Sentenza n. 134/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 136legge 1682/1962
- art. 5legge 1682/1962
- art. 136Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma
secondo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette), modificato dall'art. 5 della
legge 4 dicembre 1962, n. 1682 promosso con ordinanza emessa il 2
dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano,
sul ricorso proposto da Ortolani Enrico, iscritta al n. 545 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.
Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza in data 2 dicembre 1975 (n. 545 del registro
ordinanze 1976), la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 136 del d.P.R.29 gennaio 1958, n. 645, nel
testo modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682,
nella parte in cui detta norma limita, relativamente ai redditi di
lavoro subordinato ed alle pensioni, la detrazione dal reddito per le
spese mediche, ospedaliere e per acquisto di medicinali, al 20% del
reddito stesso e fissa comunque un massimo detraibile di lire 360.000;
in tale norma, il collegio, previo compiuto esame della rilevanza della
questione, ravvisa possibile violazione degli artt. 32 e 53 della
Costituzione.
A proposito dell'art. 53 della Costituzione, si osserva infatti che
la norma trova, nell'ordinamento fiscale, applicazione soltanto
nell'ambito della imposizione diretta; e che la capacità contributiva
è sempre stata intesa nel senso che ciascuno, chiamato a contribuire
alla spesa pubblica, a tanto è tenuto in ragione del reddito prodotto
nel periodo di imposta, nella parte in cui abbia però di tale
ricchezza la libera disponibilità. Considerata a questo punto
l'incidenza del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della
Costituzione, e tutelato anche nell'interesse della comunità, deve
escludersi, ad avviso del giudice a quo, che le limitazioni alla
detraibilità dal reddito per le spese mediche sopra descritte, in
relazione ai redditi di lavoro subordinato ed alle pensioni, siano in
armonia con le citate norme costituzionali, considerato anche che lo
stesso art. 136 citato (lett. c) ricomprende tra gli oneri interamente
detraibili le somme ritenute o versate a fini previdenziali.
Non si aveva intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
né costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di
Bolzano (emessa in controversia relativa a reddito imponibile soggetto
a imposta complementare dichiarato nel 1972 per l'anno 1971, e quindi
regolato dalle norme del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645) solleva la
questione di legittimità costituzionale della disposizione che
consente la detrazione dal reddito di lavoro subordinato di spese,
passività e perdite inerenti alla produzione del reddito stesso nella
misura del venti per cento di esso con un massimo di lire 360.000.
Tale disposizione è appunto contenuta nell'art. 136, lettera d,
del citato testo unico n. 645 del 1958 come modificato con l'art. 5
della legge n. 1682 del 1962 e fu sempre ritenuta applicabile alle
spese per cure mediche e chirurgiche.
Nella specie sottoposta alla Commissione tributaria di Bolzano il
contribuente aveva denunziato spese per complessive lire 2.239.830
sostenute da lui e dalla moglie per cure medico - chirurgiche chiedendo
la detrazione di esse e di lire 360.000 e aveva così motivato
l'affermata detraibilità della spesa: "il sottoscritto ritiene
detraibili le spese mediche, chirurgiche, ospedaliere e medicine in
forza dell'art. 53 della Costituzione norma precettiva, in quanto le
dette spese incidono direttamente sulla capacità contributiva del
cittadino che non gode di assistenza, come avviene per il
sottoscritto".
L'Ufficio delle imposte accertatore di Merano aveva limitato la
detraibilità a lire 360.000.
La norma sopraindicata che stabilisce questo limite di
detraibilità è sospettata di incostituzionalità dalla Commissione
tributaria di Bolzano in relazione agli artt. 32 e 53 della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo afferma che l'art. 32 della Costituzione,
tutelando la salute anche individuale, "trova la sua più evidente
manifestazione nella garanzia di cure gratuite agli indigenti"; ma
anche per i non indigenti "la tutela della salute va garantita
attraverso l'opera degli enti assistenziali" e "nel caso si tratti di
non assistiti, assicurando agli stessi l'utilizzazione a proprie spese
della struttura sanitaria": spese che dovrebbero - senza limite -
essere detraibili dal reddito imponibile perché "l'intento del
legislatore costituzionale (nell'art. 53 Cost.) è quello di far sì
che ogni cittadino diventi contribuente in relazione non al reddito e,
quindi, alla ricchezza prodotta, ma a quella di cui abbia la libera
disponibilità".
La Corte non può condividere questa interpretazione del precetto
costituzionale che la Commissione tributaria ha mutuato dalla
dichiarazione del contribuente sopra riportata. Restringere la
tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera
disponibilità di essi significherebbe imporre senza limiti la
detraibilità dal reddito disponibile di ogni erogazione di esso, e
senza limiti quantitativi, in necessità primarie dell'esistenza: non,
dunque, soltanto le spese mediche, ma anche, e a maggior ragione,
perché più difficilmente comprimibili, quelle per il sostentamento,
per il tetto ecc.. L'assurdità di una tale conclusione impone di
riportare il problema nei suoi veri termini, riconoscendo che la
detraibilità non è secondo Costituzione necessariamente generale ed
illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario
secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con
quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita
collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. il
punto di incontro e di contemperamento di tali esigenze varia a secondo
dell'evoluzione economica, finanziaria e sociale del Paese e, come si
è detto, spetta al legislatore ordinario di determinarlo, tenendo
conto di tutti i dati del problema. Ciò vale sia, in generale, per gli
oneri deducibili e per le detrazioni soggettive di imposta (quota
esente, carichi di famiglia) diversamente strutturati e commisurati,
rispetto al T.U. del 1958, nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e
successivamente più volte modificati, sia in particolare per quanto
riguarda la detraibilità delle spese mediche, per le quali,
confrontando la normativa del 1958 e del 1962 - di cui si tratta nella
presente causa - con quella del 1973 e con quella del 1980, si vede di
quanto si è andato allargando l'ambito della detraibilità delle spese
mediche dal reddito imponibile.
Si può, pertanto, concludere che il limite di detraibilità
indicato nell'art. 136, secondo comma, del T.U. n. 645 del 1958
modificato dall'art. 5 della legge n. 1682 del 1962 non è in contrasto
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 136, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645
modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, sollevata,
in relazione agli artt. 32 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza 2 dicembre 1975 di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte