Sentenza n. 134/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1972 dal
pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Marangon
Leonilde, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di procedimento penale a carico di Marangon Leonilde
(imputata del reato di cui all'art. 638, comma primo, c.p.), promosso
a seguito di querela tempestivamente e ritualmente proposta dalla parte
lesa, il pretore di Codigoro ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 120 c.p., nella parte in cui
prevede la possibilità che per alcuni reati si proceda a querela di
parte, assumendo che detta norma costituirebbe una deroga ai principi
dell'officialità e della obbligatorietà dell'azione penale, per i
quali tutti i reati dovrebbero essere perseguibili d'ufficio, e
violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza, per la disparità di
trattamento che, in ordine all'assoggettamento al processo penale, la
presentazione o meno della querela potrebbe determinare tra gli autori
di identiche azioni criminose.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 9 novembre 1972, ed ha chiesto che la questione
sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (in quanto
l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120
c.p. non potrebbe interferire nel corso dell'azione penale promossa nei
confronti dell'imputata) ovvero - ove si ritenesse che essa sia stata
sollevata dal pretore nella veste di pubblico ministero - inammissibile
perché proposta da soggetto non legittimato alla proposizione del
giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
La questione sarebbe comunque, a giudizio dell'Avvocatura,
infondata nel merito. Considerato in diritto :
1. - Nell'ordinanza di rinvio si prospetta il dubbio che l'art. 120
del codice penale, nella parte in cui prevede che per alcuni reati si
proceda a querela di parte anziché d'ufficio, sia in contrasto con i
principi di cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione.
La norma impugnata costituirebbe una deroga ai principi
dell'officialità e dell'obbligatorietà dell'azione penale onde tutti
i reati dovrebbero essere perseguibili d'ufficio anche per evitare
violazioni del principio di uguaglianza, attesa la differenza di
trattamento fra autori dello stesso reato, a seconda che siano o non
siano oggetto di querela.
2. - Si assume da parte dell'Avvocatura che la questione sarebbe
stata sollevata dal pretore di Codigoro nella veste di pubblico
ministero ed andrebbe conseguentemente dichiarata inammissibile.
Peraltro, come è stato affermato da questa Corte (v. sentenza n.
81 del 1972), il pretore, pur esercitando nella fase istruttoria
determinate funzioni proprie del pubblico ministero, non perde la veste
di organo giudicante, legittimato, come tale, a promuovere il giudizio
incidentale di legittimità costituzionale.
3. - La questione è comunque inammissibile per difetto di
rilevanza.
Risulta infatti dalla stessa ordinanza che essa è stata sollevata
nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'art.
638, comma primo, c.p. la cui perseguibilità è subordinata alla
querela del soggetto offeso, e che la querela è stata nella specie
tempestivamente proposta.
La decisione sulla legittimità costituzionale della norma
impugnata non potrebbe avere pertanto alcuna rilevanza sulla
definizione del giudizio in corso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di
Codigoro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte