Sentenza n. 134/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1995 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Basilicata riapprovata il 15 novembre 1994 dal Consiglio regionale,
avente per oggetto: "Norme di perequazione per il personale
destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente
l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai
sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 dicembre 1994,
depositato in cancelleria il 9 dicembre 1994 ed iscritto al n. 86 del
registro ricorsi 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 3 dicembre 1994, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97
e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
nei confronti della legge della Regione Basilicata approvata dal
Consiglio regionale il 21 giugno 1994 e riapprovata, a seguito di
rinvio governativo, il 15 novembre 1994, recante "Norme di
perequazione per il personale destinatario della L.R. 23 dicembre
1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a
disposizione della Regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616". Il ricorrente rileva che la legge impugnata prevede il
reinquadramento del personale trasferito alla Regione per effetto del
d.P.R. n. 616 del 1977, appartenente ai ruoli tecnici o atipici degli
enti di provenienza con mansioni di educatore o di assistente
sociale, già inquadrato, con legge regionale 23 dicembre 1982, n.
41, nel quinto livello funzionale e poi reinquadrato, con legge
regionale 12 marzo 1984, n. 6, al sesto livello.
Per effetto dell'ulteriore reinquadramento disposto con la legge
impugnata detto personale verrebbe ora immesso negli stessi livelli
funzionali del personale docente di formazione professionale, di cui
alle leggi regionali 10 luglio 1981, n. 18, e 22 febbraio 1980, n.
11, con decorrenza giuridica dalla data di inquadramento nei ruoli
regionali ed economica dalla data di entrata in vigore della stessa
legge impugnata.
A giudizio del ricorrente tale legge sarebbe lesiva del principio
di ragionevolezza e di parità di trattamento, di cui all'art. 3
della Costituzione, nonché del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, per
il fatto di estendere immotivatamente al personale in questione
l'inquadramento in qualifiche superiori già concesso ad altro
personale, diverso per professionalità e funzioni.
La stessa legge - sempre a giudizio del ricorrente - sarebbe
inoltre lesiva dell'art. 117 della Costituzione per contrasto con i
principi fondamentali in materia di pubblico impiego di cui all'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed alle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per il fatto di prevedere
un reinquadramento ope legis in livelli superiori prescindendo dai
requisiti di professionalità e dal possesso del titolo di studio
richiesti per l'accesso a detti livelli e senza tenere conto della
disponibilità dei posti in organico.
2. - La Regione non si è costituita nel giudizio. Considerato in diritto
1. - Forma oggetto del presente giudizio la legge della Regione
Basilicata recante "Norme di perequazione per il personale
destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente
l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai
sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", approvata dal Consiglio
regionale il 21 giugno 1994 e riapprovata, a seguito di rinvio
governativo, il 15 novembre 1994.
Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata risulterebbe lesiva
degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione per il fatto di
prevedere a favore del personale trasferito alla Regione per effetto
del d.P.R. n. 616 del 1977, appartenente ai ruoli tecnici o atipici
degli enti di provenienza con mansioni di educatore o di assistente
sociale - personale già inquadrato, con legge regionale n. 41 del
1982, nel quinto livello funzionale e poi reinquadrato, con legge
regionale n. 6 del 1984, nel sesto livello - il reinquadramento negli
stessi livelli funzionali attribuiti al personale docente dei corsi
di formazione professionale ai sensi dell'art. 21 della legge
regionale 10 luglio 1981, n. 18 e dell'art. 7 della legge regionale
22 febbraio 1980, n. 11.
2. - La questione è fondata.
La legge impugnata, intervenendo, a distanza di oltre un decennio,
a modificare gli inquadramenti del personale rifluito nel ruolo
regionale a seguito del d.P.R. n. 616 del 1977, intende equiparare al
personale docente addetto alle attività di formazione professionale
la categoria degli educatori ed assistenti sociali già appartenenti
ai ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza. Come rileva il
ricorrente, tale categoria di dipendenti risulta, peraltro,
caratterizzata da profili professionali che non appaiono comparabili
con quelli propri del personale docente della formazione
professionale, cui la legge regionale ha affidato "attività di
insegnamento teorico (cultura generale, lingua, etc.)", richiedendo
allo stesso "in stretta connessione con le caratteristiche
dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base
corrispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici
nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello
superiore" (v. art. 7 L.R. 22 febbraio 1980, n. 11).
L'assimilazione operata dalla legge impugnata si presenta,
pertanto, priva di ragionevole giustificazione e lesiva dei principi
di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal momento che tende
indebitamente ad unificare, dietro un conclamato ma non dimostrato
fine perequativo, categorie di personale non equiparabili nelle
mansioni e nei profili professionali e che, in ragione della loro
diversità, sono state sempre, fin dal loro primo inquadramento nel
ruolo regionale, distintamente regolate dalla normativa intervenuta
nel settore.
Si aggiunga che la legge in esame ha inteso altresì operare un
reinquadramento generalizzato ed automatico della categoria in
questione ad un livello superiore, prescindendo completamente dalla
valutazione delle mansioni concretamente svolte in precedenza dai
singoli componenti la stessa categoria. Nella specie l'esigenza di
una simile valutazione veniva, invece, a imporsi anche in relazione
al fatto che la stessa legge assumeva a proprio oggetto una categoria
professionale che, per la sua atipicità, risultava caratterizzata da
parametri differenziati di professionalità non riconducibili alle
tradizionali carriere amministrative dell'ente di appartenenza (v.
sentenza n. 21/1989). Dal che l'ulteriore violazione dei parametri
rappresentati negli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Resta assorbita la censura prospettata in relazione all'art. 117
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Basilicata intitolata "Norme di perequazione per il personale
destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente
l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai
sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", riapprovata dal Consiglio
regionale il 15 novembre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte