Sentenza n. 134/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 412/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1996 dal
tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti
proposti da Gherardo Bergonzini ed altri contro l'Università degli
studi di Padova iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Gherardo Bergonzini ed altri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per Gherardo
Bergonzini ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il
Presidente del Consiglio dei Ministri
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Sei professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza
dell'Università degli studi di Padova hanno impugnato innanzi al
tribunale amministrativo regionale per il Veneto i provvedimenti del
rettore di detta università, di rigetto delle loro istanze dirette
ad ottenere il "passaggio al regime di tempo-pieno compatibile con
l'attività libero professionale". Le domande erano state proposte,
invocando l'applicazione dell'art. 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, che consente ai docenti universitari, i quali
abbiano scelto il regime del tempo-pieno, di esercitare attività
libero-professionale, qualora prestino attività assistenziale ai
sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Il tribunale amministrativo, con ordinanza del 28 marzo 1996, in
accoglimento dell'eccezione formulata dai ricorrenti, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 4,
comma 7, legge n. 412 del 1991, nella parte in cui non estende a
tutti i docenti universitari a tempo-pieno la facoltà di espletare
attività libero-professionale, in quanto violerebbe gli artt. 3 e 97
della Costituzione.
1.1. - La norma sospettata di incostituzionalità, ad avviso dei
giudici rimettenti, è ispirata dall'intento di parificare, quanto
alla compatibilità dell'attività libero-professionale con il regime
del tempo-pieno, la posizione dei docenti universitari operanti nelle
cliniche universitarie a quella dei medici ospedalieri, secondo una
valutazione discrezionale.
L'equiparazione si riflette sullo status dei docenti universitari
delle altre facoltà e consente il confronto con questi ultimi quanto
alla diversa regolamentazione delle incompatibilità. Dalla
comparazione tra le differenti discipline emerge una disparità di
trattamento che non sembra ragionevole.
Il Tar rimettente osserva che la funzione docente è
sostanzialmente unitaria. Quella supplementare ed aggiuntiva di
assistenza sanitaria, che si compenetra con l'attività
didattico-scientifica, non costituisce elemento idoneo a giustificare
la diversità della disciplina dell'incompatibilità. L'attività
assistenziale connessa a quella docente svolta a tempo-pieno, perché
particolarmente impegnativa, è, infatti, addirittura meno
compatibile con quella libero-professionale di quanto non lo sia
l'attività di insegnamento a tempo-pieno espletata dai docenti di
materie diverse.
L'impossibilità di rinvenire una plausibile giustificazione della
diversità di trattamento, neppure identificabile nella finalità
della norma, di parificare i docenti universitari clinici ai sanitari
ospedalieri, fonda il dubbio della violazione dei principi di
eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione, stabiliti dagli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata e formulando espressa riserva di integrare le
argomentazioni a conforto di tale deduzione.
3. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel processo
amministrativo, i quali hanno concluso per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma dell'art. 4, comma 7, della
legge n. 412 del 1991.
Le parti private osservano che la disciplina delle
incompatibilità, per la parte di interesse, è dettata dall'art. 11
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. La norma, nel testo modificato
dall'art. 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, consente al docente
che abbia optato per il regime del tempo-pieno, di svolgere attività
"per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi
a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto
esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali" (comma 4, lettera
a). La lettera della disposizione, a loro avviso, dimostra che il
regime del tempo-pieno non è, in assoluto, incompatibile con
l'esercizio dell'attività libero-professionale, che è, anzi,
consentito, purché ciò non contrasti con l'obbligo
dell'"assolvimento dei propri compiti istituzionali".
L'art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 regola, invece, le "attività
assistenziali" svolte dai professori ordinari o associati e dai
ricercatori nell'ambito delle convenzioni stipulate tra l'università
e la regione, nonché tra università ed unità sanitarie locali, e
realizza la parificazione tra il personale medico dei ruoli
universitari e quello del Servizio sanitario nazionale attraverso
l'indicazione di una tabella di "corrispondenze funzionali".
L'esigenza di equiparazione è stata soddisfatta dalle norme
istitutive del Servizio sanitario nazionale e da quelle, connesse,
recanti la disciplina del personale da esse dipendente. L'art. 102
cit. è stato, infatti, formulato alla luce dell'art. 39 della legge
n. 833 del 1978 e dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
norma quest'ultima che prevede la corresponsione a favore del
"personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati
con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti
direttamente dalle università", di una "indennità ... nella misura
occorrente per equiparare il relativo trattamento economico
complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di
pari funzioni, mansioni e anzianità".
La disciplina dei regimi di tempo-pieno e tempo-definito, quanto
alle incompatibilità, era, invece, assolutamente unitaria
nell'ambito dell'Università, dato che non era stabilita alcuna
discriminazione in favore del personale medico universitario, che
espletava attività assistenziale.
La situazione è stata, quindi, radicalmente innovata dall'art. 4,
comma 7, legge n. 412 del 1991, che ha introdotto la distinzione tra
docenti universitari per i quali l'attività libero-professionale è
incompatibile con il regime del tempo-pieno e docenti per i quali è
stabilito il diverso principio della compatibilità, purché detta
attività sia esercitata al di fuori dell'orario di lavoro.
3.1. - Le parti private deducono, altresì, che il Consiglio di
Stato, sezione II, nel rendere il parere 1 aprile 1992 n. 446, su
quesiti proposti dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ha affermato che la norma in esame è
applicabile al solo personale universitario medico e, per tale
conclusione, "potrebbero delinearsi conseguenze di ordine
costituzionale in relazione al diverso trattamento riservato ai
docenti a tempo pieno delle altre facoltà ed ai docenti non "medici"
operanti all'interno della stessa facoltà di medicina e chirurgia".
La sintetica, puntuale, considerazione farebbe piena luce "sulla
portata ed i limiti (costituzionali) dell'art. 4, comma 7, della
legge n. 412 del 1991, là dove essa, attraverso equiparazioni
successive (del medico universitario al medico ospedaliero) omette di
trarre un'implicazione ulteriore necessitata", che imporrebbe di
estendere anche al restante personale docente dell'Università la
disciplina dettata per il personale medico universitario.
L'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761
del 1979, assumono i ricorrenti, è attribuita ai medici universitari
a tempo-pieno o a tempo-definito nella misura necessaria a parificare
la posizione economica a quella dei medici ospedalieri, al fine di
compensare le attività assistenziali svolte anche dai primi ed è,
quindi, inidonea a fungere da tertium comparationis, costituendo lo
strumento utilizzato per dare concreta attuazione al principio
costituzionale di uguaglianza in riferimento a detto profilo.
Nel caso di specie, assunti come primi due termini del confronto lo
status di docente universitario (disciplinato dal d.P.R. n. 382 del
1980) e l'art. 3 della Costituzione, il tertium comparationis è,
invece, costituito dallo status di docente universitario medico
operante in regime di convenzione, connotato dalla compatibilità del
regime di tempo-pieno (che comporta l'obbligo di svolgere attività
per 350 ore l'anno, anziché per 250) con l'attività
libero-professionale.
Pertanto, se l'elemento comune è costituito dall'identità delle
posizioni, comune a tutti i docenti universitari deve essere lo
status anche quanto alla disciplina delle incompatibilità.
3.2. - La circostanza che l'art. 4, comma 7, della legge n. 412
del 1991, stabilisce la compatibilità dell'attività
libero-professionale con il regime del tempo-pieno, purché espletata
"fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o
all'esterno delle stesse" e con esclusione di quelle convenzionate,
ad avviso dei ricorrenti, non può far escludere la lamentata
violazione, concernendo mere modalità operative caratterizzanti una
determinata professionalità, in ragione delle proprie specifiche
caratteristiche.
La verifica del rispetto del principio di uguaglianza, poiché
implica il controllo della ragionevolezza delle classificazioni
legislative, non si risolve nel riscontro dell'intrinseca bontà
delle scelte operate dal legislatore, ma richiede si accerti la
coerenza delle differenziazioni, valutata nel rapporto con il
trattamento che le leggi riservano ad altre categorie e ad altre
fattispecie comparabili con quella contestata.
Nel controllo dell'osservanza di tale canone costituzionale non
sono, quindi, coinvolti due soli termini, la norma legislativa
impugnata ed il principio stabilito dall'art. 3, primo comma, della
Costituzione, bensì anche un terzo termine (tertium comparationis),
costituito dalla disciplina o dalle discipline messe a raffronto con
quella di cui si eccepisce l'illegittimità. Attraverso tale
confronto, qualora si chieda l'estensione di un beneficio conferito
dalla legge ad una certa classe di soggetti che assume trovarsi in
condizioni analoghe, è possibile accertarne l'eventuale
irragionevolezza, nel caso dalla norma derivino privilegi per
determinate categorie, in carenza di ogni valida giustificazione.
L'omogeneità delle situazioni impone, quindi, l'uniformità della
disciplina, in difetto di ragioni che possano legittimarne la
diversità.
La richiesta estensione dell' art. 4, comma 7, della legge n. 412
del 1991, non esclude, infine, l'obbligo di esercitare l'attività
libero-professionale "al di fuori dell'orario di lavoro" e la norma
derivante dalla eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale risulterebbe, dunque, anche compatibile "con
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali", che costituisce il
presupposto che ne condiziona l'espletamento in caso di opzione per
il regime del tempo-pieno.
3.3. - Le parti private, in prossimità dell'udienza, hanno
depositato memoria, e, nel reiterare le argomentazioni già svolte,
deducono che peculiare rilievo assume la considerazione del carattere
innovativo della norma in parte qua, conseguita dalla modificazione
della disciplina stabilita per i medici-ospedalieri e non
giustificata da ragioni attinenti allo status dei docenti
universitari-medici.
Inoltre, a loro avviso, la progressiva restrizione
dell'incompatibilità tra tempo-pieno ed attività
libero-professionale, realizzata attraverso la previsione
dell'ammissibilità di quella svolta in favore di enti pubblici da
parte di tutti i docenti universitari e, successivamente, di quella
espletata anche in favore dei privati dai docenti-medici, inficia la
stessa ratio che impronta la regola dell'incompatibilità e le
ragioni che potrebbero limitarla nei confronti di alcuni.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale neppure
determinerebbe effetti pregiudizievoli per l'erario, non solo e non
tanto per l'esiguo numero dei docenti che potrebbero invocarne
l'applicazione, quanto perché la liberalizzazione dell'attività
condurrebbe addirittura ad un incremento del gettito fiscale, in
diretta conseguenza dell'ampliamento della base imponibile.
Le parti private osservano, infine, che non influisce sulla
rilevanza della questione l'innovazione introdotta dall'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, perché la norma, al comma 5, ha
espressamente fatta salva la disciplina dettata dall'art. 4, comma 7,
della legge n. 412 del 1991 e stabilito che l'opzione per l'attività
libero-professionale intramuraria preclude l'espletamento di quella
extramuraria.
4. - L'Avvocatura dello Stato ha parimenti depositato memoria in
prossimità dell'udienza, reiterando l'eccezione di inammissibilità
della questione, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza ed
insistendo, in linea gradata, per la sua l'infondatezza.
Il personale medico dei ruoli universitari, che espleta attività
assistenziale, assume i diritti ed i doveri stabili a carico dei
medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (art. 162 del
d.P.R. n. 382 del 1980), sicché l'applicabilità della norma
censurata deriva logicamente conseguenziale dal particolare status
che li caratterizza.
Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, non è configurabile la
lamentata disparità di trattamento, dato "che per il personale di
cui all'art. 102 l'incompatibilità dell'attività
libero-professionale viene riferita al tempo-pieno dell'attività
assistenziale avente natura diversa rispetto al regime di impegno a
tempo-pieno dei docenti di altre materie", i quali possono comunque
espletarla optando per il tempo-definito.
In conclusione, i docenti universitari medici, in virtù della
duplice funzione assolta, si trovano in una posizione non comparabile
con quella degli altri docenti e, quindi, difetta la condizione
necessaria per poter sostenere l'esistenza della denunziata
disparità di trattamento.
5. - All'udienza pubblica le parti private e l'Avvocatura dello
Stato hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nelle difese
scritte. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale proposta
dall'ordinanza in epigrafe riguarda la norma dell'art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), nella parte in cui non estende a tutti i docenti
universitari a tempo pieno la possibilità di espletare attività
libero-professionale. La norma, della cui legittimità
costituzionale si dubita, perseguirebbe infatti, secondo i giudici
rimettenti, lo scopo di equiparare, per quanto attiene alla
compatibilità dell'attività libero-professionale con il regime del
tempo pieno universitario, la posizione dei medici universitari
operanti nelle cliniche universitarie con quella dei medici
ospedalieri. La equiparazione operata dalla suddetta norma, però,
porrebbe in luce una ingiustificata diversità di trattamento, sotto
il prospettato profilo dell'espletabilità dell'attività
libero-professionale, tra i predetti docenti della Facoltà di
medicina ed i docenti delle altre Facoltà, così da porre il dubbio
della violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento
dell'amministrazione, stabiliti dagli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata, in riferimento ad entrambi i
profili prospettati.
La premessa dell'ordinanza di rimessione è che non esiste alcun
plausibile criterio che giustifichi una diversità di trattamento
legislativo della compatibilità tra il tempo pieno e l'attività
libero-professionale, a seconda che i docenti universitari svolgano o
meno un'attività di assistenza sanitaria; comunque non può esserlo,
di per sé solo, il criterio di equiparazione dei docenti
universitari medici, che operano nelle cliniche, ai medici
ospedalieri.
Tale premessa non è condivisibile, poiché la specialità della
norma impugnata, che concerne il regime delle incompatibilità e
delle attività libero-professionali del personale medico del
Servizio sanitario nazionale, in cui rientrano anche i medici
universitari che esplicano attività sanitaria assistenziale, non
consente il raffronto con il prospettato tertium comparationis,
poiché la predetta norma fa corpo unico con una complessiva
disciplina, che, quanto ad oggetto, caratteri e finalità, non appare
comparabile con altra disciplina, per difetto di omogeneità. Si
consideri infatti che la disposizione in questione è un frammento di
un più ampio sistema normativo, che regola, in particolare, forme e
limiti delle prestazioni di assistenza sanitaria ospedaliera. È in
questo contesto specifico, pertanto, che la norma impugnata deve
essere sottoposta allo scrutinio della Corte.
3. - La "compenetrazione" tra l'attività sanitaria assistenziale e
quella didattico-scientifica dei docenti universitari della Facoltà
di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari
di ricovero e cura, è appunto il dato caratterizzante le loro
funzioni ed il conseguente stato giuridico. Ed è già stato posto in
luce dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 103 del 1977,
126 del 1981, ordinanza n. 239 del 1990), come proprio questo profilo
connoti il complessivo andamento della legislazione in materia. Si
può affermare infatti che il collegamento tra istituti universitari
di ricovero e cura e strutture ospedaliere, da un lato, ed il
connesso raccordo tra esigenze didattico-scientifiche ed esigenze di
assistenza ospedaliera, dall'altro lato, siano una costante del
sistema, anche se attuata in forme e modalità profondamente diverse
ad iniziare dalla legislazione dell'Ottocento per finire a quella dei
nostri giorni.
In questo senso, si può dire che già nel r.d.-l. 10 febbraio
1924, n. 549 si consolida la tendenza, instaurata dalla legge 17
luglio 1890, n. 6972, ad un rapporto di sostanziale strumentalità,
su base convenzionale, delle istituzioni ospedaliere rispetto agli
istituti universitari - dando luogo a forme di c.d. "clinicizzazione
degli ospedali - e, in questo quadro, va rilevato che i sanitari
universitari, che sono investiti della direzione e della
responsabilità dei reparti clinico-ospedalieri, sono peraltro tenuti
a prestare in essi servizio, dimostrando così la stretta connessione
tecnica fra ricerca scientifica, insegnamento clinico e cura degli
ammalati.
La riforma ospedaliera del 1968 sviluppa e rafforza le forme di
necessaria partecipazione delle facoltà di medicina all'erogazione
dell'assistenza sanitaria, poiché, come si legge nei relativi lavori
preparatori, uno degli obiettivi principali è proprio "la promozione
della massima integrazione e collaborazione, nel rispetto reciproco,
dell'ospedale con l'università, nell'interesse supremo del malato,
per l'esigenza della salute pubblica e per il progresso della
medicina". In questo contesto di un più efficiente perseguimento
del fondamentale interesse della collettività alla tutela della
salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione, non appare quindi
irragionevole che il legislatore abbia disposto, nell'art.1, terzo
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che le cliniche e gli
istituti universitari fossero funzionalmente tenuti all'assistenza
ospedaliera, chiamando così l'università, con le sue cliniche, i
suoi istituti, il suo personale sanitario addetto agli ospedali,
totalmente o parzialmente clinicizzati, a dare un prezioso contributo
al conseguimento di questo obiettivo (sentenza n. 103 del 1977). E
non appare altresì irragionevole che il personale sanitario
universitario venga assimilato nelle qualifiche al personale
sanitario ospedaliero e che ad esso si applichino "diritti e doveri"
dei sanitari ospedalieri (art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969), così
da rendere i medici universitari "soggetti agli obblighi ed alle
responsabilità inerenti all'esercizio delle relative funzioni"
(sentenza n. 126 del 1981). In questa ottica, appare pertanto congruo
e ragionevole che ad essi siano state estese, fin dall'art. 24 del
d.P.R. n. 130 del 1969, modalità di prestazione del servizio dettate
per questi ultimi, a cominciare dalla opzione tra il servizio "a
tempo pieno" e quello "a tempo definito", per finire alle relative
incompatibilità rispetto all'espletamento dell'attività
libero-professionale.
Si tratta quindi di disposizioni non isolate, ma inserite in un
coerente disegno legislativo, che si propone, in particolare, di
adeguare ordinamento interno e modello organizzativo dei servizi di
assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e
cura ai corrispondenti servizi ospedalieri.
4. - D'altra parte, anche nella normativa inerente alla istituzione
del Servizio sanitario nazionale è evidente il mantenimento della
stessa ratio, poiché sono rinvenibili disposizioni (art. 47, comma
terzo, numero 7, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 31 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), le quali espressamente stabiliscono
l'omogeneità del trattamento economico complessivo e degli istituti
normativi di carattere economico del personale sanitario del ruolo
regionale con quelli del personale sanitario universitario. Più in
particolare, per quanto concerne la disciplina del rapporto a tempo
pieno e a tempo definito ed i connessi limiti di svolgimento
dell'attività libero-professionale, l'art. 35 del d.P.R. n. 761 del
1979 ne prevede l'applicabilità anche ai docenti universitari
medici, sia pure con la precisazione che il loro orario settimanale
di servizio, comprensivo delle mansioni didattiche, di ricerca e
assistenziali, è globalmente considerato corrispondente
rispettivamente al rapporto di tempo pieno o definito, confermando
così ulteriormente la "compenetrazione" tra i diversi profili
dell'attività dei medici universitari.
Si consideri inoltre, per quanto può rilevare ai fini di una più
compiuta analisi della ragionevolezza di questa disciplina, che la
prospettata tendenza legislativa, già sottolineata da questa Corte,
ad integrare le facoltà universitarie di medicina (con le relative
risorse umane e materiali) nel complessivo disegno di realizzazione
dei fini propri del Servizio sanitario nazionale è ancor più
rafforzata dalle disposizioni della successiva legge 23 ottobre 1992,
n. 421 e del relativo decreto delegato 30 dicembre 1992, n. 502. Si
stabilisce infatti che i policlinici universitari, inseriti nel
sistema di emergenza sanitaria, costituiscono aziende universitarie
dotate di autonomia e le cui modalità organizzative e gestionali,
pur nel rispetto dei fini istituzionali, debbono essere analoghe a
quelle fissate per le aziende ospedaliere. Si conferma quindi, anche
in queste disposizioni, la scelta legislativa per un peculiare
modello organizzativo sanitario, che ovviamente comprende anche le
norme sulle prestazioni professionali e sulle relative
incompatibilità del personale sanitario.
5. - Va altresì osservato che la particolare caratterizzazione
dell'attività del personale docente, che esplica attività
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura, trova specifico rilievo e significativa conferma
anche nella legislazione sulla docenza universitaria. Basti
considerare soltanto che la legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, da
un lato, contiene, nell'art. 4, statuizioni sull'attività didattica
e di ricerca di tutti i docenti universitari, ivi compresi ovviamente
i medici universitari, dall'altro lato, nell'art. 12, lettera c),
prevede che a questi ultimi - e solo ad essi - si applichino anche le
norme relative ai diritti ed ai doveri, per quanto concerne
l'assistenza, del personale del Servizio sanitario nazionale. In
attuazione di questa disposizione, l'art. 102 del decreto delegato
11 luglio 1980, n. 382 stabilisce appunto che i predetti docenti
"assumono, per quanto concerne l'assistenza, i diritti ed i doveri
previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo
regionale" e che il loro rapporto di lavoro "può essere a tempo
pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'art.
35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".
Questa disposizione riconosce dunque la speciale posizione, sotto
il profilo delle modalità di prestazione dell'assistenza sanitaria,
dei docenti universitari medici e, attraverso il rinvio formale alla
norma di legge che detta le regole dei regimi di tempo pieno e
definito espressamente applicabili al personale medico del ruolo
regionale, assume dunque un chiaro contenuto derogatorio della
generale disciplina delle incompatibilità e degli impegni propri di
tutti i docenti universitari. Lo stesso art. 102 costituisce quindi,
anche se sotto altro profilo, ulteriore conferma della coerenza del
complessivo disegno legislativo, che, sulla base dell'inserimento
delle Facoltà di medicina nell'articolato apparato preposto al
conseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, non
può non tener conto delle peculiarità dell'apporto garantito dalla
loro struttura e dal loro personale, al fine di prevedere una
disciplina, che mantenga l'organicità e la funzionalità del
sistema.
In questa ottica, è quindi ragionevole che la disciplina della
posizione dei medici universitari sia condizionata dalle esigenze
organizzativo-funzionali dei servizi di assistenza, cui sono
preposti; esigenze tanto più rilevanti, quanto più diviene intensa
la partecipazione funzionale delle facoltà di medicina al Servizio
sanitario nazionale.
6. - Sotto questi profili, dunque, va confermata la precedente
giurisprudenza di questa Corte, che aveva già dichiarato che "non
può non riconoscersi al legislatore, in sede di riforma
dell'assistenza ospedaliera pubblica, la potestà di ampliare e
potenziare l'apporto, in tale ambito, delle università, e di
disciplinare all'uopo in modo unitario l'omogeneo rapporto di
servizio assistenziale del personale sanitario ospedaliero ed
universitario, fatto salvo per quest'ultimo l'adempimento dei compiti
didattici e di ricerca scientifica" (sentenza n. 103 del 1977). In
questo quadro pertanto la norma censurata non determina alcuna
irragionevole disparità di trattamento.
D'altra parte, il legislatore ha disciplinato le incompatibilità
dei docenti universitari medici in modo autonomo rispetto agli altri
docenti universitari e molto prima della legge n. 412 del 1991, dato
che già il d.P.R. n. 129 del 1969 aveva per essi previsto forme di
incompatibilità sconosciute agli altri docenti universitari (ma
ritenute non illegittime da questa Corte nella stessa sentenza n.
103 del 1977), anche in considerazione dell'obiettivo di
coordinamento e potenziamento dell'apporto dell'università ai fini
della tutela della salute.
Le peculiari finalità perseguite dalla norma censurata, in un
quadro di ragionevole "compenetrazione" tra attività
didattico-scientifica ed attività assistenziale, appaiono quindi
congrue e tali da escludere anche possibili incidenze negative sul
canone di buon andamento dell'amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte