Sentenza n. 134/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 5legge 536/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, legge 23
aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica); 1, legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la
razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI
s.p.a.); e 5, quinto comma, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536
(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29
febbraio 1988, n. 48, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990
dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Militano
Enrica e INPS, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/1° serie
speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Fabrizio Ausenda per l'INPS;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Enrica Militano, dipendente della S.p.a. Italsider,
avvalendosi della possibilità, prevista dall'art. 5, quinto comma,
del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell'INPS), convertito, con modificazioni, in l. 29 febbraio 1988, n.
48, per le donne occupate nel settore siderurgico di accedere al
prepensionamento anche ad un'età inferiore a 50 anni, purché non
inferiore a 47, si era dimessa all'età di 47 anni ed un mese,
fruendo di un accredito contributivo pari ai soli anni che la
separavano dal raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Nel corso del giudizio promosso per ottenere, in applicazione
della giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 371 del 1989 ma anche
sentt. nn. 137 del 1986 e 498 del 1988), il riconoscimento di una
anzianità contributiva maggiore, sino al compimento del sessantesimo
anno di età o, in subordine, sino alla data di maturazione dei dieci
anni di contribuzione aggiuntiva, il Pretore di Genova, su eccezione
della ricorrente, con ordinanza emessa il 19 giugno 1990, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 37 Cost., del combinato disposto degli
artt. 16, l. 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e
delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), 1, l. 3 maggio 1984, n. 193 (Misure
urgenti per la razionalizzazione del settore siderurgico e di
intervento della GEPI S.p.a.), 5, quinto comma, del d.l. 30 dicembre
1987, n. 536, nella parte in cui non consente alla lavoratrice di
conseguire un' (accreditamento di) anzianità contributiva
(aggiuntiva nella misura) massima di dieci anni, beneficio spettante
alla generalità dei prepensionati del settore siderurgico.
La questione è rilevante, ad avviso del giudice a quo, in
relazione alla domanda subordinata (diretta al riconoscimento di
anzianità contributiva aumentata fino a dieci anni di contribuzione
aggiuntiva) avanzata dalla ricorrente, anche in considerazione del
fatto che la sentenza n. 371 del 1989, che dichiarava la
illegittimità costituzionale della norma (analoga) nascente dal
combinato disposto degli artt. 16 della legge n. 155 del 1981 e 1
della legge n. 193 del 1984, nella parte in cui non consente alla
lavoratrice del medesimo settore, in caso di prepensionamento, di
conseguire la stessa anzianità contributiva (sino a sessanta anni)
riconoscibile al lavoratore, è ovviamente limitata alle disposizioni
allora impugnate (e non può estendersi all'art. 5, quinto comma, del
d.l. n. 536 del 1987, applicabile nella specie).
In ordine alla non manifesta infondatezza, l'autorità remittente,
premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'età
lavorativa è uguale sia per l'uomo che per la donna (cfr. le tre
pronunce citate), mentre la possibilità che la seconda possa
ottenere il pensionamento al compimento del cinquantesimo anno di
età "trova adeguata giustificazione nella necessità della donna di
soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa (così l'ord.
n. 703 del 1989), e che l'aumento di anzianità contributiva sino a
dieci anni spettante al lavoratore ex art. 1 l. 193 del 1984 è stata
estesa (con la sentenza n. 371 del 1989) sino al decennio anche alla
lavoratrice, osserva che analogo dubbio di incostituzionalità non
può non sorgere per l'art. 5, quinto comma, del d.l. n. 536 del
1987, che fa rinvio all'art. 1 della legge n. 193 del 1984, che a sua
volta richiama l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 (il quale
riconosce contribuzione aggiuntiva per un periodo pari alla
differenza tra il compimento dei 60 anni di età, per gli uomini, o
di 55, per le donne, e l'età raggiunta alla risoluzione del
rapporto), con conseguente riconoscimento, nel caso in esame, di una
contribuzione aggiuntiva massima di (55 - 47=) otto anni.
Tale disparità di trattamento fra lavoratori e lavoratrici del
medesimo settore non è giustificata da specifici presupposti,
sicché la norma si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma,
Cost.
Essa, conclude il giudice a quo, appare altresì in contrasto con
l'art. 37, primo comma, Cost., in quanto nega alla lavoratrice la
possibilità "di conseguire i medesimi benefici dell'uomo effetto
della identità dell'età lavorativa".
2. - Nel giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, che sottolinea il rilievo (contenuto nella ord.
n. 703 del 1988) che, posto che l'età lavorativa è eguale per
l'uomo e per la donna, tuttavia il princi'pio di parità non esclude
speciali profili - quali la possibilità per la donna di ottenere il
pensionamento al compimento del cinquantesimo anno di età - fondati
sulla condizione propria della lavoratrice e giustificati dalla
necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e
proprie di essa.
La possibilità di ottenere il pensionamento in diversa età per
la donna, osserva perciò l'Istituto, "segna pur sempre un momento
discriminante anche rispetto al beneficio dell'anzianità
contributiva, giustificandone la attribuzione in misura
differenziata".
Il richiamo, operato dal giudice a quo, alla sentenza n. 371 del
1989, poi, non giova alla tesi sostenuta nell'ordinanza di
rimessione, avendo questa Corte fatto discendere il riconoscimento,
in misura eguale, della anzianità contributiva proprio dal pari
diritto, riconosciuto all'uomo e alla donna dall'art. 1 della legge
n. 193 del 1984, a lavorare fino alla stessa età (55 anni), laddove
l'art. 5 del d.l. n. 536 del 1987 "stabilisce un differenziato
livello di età in favore delle donne (47 anni) rispetto all'uomo per
ottenere il prepensionamento nel settore siderurgico", il che
giustifica la differenziazione nell'accredito figurativo di
anzianità contributiva, anche in relazione all'assunzione a carico
dello Stato dell'onere economico diretto ad assicurare la copertura
delle differenze contributive rispetto ai comuni requisiti di legge,
nei casi di prepensionamento.
L'INPS conclude rimettendosi a giustizia. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma e 37 della Costituzione, del
combinato disposto dell'art. 16, legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure
urgenti in materia previdenziale e pensionistica), dell'art. 1, legge
31 maggio 1986 (recte: 1984), n. 193 (Misure per la razionalizzazione
del settore siderurgico e di intervento della GEPI s.p.a.) e
dell'art. 5, quinto comma, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536
(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in L. 29 febbraio
1988, n. 48, nella parte in cui, nell'ammettere al prepensionamento
le lavoratrici di una data categoria - quelle dipendenti dalle
aziende industriali del settore siderurgico fruenti del trattamento
di integrazione salariale o licenziate per riduzione del personale o
per cessazione dell'impresa - che abbiano un'età inferiore ad anni
cinquanta e comunque non inferiore ad anni 47, non consente alle
lavoratrici stesse di conseguire l'anzianità contributiva massima di
dieci anni spettante alla generalità dei prepensionati del settore
suindicato.
2. - La questione non è fondata nei sensi di cui appresso in
motivazione.
L'art. 16 della legge n. 155 del 1981 prevedeva per il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse
da quelle edili, per le quali fosse intervenuta una deliberazione del
CIPI (Comitato dei ministri per il coordinamento della politica
industriale) ai sensi dell'art. 2, quinto comma lettere a) e c),
della legge 4 agosto 1975, n. 675, il prepensionamento a favore dei
lavoratori, che potessero far valere una data anzianità
contributiva, al compimento di 55 anni se uomini, e di 50 anni se
donne, con l'accreditamento, in entrambi i casi, di un periodo
contributivo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del
rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, e di 55 anni
se donne (vale a dire, per i lavoratori di entrambi i sessi, fino a
un massimo di 5 anni).
L'art. 1 della legge n. 193 del 1984 abbassava il limite di età
previsto dalla norma precedente per i lavoratori dipendenti dalle
aziende industriali del settore siderurgico, ammessi al
prepensionamento su domanda in quanto fruenti del trattamento di
integrazione salariale o licenziati per riduzione del personale o
cessazione dell'impresa, a soli 50 anni di età per i lavoratori di
entrambi i sessi.
L'art. 5, quinto comma, del decreto-legge n. 536 del 1987 come
sopra convertito, ha per ultimo disposto, in riferimento all'art. 1
della legge n. 193 del 1984, che le lavoratrici del settore
siderurgico possano accedere al prepensionamento, ove concorra una
data anzianità contributiva, anche se hanno un'età inferiore a 50
anni, purché non inferiore a 47 anni.
Interpretando il combinato disposto delle tre norme nel senso che
per effetto di esso, e particolarmente del richiamo al testo
dell'art. 16, primo comma, della legge n. 155 del 1981, le
lavoratrici, pur essendo ammesse al prepensionamento all'età di 47
anni, vengono a fruire di un accreditamento contributivo inferiore a
quello di dieci anni assicurato ai prepensionati del settore di sesso
maschile, il giudice a quo ha prospettato le censure suindicate.
Senonché il combinato disposto delle tre norme in argomento va
letto tenendosi conto che con la sentenza n. 371 del 1989, questa
Corte, occupandosi del combinato disposto delle prime due (art. 1
della legge n. 193 del 1984 e 16 della legge n. 155 del 1981) lo ha
dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce(va) alla
lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento,
l'accreditamento contributivo fino a 60 anni, come al lavoratore.
Con tale pronuncia è stata decisa la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo
comma, della Costituzione, della normativa allora impugnata,
questione sollevata nel presupposto che, particolarmente per effetto
del richiamo al testo dell'art. 16, primo comma, della legge n. 155
del 1981, i lavoratori venissero a fruire di un periodo di
accreditamento contributivo superiore, nel massimo, a quello
spettante alle lavoratrici e queste, correlativamente, di un periodo
di accreditamento inferiore a quello spettante ai lavoratori (10 anni
per i lavoratori, e 5, invece, per le lavoratrici). Ed è stata
decisa nel senso che, disattendendosi l'implicito riferimento a una
età pensionabile diversa dei lavoratori a seconda che fossero uomini
o donne, l'accreditamento contributivo dovesse essere eguale, nel
massimo, per gli uni e per le altre.
Orbene il risultato normativo della pronuncia così resa va
interpretato nel senso che il combinato disposto delle prime due
norme (così dichiarato illegittimo in parte qua) e, quindi, il
combinato disposto delle tre norme che ora viene in applicazione,
assicura alle lavoratrici del settore siderurgico, in caso di
prepensionamento, un accreditamento contributivo pari nel massimo a
quello assicurato ai lavoratori dello stesso settore nell'evenienza
di prepensionamento, vale a dire pari nel massimo a 10 anni.
Interpretazione, questa, alla stregua della quale la normativa
impugnata, in quanto non ha il contenuto denunciato dalle censure
prospettate, si sottrae alle medesime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 37 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 16,
legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), dell'art. 1, legge 31 maggio 1986
(recte: 1984), n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore
siderurgico e di intervento della GEPI s.p.a.) e dell'art. 5, quinto
comma, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli
oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, come
sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte