Sentenza n. 134/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 119legge 425/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a),
della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale
delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pieri
Franco contro l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 209 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nelle Gazzette Ufficiali della
Repubblica nn. 14 e 27, prime serie speciali, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Pieri Franco;
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Luciano Ventura per Pieri Franco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Franco Pieri, dipendente delle Ferrovie dello Stato, a
seguito di condanna penale per associazione sovversiva e banda armata
del 23 ottobre 1987, in base all'art. 119, lett. a), della legge 26
marzo 1958, n. 425, era destituito di diritto con provvedimento del
10 aprile 1988.
Avverso il detto provvedimento ricorreva al Pretore di Firenze e,
avendo questi rigettato il ricorso, appellava al Tribunale di Firenze
che rigettava l'impugnazione. Ricorreva, quindi, per Cassazione.
La Corte, con ordinanza del 27 aprile 1990 (R.O. n. 209 del 1991)
sollevava questione di legittimità costituzionale del detto art.
119, lett. a), della legge n. 425 del 1958, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Osservava che gli effetti del provvedimento di destituzione,
attesa la sua natura dichiarativa, risalivano al 23 ottobre 1987 e
che all'epoca il rapporto di impiego de quo doveva ritenersi di
natura prevalentemente pubblicistica, pur essendo intervenuta la
riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato con legge n. 210 del 1985,
essendo stati emanati solo i regolamenti di organizzazione e non
essendo stati ancora stipulati i contratti collettivi per effetto dei
quali il rapporto era divenuto privato (3 febbraio 1988).
Conseguentemente, trovava applicazione la norma censurata la
quale, però, era costituzionalmente illegittima perché prevedeva la
destituzione automatica del pubblico dipendente senza l'espletamento
del procedimento disciplinare che avrebbe consentito l'applicazione
del principio, di ordine generale, della graduazione della sanzione
in relazione alla gravità del fatto e alle sue modalità (sent. n.
971 del 1988).
Nella postilla della stessa ordinanza riteneva che, non
trattandosi di un rapporto di impiego pubblico, non era applicabile
la legge n. 19 del 1990, che aveva modificato le norme regolatrici
della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti abolendo la
destituzione automatica e prevedendo il previo esperimento del
procedimento disciplinare.
2. - L'ordinanza era regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si costituiva il Pieri
aderendo al petitum della Corte Suprema.
3. - Era disposta la trattazione del ricorso nella camera di
consiglio, nella imminenza della quale il Pieri chiedeva la
remissione alla udienza pubblica.
4. - Si è altresì disposta (7 giugno 1991) la ripubblicazione
della ordinanza di rimessione, in quanto il testo pubblicato
precedentemente era privo della postilla. Considerato in diritto
1. - La Corte deve verificare se l'art. 119, lett. a, della legge
26 marzo 1958, n. 425, il quale prevede per i dipendenti dell'Ente
Ferrovie, in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati
nella stessa norma, la destituzione di diritto senza il previo
esperimento del procedimento disciplinare, violi l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica nei
confronti di altri dipendenti pubblici per i quali è prevista la
detta garanzia procedimentale.
2. - La questione è inammissibile.
La Corte remittente ha considerato che all'epoca del provvedimento
di destituzione, risalente all'ottobre 1987, il rapporto di impiego
del ricorrente con l'Ente Ferrovie era ancora di natura
pubblicistica, perché non era ancora operativa di effetti la riforma
dell'Ente Ferrovie intervenuta con la legge n. 210 del 1985; infatti,
erano stati emanati solo i regolamenti di organizzazione e non erano
stati ancora stipulati i contratti collettivi, che hanno operato in
concreto la trasformazione del rapporto da pubblico a privato ad
iniziare dal 3 febbraio 1988.
In tale situazione, quindi, trova applicazione la legge 7 febbraio
1990, n. 19, nonostante che la Corte remittente, nella postilla
apposta all'ordinanza di remissione, abbia ritenuto, con evidente
contraddizione, la inapplicabilità della detta legge non essendo il
rapporto de quo di natura pubblicistica.
3. - Trovano, quindi, applicazione i principi già affermati da
questa Corte (sent. n. 415 del 1991), secondo cui con la suddetta
legge il legislatore ha inteso dare alla materia della destituzione
del pubblico dipendente una generale ed uniforme disciplina e
risolvere i problemi insorti a seguito della sentenza n. 971 del
1988, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme
che, per rapporti di impiego pubblico, comminavano la destituzione di
diritto senza il previo esperimento del procedimento disciplinare.
Si è trattato, in sostanza, di un complesso normativo che, ai
suddetti fini, ha previsto misure che consentono una più equa
considerazione delle ragioni del pubblico dipendente destituito e di
quelle della pubblica amministrazione, dirette a condizionare il
recupero dell'impiegato alle necessarie garanzie amministrative. Esse
hanno come momento iniziale anzitutto l'abrogazione delle precedenti
norme disciplinatrici della destituzione automatica, poi la
cessazione della destituzione automatica, e, come momento finale, la
rideterminazione dello status del dipendente a seguito della
valutazione della sua condotta a mezzo di un procedimento
disciplinare; sicché, il dipendente è recuperato
all'amministrazione se l'esito del procedimento disciplinare lo
consente.
In particolare, per le posizioni caratterizzate, come quella in
esame, dalla comminazione della destituzione, contro la quale sia
stata proposta impugnativa ed il relativo giudizio sia ancora
pendente, è del pari applicabile la nuova legge quale espressione di
una esigenza di pubblico interesse alla concreta definizione delle
situazioni pendenti e, come tale, regolatrice della materia con i
limiti e i termini specifici del giudizio disciplinare.
3.1. - Pertanto, alla stregua della suddetta legge, la questione
sollevata difetta di rilevanza, essendosi censurata una disposizione
ormai abrogata, avendo la nuova disciplina sostituito integralmente
quella precedente, sorretta dalla ratio dell'automatismo destitutivo,
con un sistema sostanziale e procedimentale nuovo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n.
425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte