice di procedura penale, così come
vive nell'interpretazione ad esso data dalla Cassazione, sarebbe, in
parte qua, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, ha giudicato
inutile sottoporre l'esame di legittimità a questa Corte per il
riflesso che, di fronte alle sentenze interpretative di rigetto di
quest'ultima, la Corte di cassazione "ha ripetutamente rivendicato la
validità e la preminenza della propria interpretazione". Il pretore ha
ritenuto invece di denunciare l'illegittimità dell'art. 65
dell'ordinamento giudiziario nella parte in cui attribuisce alla Corte
di cassazione una funzione di massima coordinatrice ed unificatrice
della giurisprudenza; funzione che, secondo il suo avviso, starebbe
alla base dell'atteggiamento della Cassazione, e che egli non può
ignorare "fino a quando la questione non sarà risolta, in caso di
conflitto tra sentenze interpretative della Corte costituzionale e
sentenze della Corte di cassazione".
Questo modo di argomentare si basa su congetture. Suppone che la
Corte di cassazione non muterebbe la propria giurisprudenza sull'art.
412 del Codice di procedura penale neanche se le si opponessero
argomenti invincibili, prima da parte del pretore, poi da parte di
questa Corte; dà per scontato che questa Corte, ove fosse denunciata
l'illegittimità costituzionale del predetto articolo, lo intenderebbe
in modo opposto al senso attribuitogli dalla Cassazione e pronuncerebbe
una sentenza interpretativa di rigetto.
Ora, da un lato, non può essere avallata la supposizione che un
organo giurisdizionale, anche quando gli vengano sottoposti validi
argomenti in senso contrario, tenga fermo un suo precedente punto di
vista solo per non distaccarsi dai precedenti. Da un altro lato deve
categoricamente negarsi che le semplici ipotesi e le previsioni sul
comportamento del giudice dell'eventuale gravame, che si immagina
prevenuto contro ogni interpretazione della legge diversa da quella
tradizionale, siano idonee a rendere rilevante una questione di
legittimità costituzionale. L'esame di rilevanza di tale questione va
compiuto con esclusivo riferimento alla disposizione sospettata, così
come la interpreta e la intende, nel suo libero convincimento, il
giudice chiamato ad applicarla; né questo ultimo può indulgere a
quegli indirizzi di giurisprudenza che siano superabili con la
prospettazione di argomenti di giudizio sorretti da valide basi.
L'ordinanza di rimessione ammette che la questione con essa
sollevata acquisterebbe regionevolezza, come si esprime, nel solo caso
di "conflitto" fra una sentenza correttiva di questa Corte e una
sentenza della Cassazione. Orbene, a parte l'errore di qualificare come
conflitto il dissenso che avesse a verificarsi tra i due organi, e a
parte l'altro errore di ritenere che la Corte costituzionale non
disponga che del mezzo del l'interpretazione correttiva per decidere
una questione, anche sotto tal profilo l'ordinanza si fonda su una mera
ipotesi; l'ipotesi che l'interpretazione dell'art. 412 del Codice di
procedura penale non risultasse uniforme nelle sentenze di questa Corte
e della Corte di cassazione. Ma si è già statuito che una
disposizione legislativa è denunciabile in via eventuale ed ipotetica
solo nel caso che, in conseguenza della dichiarazione della sua
illegittimità, sarebbe da applicare altra disposizione rispetto alla
quale si verrebbe a configurare, e per gli stessi motivi, un analogo
vizio di legittimità costituzionale (sent. 5 giugno 1962, n. 53).
2. L'illegittimità del predetto art. 65 dell'ordinamento
giudiziario viene poi prospettata come esistente solo "nella misura in
cui si attribuisca ai concetti di supremazia e di unitarietà di
giudizio il significato letterale e la portata che è loro propria".
Così ragionando, il pretore si è astenuto dal verificare il
significato che alla disposizione predetta si è soliti attribuire ed
ha condizionato la rilevanza della questione all'interpretazione che
della disposizione stessa avrebbe dato la Corte; ma ciò si risolve nel
dare adito ad una questione d'interpretazione fine a se stessa. Invece
è stato chiarito nella sentenza 29 giugno 1956, n. 21, che il processo
di costituzionalità non è proponibile al solo scopo di precisare il
significato di norme ambigue; e nelle sentenze 5 luglio 1956, n. 19, 24
febbraio 1964, n. 13, e 26 febbraio 1964, n. 21, si è precisato che
oggetto di quel processo può essere l'interpretazione di una
disposizione legislativa, unicamente se sia mezzo al fine del controllo
di legittimità della disposizione stessa.
3. Per ogni verso deve dunque ravvisarsi, nell'ordinanza del
pretore, la mancanza dei requisiti prescritti per una idonea
introduzione del processo costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, proposta dal pretore di
Milano con ordinanza 30 gennaio 1967, in riferimento agli artt. 101,
secondo comma, e 134 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1968:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte