Sentenza n. 134/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, 408,
427, 542 del codice di procedura penale e 125 delle disposizioni di
attuazione, promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa nel
procedimento penale a carico di Bertoloni Roberto, iscritta al n. 561
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Massa, chiamato a pronunciarsi sulla querela
presentata da Maria Pauline Van den Hove nei confronti del dott.
Roberto Bertoloni per il reato di lesioni, premette che all'esito
delle indagini preliminari il pubblico ministero ha formulato
richiesta di archiviazione per l'infondatezza della notizia di reato
e che tale richiesta è certamente da condividersi.
2. - Il giudice remittente premette ancora che, per principio
generale, chi abbia proposto una querela infondata deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali anticipate dallo
Stato. Tale principio, già presente nell'impianto del codice
abrogato, troverebbe nell'attuale codificazione la sua traduzione
normativa nell'art. 427, che impone, nella sentenza di non luogo a
procedere, la condanna alle spese del querelante nelle ipotesi di
assoluzione del querelato perché il fatto non sussiste o l'imputato
non l'ha commesso; lo stesso codice del 1988, disciplinando nell'art.
542 le medesime ipotesi, opera un rinvio ricettizio alla disciplina
di cui all'art. 427.
Ma nulla è disposto circa le ipotesi di proscioglimento del
querelato per la infondatezza della notizia di reato; ed, in
particolare, nulla è disposto circa le ipotesi di infondatezza
manifesta, in cui, al termine delle indagini, si sia acquisita la
ragionevole certezza dell'insussistenza degli elementi essenziali del
reato lamentato.
A suo avviso, quindi, in vicende giudiziarie nelle quali
l'imprudente prospettazione dei fatti offerta dal querelante ha
determinato il pubblico ministero a conferire un incarico tecnico che
ha comportato una spesa per l'erario, non è possibile - in mancanza
di un'espressa disposizione al riguardo - condannare il querelante al
pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato.
3. - Sulla scorta di tali premesse il giudice a quo ritiene che
gli artt. 554, 408, 125 delle disposizioni di attuazione, 427 e 542
del codice di procedura penale, non siano conformi al principio
costituzionale di uguaglianza nella parte in cui non prevedono che il
querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone
l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei
casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in
giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello
stesso da parte del querelato.
L'omissione di una tale previsione, sarebbe, a suo avviso, foriera
di una grave disparità di trattamento.
Il proscioglimento avvenuto a seguito dell'udienza preliminare o
addirittura a seguito del dibattimento, presuppone che sia già
superato il passaggio logico relativo alla prognosi di sostenibilità
di cui all'art. 125 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, con la conseguenza che, nei casi nei quali la
querela si possa ritenere, ai fini dell'esercizio dell'azione penale,
di una certa fondatezza, il querelante viene condannato al pagamento
delle spese processuali, quando l'ipotesi accusatoria non abbia
ricevuto il sufficiente conforto dalle sopravvenienze processuali.
Nel caso invece dell'archiviazione, che presuppone l'infondatezza
della querela già ai soli fini delle determinazioni circa
l'esercizio dell'azione penale, il querelante, la cui imprudenza si
presenta certamente più grave, non è condannato al pagamento di
alcuna spesa.
Tale disparità di trattamento sembra al giudice remittente
irragionevole perché, a situazioni "ugualmente diverse" (sic)
(quelle dell'ipotesi di proscioglimento nel corso dell'udienza
preliminare o di assoluzione dibattimentale e quelle di archiviazione
per infondatezza della notizia di reato) corrisponderebbe un
differente trattamento senza una ragionevole giustificazione.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della sollevata questione.
L'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione assimila due
situazioni tra di loro non comparabili, data la notevole differenza
di connotati e di effetti rivestita, rispettivamente, dal decreto di
archiviazione e dalla sentenza di proscioglimento; differenza in
grado di giustificare ampiamente la diversa disciplina sul punto
della condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate
dallo Stato: nel primo caso si tratterebbe di un provvedimento
precedente l'inizio dell'azione penale, privo della "stabilità"
della sentenza resa a seguito di contraddittorio (riapertura delle
indagini ex art. 414 del codice di procedura penale), suscettibile di
superamento quando sia emanato per iniziale difetto di una condizione
di procedibilità poi integrata (art. 345 del codice di procedura
penale), soggetto ad "opposizione" da parte della persona offesa ex
art. 410 - generalmente coincidente con il querelante - e soprattutto
contenutisticamente incentrato su di una valutazione prognostica di
"tenuta" dell'ipotesi accusatoria in sede di giudizio (art. 125 delle
disposizioni di attuazione), che involge solo marginalmente una
disamina dei consueti elementi del reato (fatto sussistente,
commissione di esso, nesso causale, e così via); nel secondo caso si
tratterebbe, viceversa, di una pronuncia resa dopo l'esercizio
dell'azione penale, in rapporto ad una individuata formula conclusiva
che consente di selezionare il coefficiente di eventuale
colpa/temerarietà del querelante nella proposizione della querela,
all'esito di un reale contraddittorio tra i vari soggetti del
processo (e non più del procedimento).
In tale quadro, apparirebbe dunque razionale, sia in termini di
sostanza sia in rapporto all'incidenza di altri elementi finalistici,
raccordabili a esigenze anch'esse di rilievo costituzionale (economia
del processo, "buon andamento" di esso), che il legislatore abbia
delimitato la pronuncia di condanna alle spese del querelante alla
sola ipotesi di adozione di sentenza, escludendo anomale statuizioni
di condanna in un provvedimento formalmente e sostanzialmente diverso
dalla sentenza. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Massa ritiene che gli artt. 554, 408, 427, 542 del
codice di procedura penale, e 125 delle disposizioni di attuazione,
"nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere
condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento
delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi
giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la
sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del
querelato sottoposto ad indagini", siano in contrasto con l'art. 3
della Costituzione costituendo una ingiustificata disparità di
trattamento in raffronto alla disciplina che in situazioni analoghe
(sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare
o di proscioglimento a seguito del dibattimento) impone invece la
condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo
Stato.
Osserva il remittente che, sebbene l'archiviazione presupponga un
giudizio di infondatezza della querela già ai fini dell'esercizio
dell'azione penale, il querelante, la cui imprudenza appare per tal
motivo più evidente che nelle ipotesi di proscioglimento
dell'imputato a seguito dell'udienza preliminare o del dibattimento,
non è condannato, diversamente da queste ultime ipotesi, ad alcuna
spesa. Da qui il denunciato contrasto con il principio d'eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Occorre premettere, in linea generale, che certamente risponde ad
un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia
sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha
perciò dato occasione alla spesa per il suo svolgimento (cfr. sent.
n. 30 del 1964 di questa Corte), di guisa che è costituzionalmente
legittimo porre la responsabilità delle spese processuali a carico
di colui che è colpito da una condanna penale, ovvero del querelante
la cui denuncia si riveli chiaramente insussistente.
Ma se tale pretesa dello Stato è legittima non per questo può
dedursene, come un naturale corollario, che essa sia anche
costituzionalmente necessaria; nel senso, cioè, che non è
rinvenibile nella Costituzione un principio che ponga obbligo allo
Stato di recuperare, in ogni caso, le spese del procedimento
eventualmente anticipate.
Val la pena riflettere che un tal principio, ove vigente, avrebbe
necessariamente comportato, nei reati perseguibili solo a querela di
parte, la previsione della condanna alle spese del querelante
ogniqualvolta non potesse esservi condannato l'imputato.
Al contrario, questa Corte ha già avuto più volte occasione di
affermare (v. sentt. nn. 165 del 1974, 52 del 1975, 29 del 1992) che
la responsabilità per le spese processuali di chi ha esercitato il
diritto di querela non può essere ritenuta allorquando l'assoluzione
dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante
stesso al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata.
3. - Ciò posto, occorre rilevare che la disciplina positiva
mentre avverte l'esigenza di prevenire e di sanzionare (mediante la
responsabilità per le spese processuali) la presentazione di denunce
temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche
l'opportunità di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela,
come avverrebbe se si prospettasse al querelante il rischio della
condanna alle spese in ogni ipotesi di proscioglimento dell'imputato.
Nel quadro di un necessario contemperamento tra simili istanze di
segno opposto si colloca, tra le ipotesi di esenzione da
responsabilità del querelante, anche la mancata previsione della
condanna al rimborso delle spese anticipate dallo Stato nei casi di
archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Si tratta di scelta che, in assenza di ostative esigenze di
rilievo costituzionale, non solo appartiene alla piena
discrezionalità del legislatore, ma non può essere ritenuta
irragionevole neanche nelle ipotesi poste a raffronto dal giudice
remittente.
Ove, infatti, si consideri che fin quando è possibile
l'archiviazione della notitia criminis non vi è esercizio
dell'azione penale, che il provvedimento di archiviazione può sempre
essere superato da una successiva riapertura delle indagini (motivata
dalla semplice esigenza di nuove investigazioni), emergono
agevolmente le differenze di effetti, di connotati, e di stabilità
del decreto di archiviazione, da un lato, e della sentenza di non
luogo a procedere o di proscioglimento, dall'altro; differenze che
rendono le situazioni in raffronto non utilmente paragonabili e
valgono a giustificare una differente disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 554, 408, 427, 542 del codice di procedura penale, e 125
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Massa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte