Sentenza n. 134/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199, secondo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il
15 gennaio 1971 dalla Corte di cassazione - sezione II civile - nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Ferrero e
C., iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto di Costituzione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Tommaso Fontana, per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 15 gennaio 1971, emessa nel procedimento civile
vertente tra l'INAIL e la società Ferrero e C., la Corte di cassazione
- seconda sezione civile - ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 199, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 - per quanto attiene ai commessi viaggiatori e ai piazzisti -,
in relazione all'art. 4, terzo comma, dello stesso decreto ed in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Nel presente giudizio si è costituito l'INAIL, aderendo,
sostanzialmente, alle argomentazioni addotte nell'ordinanza di
rimessione.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata
dall'ordinanza della Corte di cassazione riguarda l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro dei commessi viaggiatori e dei
piazzisti, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si
avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di
veicoli a motore da essi personalmente condotti.
L'art. 4 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) dispone che i
sopraindicati lavoratori dipendenti sono compresi fra le persone
assicurate; ma la norma transitoria dell'art. 199, comma secondo,
dello stesso t.u. aggiunge che questa disposizione ha effetto dal 1
gennaio 1966. E secondo l'ordinanza di rimessione la norma transitoria,
negando l'assicurazione per il periodo antecedente alla suindicata
data, avrebbe creato disparità di trattamento con gli altri
lavoratori, sottoposti al medesimo rischio e nelle identiche
situazioni, ma tutelati dalla assicurazione.
2. - La questione è fondata: ed invero lo stesso art. 199,
impugnato in precedenza soltanto per la esclusione dalla assicurazione
degli agenti delle imposte di consumo, è stato dichiarato illegittimo
per violazione del principio di uguaglianza con sentenza n. 152 del
1969 di questa Corte. E le ragioni addotte da questa sentenza valgono
a dimostrare anche la illegittimità nei riguardi dei commessi
viaggiatori e dei piazzisti, parimenti contemplati dall'art. 4 del
testo unico. E ciò perché, precedentemente al gennaio 1966, la tutela
assicurativa contro gli infortuni era concessa dagli artt. 1 e 18 del
r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, anche ad essi quando si fossero
avvalsi, sia pure occasionalmente, per l'esercizio delle proprie
mansioni, di veicoli a motore; e l'art. 2 del r.d. 15 dicembre 1936, n.
2276, chiariva che, in tali casi, doveva prescindersi dalla natura del
rapporto.
In conclusione - così come per gli agenti delle imposte di consumo
- anche per i commessi viaggiatori ed i piazzisti, la sospensione della
tutela assicurativa fino al gennaio 1966 crea la denunziata disparità
di trattamento non giustificata, rispetto a tutti gli altri lavoratori
dipendenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma
secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude
i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo,
dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte