Sentenza n. 134/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 336/1964
- art. 6legge 336/1964
usata come parametro
citata
- art. 5d.l. 402/1982
- art. 66legge 132/1968
- art. 60d.P.R. 130/1969
- art. 53d.P.R. 761/1979
- art. 66d.l. 402/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della
legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale
sanitario degli ospedali); dell'art. unico della legge 3 settembre
1982, n. 627 nella parte in cui modifica l'art. 5 del d.l. 2 luglio
1982, n. 402; dell'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
dell'art. 60 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri) e leggi successive, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Buonsante Andrea a USL Ba/13, iscritta
al n. 536 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto da Foti Mario e USL XVIII della Liguria ed altra,
iscritta al n. 1182 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 bis dell'anno 1985;
3) n. 3 ordinanze emesse il 27 novembre 1984 dal T.A.R. per il
Piemonte sui ricorsi proposti da Di Nola Francesco, Salvetti Franco e
Guglielmini Guglielmo c/USL 1-23 di Torino ed altra e USL 34 di
Orbassano e altra, iscritte ai nn. 299, 300 e 301 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 226 bis e 232 bis dell'anno 1985;
visto l'atto di costituzione di Foti Mario nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Lorenzo Acquarone per Foti
Mario e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 il Consiglio di Stato -
nel giudizio d'appello avverso la decisione del Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria che aveva rigettato il ricorso
col quale il prof. Mario Foti (primario ospedaliero di ruolo) aveva
impugnato il provvedimento che ne disponeva il collocamento a riposo
alla data del compimento del 65 anno di età - ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
"degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge
12 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo
modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627" nella
parte in cui, stabilendo che i sovraintendenti sanitari, i direttori
sanitari, i direttori di farmacia e i primari ospedalieri che
occupassero un posto di ruolo alla data di entrata in vigore della
legge n. 336 del 1964 siano trattenuti in servizio fino al compimento
del settantesimo anno d'età, non estendono la regola del pensionamento
a settanta anni ai sanitari che, alla data di entrata in vigore della
legge, fossero legati all'organismo ospedaliero da un rapporto diverso.
L'art. 1 (primo comma) della citata l. n. 336 del 1964 - osserva in
sostanza il giudice a quo - stabilisce il principio, del resto già
posto dall'art. 18 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, della
cessazione dal servizio per limiti di età di tutti i sanitari
ospedalieri al compimento del 65 anno; la deroga contenuta nella
disposizione transitoria di cui all'art. 6, che solo ai sanitari che
occupassero un determinato posto di ruolo al momento di entrata in
vigore della legge consente di rimanere in servizio sino a 70 anni,
creerebbe una ingiustificata discriminazione, "che non appare sorretta
da accettabili ragioni oggettive" di interesse pubblico, in danno degli
altri sanitari.
Le precedenti deroghe alla regola del collocamento a riposo al
momento del raggiungimento del 65 anno di età miravano, invero, o a
consentire il compimento di quaranta anni di servizio utile a pensione
(articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68) o a trattenere in
servizio quei sanitari che avessero continuato a prestarlo nonostante
il superamento dei limiti di età in attesa dell'emanazione di nuove
disposizioni in materia (l. 23 ottobre 1962, n. 1552): tutte, peraltro,
erano estese a tutti i sanitari, senza alcuna distinzione fra le
diverse categorie. Tale distinzione è, invece, - così testualmente
afferma il Consiglio di Stato - irragionevolmente operata dall'art. 6
della l. n. 336 del 1964, che non "si presenta motivata da esigenze
dovute ad eventuali carenze delle strutture ospedaliere, dato che la
presenza di particolari situazioni di inadeguatezza non può condurre,
ai fini della loro sanatoria, all'emanazione di una normativa
generalizzata e, per di più, con effetti discriminatori".
La denuncia delle disposizioni successive che richiamano l'art. 6
della l. n.336 del 1964 e ne stabiliscono l'applicazione con gli stessi
effetti è, - afferma ancora il giudice a quo - conseguenziale. L'art.
5 del d.l. n. 402 del 1982, nel testo modificato dalla legge di
conversione n. 627 del 1982, estendendo l'applicazione dell'art. 6
della l. n. 336 del 1964 a coloro che, alla data di entrata in vigore
di detta legge, "occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi
indicate" (e dunque a chi nel 1964 fosse solo "incaricato" delle
funzioni di primario) accentuerebbe anzi la rilevata discriminazione
nei confronti degli altri sanitari di ruolo.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con
tre identiche ordinanze emesse il 27 novembre 1984 in tre distinti
giudizi promossi dai dottori Francesco Di Nola, Franco Salvetti e
Guglielmo Guglielmini, tutti primari ospedalieri, avverso i
provvedimenti con i quali li si informava che sarebbero cessati i
rispettivi rapporti di impiego al compimento, da parte di ciascuno, del
65 anno di età.
Il T.A.R. denuncia, in riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 1 e
6 della l. n. 336 del 1964; l'art. 60 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130;
l'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; l'art. 5 del d.l. n.
402 del 1982 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 627 del
1982 "nella parte in cui non consentono ai medici ospedalieri divenuti
di ruolo in qualità di assistenti ed aiuti prima della data di entrata
in vigore della legge n. 336 del 1964, ma nominati primari
successivamente, di rimanere in servizio fino al compimento del
settantesimo anno di età".
Il giudice a quo espone preliminarmente che la disorganica
legislazione succedutasi negli ultimi anni avrebbe finito col
determinare una ingiustificata discriminazione di sanitari: da un
canto, invero, hanno diritto al trattenimento in servizio sino al 70
anno d' età, oltre ai primari contemplati dal combinato disposto degli
artt. 6, l. n. 336 del 1964, 5, d.l. n. 402 del 1982, e 53, d.P.R. n.
761 del 1979, anche tutti i primari universitari e "tutti i medici
trasferiti ai ruoli regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (in pratica tutti i convenzionati esterni INAM e medici condotti)";
dall'altro, solo i primari nella posizione dei ricorrenti,
"accidentalmente rimasti fuori da tale disorganica normativa, devono
lasciare a sessantacinque anni l'attività lavorativa". Ed aggiunge
che, secondo la tesi dei ricorrenti, la deroga introdotta dall'art. 5
del d.l. n. 402 del 1982 alla più generale disciplina posta dalla l.
n. 336 del 1964 e dall'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979 "andrebbe
estesa ad ipotesi non contemplate, perché ciò consentirebbe la piena
espansione della volontà legislativa e ristabilirebbe insieme il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.".
Il giudice a quo sostiene dunque che la possibilità di ampliare
l'ambito della deroga per farle acquistare una certa razionalità è
stata già affermata dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 2 e 20
del 1982 e dichiara di condividere pienamente le argomentazioni svolte
dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di remissione di cui s'è detto
più sopra, in parte letteralmente riproposte. Nega, da ultimo, che i
principi generali attualmente vigenti nel pubblico impiego impongano il
pensionamento al compimento del 65 anno d'età, dacché l'art. 4 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pur fissando quel limite di età per
i soli dipendenti statali, stabilisce tuttavia che continuano ad
applicarsi le norme prevedenti diversi limiti di età per il
collocamento a riposo di talune categorie di dipendenti, quali, ad
esempio, i magistrati ordinari, amministrativi e militari, gli avvocati
dello Stato, i professori universitari.
3. - L'articolo unico della legge 3 settembre 1982, n. 627, nella
parte in cui modifica l'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, è stato
altresì denunciato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Bari con ordinanza emessa il 15 aprile 1983.
Premesso che il ricorrente Andrea Buonsante aveva contestato il
rifiuto opposto dalla unità sanitaria locale convenuta "al diritto di
usufruire di quanto disposto dall'art. 5 della legge 3 settembre 1982,
n. 627", il Pretore di Bari nega che la questione possa considerarsi
già risolta sulla base della decisione di cui alla sentenza della
Corte costituzionale n. 33 del 1982, avendo la Corte stessa, con
successiva ordinanza n. 183 del 1982, disposto la restituzione degli
atti al giudice a quo perché riesaminasse, alla luce del sopravvenuto
d.l. n. 402 del 1982, convertito con modificazioni nella l. n. 627 del
1982, la questione di costituzionalità delle disposizioni (artt. 60,
lettera a) e 135, d.P.R. n. 130 del 1969) prevedenti, in via generale
ed indifferenziata, il collocamento a riposo di tutto il personale
sanitario al compimento del 65 anno d'età, abrogando ogni disposizione
contraria.
Il giudice a quo afferma dunque che nella controversia al suo esame
"il diritto del ricorrente non viene contestato sotto il profilo della
mancata occupazione di un posto di ruolo di cui altri avrebbe potuto
rivestire la titolarità, bensì in quanto al 16 giugno 1964 il
Buonsante non occupava un posto di ruolo perché non esistevano "ruoli"
presso l'ospedale Fallacara di Triggiano, di cui era dipendente". E,
sulla base di tali premesse, conclude testualmente che "la limitazione
dell'efficacia del più volte citato art. 5 della legge n. 627 del
1982 soltanto nei confronti di chi avesse occupato un posto di "ruolo"
e con la medesima qualifica (primario) creerebbe una ingiustificata
discriminazione nei confronti di chi, titolare comunque di un posto di
ruolo (diverso da quello di primario) fosse, nello stesso tempo,
investito di funzioni di primario incaricato".
4. - Nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato si è costituito
il prof. Mario Foti, rappresentato dall'avv. Giuseppe Guarino, instando
per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
denunciate.
In atto di intervento si nega anzitutto che il pensionamento a 65
anni costituisca una regola generale anche per i medici giunti
all'apice della carriera; le continue deroghe in materia (costituite
dall'art. 10 del r.d.l. n. 1631 del 1938, dalla l. n. 459 del 1965,
dall'art. 5 del d.l. n. 402 del 1982, dall'art. 53 del d.P.R. n. 761
del 1979, dall'art. 48 della l. n. 833 del 1978, dall'art. 19 del
d.P.R. n. 382 del 1980) avrebbero, al contrario, prodotto l'effetto di
rendere regola generale il collocamento a riposo a 70 anni e "quello a
65 una deroga irrazionale nei confronti di una sparuta pattuglia di
primari". Sono, infatti, collocati a riposo al compimento del 70 anno
di età i medici condotti (ex l. n. 459 del 1965 in relazione all'art.
53 del d.P.R. n. 761 del 1979), i professori universitari di medicina e
chirurgia (ex art. 19 del d.P.R. n. 382 del 1980) - equiparati ai
primari ospedalieri in virtù del d.P.R. n. 129 del 1969 -, i c.d.
convenzionati esterni delle unità sanitarie locali (ex artt. 7 del
d.P.R. 13 agosto 1981 e 10 del d.P.R. 22 ottobre 1981, efficaci erga
omnes grazie all'art. 48 della l. n. 833 del 1978), i quali tutti
svolgono attività che non sembrano presentare caratteristiche talmente
diverse rispetto a quelle dei primari da giustificare il deteriore
trattamento dei secondi. Quanto poi agli stessi primari si nega ogni
razionalità alla scelta operata dal legislatore - soprattutto da
quello del 1982 - di consentire solo ai medici giunti all'apice della
carriera nel 1964 di maturare i 40 anni di servizio effettivo,
negandola a tutti gli altri, anche a quelli che avessero in ipotesi
raggiunto lo stesso traguardo con un sol giorno di ritardo rispetto al
termine fissato dal legislatore, e benché sovente accada che
l'assistente in una grande università o in un importante nosocomio
svolga mansioni assai più ampie del primario di un piccolo ospedale di
provincia. Ma va anche considerato - si afferma ancora in atto di
costituzione - che, di fatto, per la lunghezza degli studi, aggravata
dai tempi necessari per conseguire una specializzazione, un medico non
riesce ad entrare in una struttura pubblica prima dei trent'anni; di
tal che il collocamento a riposo al 70 anno vale anche a soddisfare
l'esigenza di consentire ai medici le stesse possibilità di carriera e
di anzianità di servizio garantite agli altri pubblici impiegati.
Tanto più se si tenga conto della circostanza che tanti medici "non
poterono giungere al primariato prima del 1964 sia perché negli anni
decisivi alla loro formazione erano militari, sia perché anteriormente
al 1964 trovarono i posti apicali occupati da colleghi che v'erano
giunti per vicende varie e non già per concorso" (si menzionano, in
proposito, le leggi nn. 53 del 1949, 268 del 1950, 97 del 1955, 550 del
1955, 256 del 1958). Da ultimo si rammenta che l'art. 3 della l. n. 627
del 1982 viene ormai univocamente interpretato nel senso di includere
coloro che nel 1964 fossero solo primari "incaricati", anche da un solo
giorno, "facendo così sempre più apparire gli esclusi dal
pensionamento a 70 anni uno sparuto numero di vittime d'una
legislazione particolare".
5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che
le sollevate questioni vengano dichiarate infondate.
Negli atti d'intervento - e segnatamente in quello relativo al
giudizio di costituzionalità promosso dal Consiglio di Stato - si
osserva preliminarmente che il giudice a quo, pur riconoscendo che la
legislazione successiva al r.d. n. 1631 del 1938 non modificò il
principio generale del collocamento a riposo a 65 anni ma solo vi
derogò per esigenze particolari, da tali deroghe trae argomento per
negare la legittimità di una deroga ulteriore legata a presupposti
diversi. Di più: il Consiglio di Stato lamenta, in buona sostanza, che
il diritto al mantenimento in servizio sino a 70 anni non sia esteso a
tutto il personale sanitario, senza alcuna distinzione di qualifica o
di posizione pensionistica; escludendo, peraltro, il personale che nel
1964 non ricopriva una posizione di ruolo o non era ancora in servizio,
così in definitiva venendo a prospettare una discriminazione
all'interno della categoria dei sanitari. E non solo di quella, posto
che la legittima aspirazione ad essere trattenuto in servizio sino al
raggiungimento del 70 anno andrebbe allora tutelata nei confronti di
ogni pubblico dipendente.
La verità è - afferma l'Avvocatura - che, a parte la intervenuta
abrogazione dell'art. 6 della l. n. 336 del 1964 ad opera dell'art. 135
del d.P.R. n. 130 del 1969 (secondo quanto rilevato dalla stessa Corte
costituzionale con sentenza n. 33 del 1982), le norme impugnate non
hanno inteso favorire una limitata categoria di sanitari "solo a tutela
del loro interesse al prolungamento in servizio", ma hanno anche
considerato le esigenze organizzative degli enti ospedalieri, la
necessità di evitare "il blocco delle nuove assunzioni che avrebbe
fatto seguito al blocco dei collocamenti a riposo, come si sarebbe
verificato, in forma macroscopica, se per cinque anni nessun sanitario
fosse stato collocato a riposo per limiti di età". Si è così
opportunamente limitato il prolungamento del servizio solo di quel
personale di ruolo (dunque qualificato) giunto a livelli nei quali ha
decisamente più rilievo la capacità professionale acquisita e
l'attitudine alle mansioni direttive del vigore fisico e del continuo,
diretto impegno personale. Con il d.l. n. 402 del 1982, in particolare,
il legislatore ha inteso "venire incontro a quel ristretto numero di
sanitari che, già primari nel 1964, avevano perduto, per effetto della
successiva normativa, la possibilità di restare in servizio fino al 70
anno", così agevolando una categoria non solo numericamente assai
ridotta, ma anche di accertato valore professionale, trattandosi di
sanitari che hanno ormai maturato una anzianità pressoché ventennale
nella qualifica di primario.
Quanto, infine, all'affermazione contenuta in ordinanza relativa
alla possibilità, data a tutto il personale prima della legge del
1964, di restare in servizio sino a 70 anni, l'Avvocatura rammenta che
la Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 1982, ha escluso che
possa considerarsi un diritto acquisito quello di permanere in
servizio, per migliorare la posizione pensionistica, fino all'età che
era prevista al momento dell'ingresso in carriera.
6. - Negli atti d'intervento depositati nei giudizi di
costituzionalità promossi dal T.A.R. per il Piemonte l'Avvocatura si
riporta alle argomentazioni già svolte, riaffermando che la deroga
posta con l. n. 336 del 1964 fu giustificata dalla particolare
posizione nella quale versavano i sanitari "che avevano raggiunto la
posizione apicale in un periodo di riassestamento legislativo della
materia, sicché la loro aspettativa ad essere trattenuti in servizio
assumeva particolare rilevanza".
7. - Nell'atto di intervento relativo al giudizio promosso dal
Pretore di Bari l'Avvocatura prospetta preliminarmente il difetto di
rilevanza della questione in relazione all'addotto difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in una controversia concernente un
rapporto di impiego pubblico; nonché la sua inammissibilità per
incertezza sulla rilevanza in relazione alla impossibilità di evincere
dalla ordinanza del giudice a quo se presso l'ospedale Fallacara di
Triggiano "non esistevano ruoli del personale sanitario", ovvero "non
esisteva posto in ruolo per il primario". Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze che sono all'esame della Corte - emesse,
rispettivamente, dal Pretore di Bari il 15 aprile 1983 (r.o. 536/1983),
dal Consiglio di Stato il 27 aprile 1984 (r.o. 1182/1984) e dal T.A.R.
del Piemonte il 27 novembre 1984 (r.o. 299, 300 e 301/1985) - dubitano
tutte della legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono il
pensionamento a 70 anni, non già per tutto il personale medico
ospedaliero, ma solo per una determinata categoria, e lamentano tutte
la violazione del principio d'eguaglianza, sicché i relativi giudizi
possono riunirsi e definirsi con unica sentenza.
2. - La prospettazione, che offre l'ordinanza del Pretore di Bari,
è, ad un tempo, carente ed ambigua. Non risulta dedicato alcun cenno
alla posizione del ricorrente, e neppure alla rilevanza. Né è dato
comprendere, quando si espone che il ricorrente "non occupava un posto
di ruolo perché non esistevano 'ruoli' presso l'ospedale... di cui era
dipendente", se si intende dire che presso quell'ospedale non
esistevano ruoli del personale sanitario o che, viceversa, non esisteva
un posto di ruolo per il primario, con conseguente impossibilità, come
ben a ragione rileva l'Avvocatura dello Stato, di operare la
comparazione tra la norma impugnata e la situazione di fatto che la
renderebbe incostituzionale. Bastano le brevi considerazioni che
precedono per negare ammissibilità alla questione per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
3. - Le fattispecie di cui alle ordinanze emesse dal Consiglio di
Stato e dal T.A.R. del Piemonte riguardano tutte primari ospedalieri,
nei cui confronti è stato disposto dalle relative amministrazioni il
collocamento a riposo a 65 anni. Gli interessati, premesso che erano
già di ruolo al momento della entrata in vigore della deroga al limite
di età, disposta con l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336
(norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) -
l'uno, il prof. Mario Foti (r.o. 1182/1984), quale Assistente presso
l'Università di Genova, gli altri, dott. Franco Di Nola (r.o. 299/85),
dott. Franco Salvetti (r.o. 3OO/1985) e dott. Guglielmo Guglielmini
(r.o. 301/1985), quali Aiuti presso gli stessi ospedali, ove
successivamente diventarono primari - hanno chiesto alle rispettive
amministrazioni di volere applicare loro la suddetta deroga, rinviando
di conseguenza il loro collocamento a riposo al compimento del 70 anno.
In seguito al rigetto delle istanze, hanno adito il giudice
amministrativo, eccependo, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale
della norma derogatoria, in quanto confliggente col principio
d'eguaglianza, se ritenuta escludere i primari diventati tali dopo
l'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, ma già di ruolo
anteriormente.
II Consiglio di Stato in sede di gravame, prima, il T.A.R. del
Piemonte, dopo, reputando non manifestamente infondata la questione, ne
hanno investito questa Corte, dinanzi alla quale hanno entrambi
impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 1 e 6 legge n.
336 del 1964 e l'art. 5 decreto legge 2 luglio 1982, n. 492
(disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo
modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627;
inoltre, il primo ha esteso l'impugnativa anche all'art. 66, legge di
delegazione 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza
ospedaliera), il secondo anche agli artt. 60 d.P.R. 27 marzo 1969, n.
130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) e 53,
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali).
4. - La moltitudine dei provvedimenti legislativi che si sono
susseguiti nel corso dell'ultirno trentennio a riguardo dell'età
pensionabile del personale medico in genere, di quello sanitario
ospedaliero in particolare, e che risultano comporsi di principi
generali solennemente proclamati, di distinzioni, di deroghe, di
proroghe, di pretese sanatorie ed interpretazioni autentiche, e persino
di espliciti richiami in vigore, rende necessario premettere all'esame
del merito un'accurata e completa ricognizione della pletorica e
disorganica legislazione che ne è derivata in materia. E il solo modo,
questo, di orientarsi in siffatto quadro normativo e, quindi, di
operare il tentativo di rintracciare in esso una sicura linea di
tendenza, alla cui stregua risolvere la questione.
4.1. - A sensi dell'art. 18, secondo comma, prima proposizione,
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 (norme generali per
l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli
ospedali) - a questo provvedimento normativo occorre far capo, perché
ad esso fanno capo quelli successivi -, "i sanitari che hanno
acquistato la stabilità rimangono in carica fino al raggiungimento del
65 anno di età". Detta disposizione non è stata mai abrogata; anzi,
lo stesso limite d'età stabiliscono successivamente ed esplicitamente:
gli artt. 1, legge n. 336 del 1964, 60, secondo comma, d.P.R. 27 marzo
1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri),
53, primo comma, d.P.R. n. 761 del 1979.
Dalla normativa sopra indicata si ricava, dunque, che il
collocamento a riposo a 65 anni è la regola generale per tutto il
personale medico ospedaliero, cioè senza alcuna distinzione
categoriale. Ed appare utile ricordare altresì che tale regola vale
anche per il personale sanitario a rapporto convenzionale di cui
all'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio
sanitario nazionale), come risulta dagli accordi collettivi nazionali,
e per tutti "gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo" (art. 4,
primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato"), nei cui confronti a torto
il T.A.R. del Piemonte afferma l'applicazione della regola contraria -
il pensionamento a 70 anni - desumendola dalla disciplina riguardante
magistrati e professori.
4.2. - A questa regola generale il legislatore ha derogato varie
volte nel corso dell'ultimo trentennio.
a) A parte il caso, del tutto peculiare dei primari che erano stati
allontanati dal servizio per motivi politici o razziali (legge 1 luglio
1955, n. 550), il limite d'età è stato per la prima volta elevato a
70 anni (articolo unico legge 20 febbraio 1956, n. 68, recante
"collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo") per i
"sanitari ospedalieri che... erano in servizio di ruolo in data
anteriore all'entrata in vigore" del regio decreto n. 1631 del 1938 ed
al fine di consentire loro di compiere "40 anni di servizio utile agli
effetti della pensione". A sua volta, la legge 23 ottobre 1962, n. 1552
(sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al r.d. n.
1631 del 1938, a favore dei sanitari e delle ostetriche Ospedalieri)
stabiliva (art. 1) il mantenimento "nell'incarico fino alla emanazione
di nuove norme legislative" in materia, "e comunque non oltre il 30
giugno 1963", non solo per i sanitari "già in servizio di ruolo", ma
"scaduti per superamento dei limiti di età", che tuttavia erano
"ancora in attività presso gli stessi ospedali", bensì persino per "i
sanitari che scadranno dopo la data di pubblicazione della legge" in
discorso.
Le deroghe di cui sopra risultano stabilite entrambe a favore di
tutto indistintamente il personale sanitario ospedaliero, e l'una per
il raggiungimento di 40 anni di servizio, l'altra in attesa della nuova
disciplina.
b) L'elevazione del limite d'età è stata successivamente e
nuovamente disposta con la già menzionata legge n. 336 del 1964, e
precisamente con l'art. 6, il quale così recita: "i sovraintendenti
sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari,
che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un
posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70
anno di età".
È questa la disposizione impugnata in tutte le ordinanze -
unitamente all'art. 5, decreto legge n. 402 del 1982 -, e su cui
perciò occorre soffermare particolare attenzione. Ivi risulta
stabilita una ulteriore deroga alla regola generale del collocamento a
riposo a 65 anni, ma non più per tutto il personale sanitario
ospedaliero, bensì per le categorie dei primari e per il restante
personale ospedaliero con qualifica apicale, con conseguente esclusione
degli aiuti e degli assistenti; e neppure per tutta la categoria dei
primari, bensì solo per quelli che erano in ruolo alla data di entrata
in vigore della legge (16 giugno 1964), con conseguente esclusione, sia
di quanti a quella data fossero primari, ma non di ruolo, sia di quanti
diventassero primari di ruolo posteriormente. Si configura così una
norma speciale, caratterizzata dalla provvisorietà, cioè destinata a
perdere efficacia con l'esaurirsi della subcategoria presa in
considerazione. Che fosse questa l'intenzione del legislatore non
sembra che possano nutrirsi dubbi: oltre tutto, la disposizione è
ancorata ad un dato temporale ed è compresa nel primo dei tre
articoli, i quali, come espressamente recita l'epigrafe sotto cui sono
collocati, compongono le norme comunemente denominate "transitorie", ma
non già nel senso proprio di norme volte a regolare il passaggio da
una disciplina vecchia ad una nuova, bensì nel senso improprio di
norme intese a disporre difformemente dalla disciplina generale per un
periodo di tempo ben determinato, in maniera che la disciplina generale
possa al più presto riacquistare piena uniformità.
c) Ma la deroga in esame, al contrario di quelle sub a), non
esprime la ratio, che ha indotto il legislatore ad operare la lamentata
distinzione categoriale, e che tuttavia occorre individuare per potere
valutare la ragionevolezza di questa. A tal fine giova chiedere
sussidio ai lavori preparatori, dai quali si apprende, attraverso la
parola del relatore della proposta di legge (Atti Camera, Commissione
igiene e sanità, 27 febbraio 1964), che, poiché "alcune leggi...
hanno praticamente bloccato i concorsi ed i licenziamenti, abolito i
limiti d'età, creando delle situazioni che era necessario in qualche
modo sanare", la norma transitoria che stabiliva il superamento del
limite dei 65 anni trovava "una giustificazione nel fatto che, nel
periodo dal 1938 al 1950, i concorsi ospedalieri non ebbero luogo prima
a causa della guerra e poi per le difficoltà di ogni genere del
periodo postbellico"; tanto più che "dal momento in cui entrò in
vigore la prima legge sulle sospensioni dei licenziamenti,
automaticamente anche i concorsi si sono fermati; e da quel momento,
fino all'entrata in vigore della legge attualmente al nostro esame,
nessun concorso avrebbe dovuto essere espletato", per cui "anche i
concorsi già banditi non hanno potuto essere svolti", con la
conseguenza che, stante la suddescritta situazione di stallo, ne
sarebbe derivato grave danno all'interesse pubblico, nel senso che gli
ospedali sarebbero rimasti privi del personale più altamente
qualificato e sperimentato per un periodo di tempo imprevedibile.
d) A distanza di circa un ventennio dalla legge della quale si è
testé detto, è stato emanato il decreto legge n. 402 del 1982, che fa
richiamo alla deroga stabilita con la legge n. 336 del 1964, ma il cui
esame va rinviato al seguito, sembrando che in ordine logico sia
consigliabile completare il discorso su quest'ultima legge.
5. - I giudici a quibus chiedono a questa Corte, non già la
caducazione di una norma, bensì la estensione della deroga ivi
contenuta ad una fattispecie non prevista. Per quanto, poi, siano
copiose le disposizioni impugnate, la censura si sostiene
fondamentalmente sull'art. 6, legge n. 336 del 1964, giacché l'art. 5,
decreto legge n. 402 del 1982, non tanto pone, quanto ripropone la
deroga. L'art. 66, legge delega n. 132 del 1968, invece, limitandosi a
disporre che la deroga si applica anche al personale che si sia
trasferito da un ospedale all'altro, non altera sostanzialmente la
questione; tanto che l'ordinanza del Consiglio di Stato, pur
denunciandolo, non spende parola a suo riguardo. Da ultimo, le
impugnazioni degli artt. 1, legge n. 336 del 1964, 60, d.P.R. n. 130
del 1969 e 53, d.P.R. n. 761 del 1979, poiché questi si limitano a
loro volta a stabilire come regola generale il collocamento a riposo a
65 anni, assumono, tutt'al più, valore complementare e rafforzativo
della censura formulata nei confronti dell'art. 6, legge n. 336 del
1964; gli stessi giudici rimettenti, che sembrano imputare loro -
entrambi all'art. 1, legge n. 336 del 1964, il solo T.A.R. del Piemonte
anche agli artt. 60, d.P.R. n. 130 del 1969 e 53, d.P.R. n. 761 del
1979 - di non contenere la deroga, si astengono da ogni approfondimento
al riguardo. In seguito al chiarimento che precede, l'ampio quadro
normativo offerto dalle ordinanze in esame si restringe così agli
artt. 6, legge n. 336 del 1964 e 5, decreto legge n. 402 del 1982, nel
testo modificato dalla legge di conversione n. 627 del 1982; ed è su
tali due articoli che va concentrata l'attenzione, anche se praecipue
sul primo, che palesemente è il sostegno del secondo.
6. - Ma in proposito occorre preliminarmente ricordare che, con
sentenza n. 33 del 1982, questa Corte, investita di analoga questione -
si lamentava, infatti, che la deroga non si applicasse anche ai primari
incaricati - si pronunciò nel senso dell'inammissibilità della
questione per irrilevanza. Essa ritenne, infatti, che la deroga
introdotta con l'impugnato art. 6, legge n. 336 del 1964 non fosse più
in vigore in conseguenza del combinato disposto di cui agli artt. 60 e
135, d.P.R. n. 130 del 1969, dei quali il primo aveva statuito che il
rapporto d'impiego cessa a 65 anni "per il personale sanitario" in
genere - compresi, quindi, i primari -, ed il secondo che "è abrogata
ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente
decreto".
Senonché, successivamente a tale pronuncia, e reputandola priva di
valore vincolante, in quanto interpretativa, a conclusione del tutto
opposta pervennero il T.A.R. del Lazio, prima, ed il Consiglio di
Stato, dopo, sia pure in due sole sentenze, nelle quali si affermò la
persistente vigenza della deroga per effetto, sia dell'art. 66 della
legge di delegazione n. 132 del 1968, il quale statuiva che "le
disposizioni di cui all'art. 6", legge n. 336 del 1964 si applicavano
anche al personale "successivamente... trasferito da un ospedale ad
altro", sia dell'art. 53, d.P.R. n. 761 del 1979, il quale a sua volta
statuiva che "restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli
regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti
norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di età".
Certo, poiché la legge delega n. 132 del 1968, nel dettare i "principi
direttivi per lo stato giuridico del personale" ospedaliero (art. 42,
primo comma), prescriveva testualmente al governo di "stabilire la
disciplina fondamentale", ispirandosi a "criteri di uniformità e in
conformità dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto
del pubblico impiego", sembrerebbe collimare meglio con la finalità di
riordinamento, perseguita dal legislatore delegante nel settore
ospedaliero, l'opinione secondo cui questo, con l'art. 66 (ma anche con
l'art. 42, cpv.), avrebbe inteso, attraverso il rinvio dell'art. 6,
cpv., legge n. 336 del 1964 alla legge n.1552 del 1962, non già
mantenere in vita la deroga di cui al primo comma del predetto art. 6
bensì integrare la disciplina di quella di cui al secondo comma,
riguardante i primari trattenuti in servizio "presso gli stessi
ospedali", cui sembra più propriamente correlarsi l'ipotesi del
successivo trasferimento ad altro ospedale.
Ma il problema della vigenza, o meno, della deroga in esame al
momento dell'adozione delle ricordate sentenze non ha più ragione di
porsi, essendo stato risolto dal legislatore con la disposizione di cui
appresso.
7. - L'art. 5, decreto legge n. 402 del 1982, che nel testo
modificato dalla legge di conversione n. 627 del 1982 - ed ivi
riportando per chiarezza parenteticamente la proposizione modificativa
- risulta così formulato: "Il personale di cui all'art. 6, legge n.
336 del 1964, compreso quello di cui all'art. 66 della successiva legge
n. 132 del 1968 (che alla data di entrata in vigore della citata legge
n. 336 del 1964 occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate)
resta in servizio fino al compimento del 70 anno d'età".
La trascritta disposizione si risolve sostanzialmente nella
riproduzione della deroga stabilita circa un ventennio prima. Quale ne
sia la ratio non emerge direttamente dal dato testuale, sicché occorre
reperirla nei lavori preparatori. E sia nella relazione accompagnatoria
del disegno di legge di conversione, sia in quella orale, sia nei vari
interventi, si affermò concordemente che si tratterebbe,
nell'intenzione del legislatore, di un'interpretazione autentica, resa
necessaria dall'asserito contrasto giurisprudenziale fra questa Corte
ed il giudice amministrativo, che avrebbe provocato difformi
applicazioni della disciplina sull'età pensionabile fra regione e
regione, tra alcune unità sanitarie locali ed altre (Atti Camera e
Senato, Commissione igiene e sanità, 20 luglio 3, 4, 5 e 6 agosto
1982).
Ma questi motivi sembrano piuttosto l'occasio, che la ratio legis,
la quale si lascia più propriamente individuare nella preoccupazione
ampiamente condivisa, di tutelare le "posizioni acquisite", di
"salvaguardare diritti quesiti", etc. Diviene agevole allora cogliere
il genuino pensiero del legislatore: l'art. 5 "concerne diritti
acquisiti senza alcuna riapertura di norme superate" (Atti cit., 28
luglio) ; esso "vuol solo sanare le posizioni giuridiche contemplate
dalla legge n. 336 del 1964" (Atti cit., ib.); inoltre, "ha il valore
di una vera e propria sanatoria e non può costituire in alcun modo un
precedente per l'avvenire" (Atti cit., 3 agosto); infine, "di fronte ad
interpretazioni contrastanti... propone di mantenere in servizio, fino
al compimento del 70 anno, quei primari ospedalieri che erano stati
assunti come tali prima del 10 maggio 1964" (Atti cit. 6 agosto).
Insomma, il legislatore, con evidente riguardo all'ipotesi che l'art.
6, legge n. 336 del 1964 avesse perduto vigenza e che, quindi,
occorresse provvedere in ordine alle conseguenze provocate dalla sua
abrogazione, ha inteso, col decreto legge in esame, ripristinare o,
comunque, confermare la deroga, ma nei precisi limiti stabiliti nel
1964, cioè esclusivamente a favore di quei primari che erano già tali
e di ruolo nel 1964, e che alla data del decreto legge prestavano
ancora servizio per non avere superato il 65 anno d'età. Che proprio e
solo ad essi sia fatto riferimento deve ritenersi non più dubitabile
quando si legge che si "chiede di sapere il numero esatto degli
interessati al provvedimento"; che "non si sa con esattezza su quante
persone (l'art. 5) inciderà"; che "si tratta di un numero limitato di
persone"; che le "perplessità sono superabili considerando anche
l'esiguità del fenomeno" (Atti cit. 20 e 28 luglio, 4 e 6 agosto
1982). Ed in effetti non può non riconoscersi che questa categoria era
ormai divenuta un relitto, cioè di tanto scarsa consistenza e tanto
prossima ad estinguersi, da potersi dire che la relativa deroga non
aveva la capacità di turbare la regola generale del collocamento a
riposo del personale sanitario ospedaliero al compimento del 65 anno
d'età.
8. - L'art. 5 in discorso si richiama, sia all'art. 6, legge n. 336
del 1964, che per effetto di esso ha riacquistato vigore, sia all'art.
66, legge n. 132 del 1958. In quanto a quest'ultimo - di cui è stata
data (paragrafo 6) l'interpretazione che appare più coerente col
sistema -, si è già detto (paragrafo 5) che la disposizione ivi
contenuta non altera sostanzialmente la questione. L'argomentazione
può così essere circoscritta al richiamo che viene fatto al
suindicato art. 6. È di tutta evidenza che l'impugnato art. 5, decreto
legge n. 402 del 1982, rinviando all'art. 6, legge n. 336 del 1964,
rinvia non solo, ovviamente, alla deroga ivi stabilita. ma anche alla
sua ratio, che è quella più sopra individuata (paragrafo 4.2, sub c),
cioè il blocco dei concorsi in conseguenza della guerra e delle
prolungatesi difficoltà postbelliche e la preoccupazione di non potere
perciò sostituire sollecitamente, nell'interesse pubblico, con
personale di pari livello professionale quello che, in attesa dei nuovi
concorsi, fosse stato collocato a riposo. Ed al riguardo è opinione di
questa Corte che la deroga in esame, collocata nella cornice del tempo
in cui venne disposta e valutata nella ratio che la promosse, trovava
già allora giustificazione nell'anomala situazione testé ricordata e
sfugge ancor oggi a qualsiasi censura di arbitrarietà, purché
applicata esclusivamente a quei primari, che erano tali e di ruolo nel
1964, nei confronti dei quali soltanto può aver senso parlare di
diritti quesiti. Ove così non fosse, si configurerebbe, nell'ambito di
questa particolare categoria, un'ingiustificata discriminazione fra
quelli che poterono avvalersi della deroga, avendo superato il 65 anno
nella vigenza di questa, e quelli che non potrebbero più avvalersene,
avendo superato la suddetta età dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n.
130 del 1969 (artt. 60 e 135).
8.1. - Ma allora, proprio perché questa può ritenersi
costituzionalmente legittima nei ristretti confini di cui sopra,
l'impugnato art. 5, decreto legge n. 402 del 1982 non merita censura
per essersi limitato a ridarle o, comunque, a confermarle vigore nella
precisa portata in cui venne disposta nel 1964 e per non averla,
quindi, dilatata sino a comprendere i primari oggi in servizio, che a
quella data erano di ruolo, ma quali aiuti ed assistenti. La deroga è
inestensibile a questi, perché ne è inestensibile la ratio, stante la
specificità della situazione nella quale quella venne a vita - per cui
si giustifica la distinzione operata nell'ambito della categoria dei
medici ospedalieri, nonostante la sua omogeneità, posta in luce dalla
difesa privata -, e perché, inoltre, nella ripristinazione della norma
derogatoria non è ravvisabile una ratio nuova e diversa da quella
originaria. Né rilevano in contrario le altre considerazioni offerte
dalla difesa privata: una volta riconosciuta, infatti, la peculiarità
della disciplina del settore ospedaliero, non è proponibile il
parallelo con i medici di altri settori sotto il profilo della vigoria
fisica in corrispondenza all'età; e l'eventualità che alcuni aiuti ed
assistenti di grandi ospedali fossero, al momento dell'entrata in
vigore della deroga, superiori per professionalità ed esperienza a
primari di piccoli ospedali è un dato di fatto che, anche se vero, non
spetta a questa Corte, né di accertare, né di valutare.
8.2. - A questo punto, appare piuttosto opinabile
l'interpretazione, che in entrambe le ordinanze viene proposta - sia
pure incidentalmente e per rafforzare la censura - dell'emendamento
aggiuntivo, col quale in sede di conversione venne modificata la
formulazione dell'impugnato art. 5, decreto legge n. 402 del 1982.
Entrambi i giudici a quibus affermano che tale emendamento, più sopra
trascritto testualmente e parenteticamente (paragrafo 7), avrebbe
esteso la deroga ai primari che alla data dell'entrata in vigore della
legge n. 336 del 1964 erano semplicemente "incaricati", ma non ne
danno alcuna dimostrazione, limitandosi a dedurne la conseguenza che a
fortiori sarebbe ingiustificata l'omessa estensione della deroga a quei
medici che alla stessa data erano di ruolo, anche se divenuti primari
solo successivamente. Senonché, tale interpretazione non trova alcun
appiglio nella legge e neanche nei lavori preparatori ove è scritto,
invece, (Atti cit., 28 luglio) che il proponente "ribadisce che scopo
del suo emendamento è quello di precisare che l'art. 5 vuol solo
sanare le posizioni giuridiche contemplate dalla legge n. 336 del
1964.... e soltanto salvaguardare diritti quesiti" e che il
rappresentante del Governo "giudica probabilmente ultroneo
l'emendamento". Supposto pure, tuttavia, che detto emendamento
aggiuntivo possa intendersi nel senso proposto dai giudici a quibus,
l'inestensibilità più sopra asserita, della rilevata ratio
impedirebbe egualmente di ritenere che la deroga vada perciò estesa ai
sanitari che erano di ruolo nel 1964 e che diventarono primari
successivamente.
8.3. - Valutando alla stregua delle suesposte considerazioni le
doglianze dei giudici a quibus, si deve escludere che la mancata
estensione della deroga ai ricorrenti comporti disparità di
trattamento e, quindi, contrasti con l'art. 3 Cost.. Il principio di
eguaglianza non è violato quando la deroga a favore di una categoria e
non di altre dello stesso settore sia, come nella specie, giustificata.
Si può, anzi, aggiungere che proprio l'espansione della deroga nel
senso sollecitato dalle ordinanze in esame creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento - perché ormai inattuali le oggettive
esigenze di interesse pubblico che furono alla base della norma
derogatoria - fra quanti erano in ruolo nel 1964 e tutti coloro che lo
sono diventati in seguito. Senza dire che, poiché l'art. 6, legge n.
336 del 1964, richiamato in vigore dall'art. 5, decreto legge n. 402
del 1982, non riguarda soltanto i primari, ma anche i sovrintendenti
sanitari, i direttori sanitari ed i direttori di farmacia, la deroga
non potrebbe non estendersi anche a quanti, già di ruolo in posizione
subalterna nel 1964, sono divenuti posteriormente a tale data
sovrintendenti e direttori sanitari e di farmacia. Ma allora si
verificherebbe una profonda e grave incrinatura della riforma del
settore, ed in genere del pubblico impiego, faticosamente raggiunta,
che ha stabilito la regola generale del collocamento a riposo al
compimento del 65 anno d'età.
La questione deve quindi dichiararsi infondata.
9. - La conclusione cui si è pervenuti in esito al riordinamento
ed all'analisi della complessa legislazione in materia dispensa questa
Corte dall'affrontare il problema se l'art. 5, decreto legge n. 402 del
1982 configuri, come si è sostenuto in sede parlamentare,
un'interpretazione autentica - benché palesemente surrettizia ed
adottata con decreto legge -, ovvero una ripristinazione di norma
perenta, e se sia operativa ex nunc ovvero ex tunc. E si può
egualmente omettere il riesame del quesito, se la disciplina del
collocamento a riposo sia compresa, come ha ritenuto il giudice
amministrativo, fra le posizioni giuridiche ed economiche acquisite,
ovvero esclusa, come ha ritenuto questa Corte più volte e, da ultimo,
con la ricordata sentenza n. 33 del 1982; il quesito e la sua soluzione
sono, infatti, divenuti ininfluenti dopo che il legislatore, ridando o
confermando vigore alla deroga, ha espressamente riconosciuto ai
residui appartenenti alla categoria contemplata nell'art. 6, primo
comma, legge n. 336 del 1964 il diritto a rimanere in servizio sino al
70 anno d'età.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 3 settembre 1982, n.627,
sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento all'art. 3 Cost., con
l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 536 del 1983);
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato
giuridico del personale sanitario degli ospedali); dell'art. 5, decreto
legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di
assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione
3 settembre 1982, n. 627; dell'art. 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132
(enti ospedalieri e assistenza ospedaliera); dell'art. 60, d.P.R. 27
marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri); dell'art. 53, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevate, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di Stato e dal Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte con le ordinanze di cui in
epigrafe (reg. ord. nn. 1182 del 1984, 299, 300 e 301 del 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte