Sentenza n. 134/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1974 dal
Pretore di San Donà di Piave, nel procedimento penale a carico di
Vianello Federico, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8
ottobre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Vianello Federico,
imputato di due contravvenzioni in materia urbanistica, il Pretore di
San Donà di Piave, con ordinanza in data 10 dicembre 1974 (n. 347 r.o.
1975), sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 81 cpv. del codice penale nella parte in cui non limita
l'applicabilità della normativa della continuazione ai soli delitti,
per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
All'uopo il giudice a quo osserva che l'eventuale applicazione
della disciplina della continuazione ai reati contravvenzionali
comporterebbe una "assurda ed ingiustificata" sperequazione a favore di
quelli aventi "carattere doloso", che potrebbero usufruirne, rispetto a
quelli colposi che, non potendosi nei reati commessi per colpa
ravvisare alcun disegno criminoso e perciò tanto meno una unicità di
disegno, non potrebbero a tale disciplina essere assoggettati.
Mentre per i delitti l'impossibilità di fare ricorso all'istituto
della continuazione nel caso di fattispecie punite a titolo di colpa
troverebbe giustificazione nella misura della pena edittale, che è
minore di quella prevista per i delitti dolosi, nelle contravvenzioni
non vi è tale differenziazione, atteso che la pena comminata per esse
sarebbe "in genere" la stessa, quale che sia l'elemento soggettivo
(dolo o colpa) che le ha sorrette.
Tale trattamento normativo sarebbe perciò irragionevole e
sperequativo, si da ledere l'art. 3 della Costituzione.
Per quanto riguarda la rilevanza, il giudice a quo si limita ad
asserire che "la questione della costituzionalità dell'art. 81 cpv.
cod. pen., nei limiti sopra indicati, appare rilevante ai fini del
decidere ".
Il processo, nel corso del quale la questione è stata sollevata,
concerne due contravvenzioni edilizie (per ampliamento senza licenza di
fabbricati esistenti), addebitate al medesimo imputato.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocato Generale dello Stato, mentre non si è avuta
costituzione di parti.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura osserva che la questione
sollevata dal Pretore di San Donà di Piave muove dal postulato che la
continuazione non si applicherebbe alle contravvenzioni colpose; tale
postulato, sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe erroneo, atteso che (e
all'uopo vengono citate dottrina e giurisprudenza della Corte di
Cassazione) anche al responsabile di più contravvenzioni "colpose"
sarebbe applicabile la continuazione, quale ritenuta conseguenza "di
quel principio fondamentale, dettato dalla Corte di Cassazione, che
quando ricorre la continuazione la pena definitiva deve essere meno
grave di quella che risulterebbe dal cumulo materiale delle pene".
Si chiede pertanto che la proposta questione venga dichiarata, ove
non fosse ritenuta inammissibile, infondata. Considerato in diritto :
La Corte deve preliminarmente rilevare che nell'ordinanza di
rimessione il giudice a quo, senza esporre alcun elemento di
identificazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, non
adduce nessuna motivazione sulla rilevanza, limitandosi egli a
dichiarare che la questione "appare rilevante ai fini del decidere".
Tanto premesso, la questione, così come proposta, è
manifestamente inammissibile per la mancata osservanza dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive come l'autorità
giurisdizionale remittente debba riferire "i termini ed i motivi" posti
a base della ordinanza con cui la questione viene sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81 cpv. del codice penale proposta dal Pretore
di San Donà di Piave con l'ordinanza di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte